Decreto legislativo 6 dicembre 2007 n. 193: le novità che riguardano la polizia municipale
E’ entrato in vigore, sabato 24 novembre, il decreto legislativo 6 dicembre 2007 n. 193, che disciplina i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti e uniforma, a livello europeo, il diritto alimentare.
Nota |
Da tale data tutte le aziende che non si atterranno alle norme previste dall’Unione europea in materia di sicurezza alimentare, saranno sanzionabili.
Anche se per molti il D. Lgs. n. 193/2007 costituisce “una delle tante normative” della galassia legislativa italiana, nella realtà riveste una notevole importanza per chi effettua controlli igienico-annonari, visto che abroga e talvolta travolge norme applicate da anni dagli operatori addetti ai controlli.
Anzitutto è da evidenziare che la nuova legge, nel completare il quadro legislativo in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, già reso più snello dal regolamento comunitario n. 852 del 2004, sopprime definitivamente i decreti legislativi n. 155/97 e 156/97 che regolamentavano in Italia l’applicazione dell’HACCP.
In sostituzione delle suddette normative, da ora in poi dovranno essere applicati i contenuti del “Pacchetto igiene” con le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 193/07.
Nota Occorre prestare particolare attenzione all’abrogazione del D.Lgs 155/97, la vecchia norma italiana che istituiva e disciplinava il manuale HACCP o MANUALE D’AUTOCONTROLLO. Con l’archiviazione del decreto, cessa di essere in vigore la possibilità di usufruire, in caso d’assenza del manuale, della semplice prescrizione, cioè del solo obbligo di predisporre il manuale entro 120 giorni. Come chiarito nei paragrafi successivi, dalla fine di novembre alle imprese prive del manuale d’autocontrollo sarà applicata una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 Euro (art. 6, commi 6, 7 e 8) oltre all’obbligo di produrre comunque una relazione sull’autocontrollo |
Come accennato nella nota, altra novità introdotta dal decreto è l’eliminazione del termine minimo di prescrizione di 120 giorni per adeguarsi alle norme in materia di formazione e autocontrollo.
Da sabato 24 Novembre 2007 sarà la stessa autorità competente, nel caso di rilevazione di irregolarità o mancanza dei requisiti in tema di igiene, a fissare un congruo termine di tempo entro il quale il commerciante dovrà adeguarsi.
L’articolo 3 del provvedimento riveste una discreta importanza, visto che abroga diverse disposizioni normative nazionali relative all’igiene dei prodotti alimentari e tutta la serie di normative cosiddette “verticali” relative ai prodotti alimentari di origine animale (carni, prodotti a base di carne, prodotti ittici, latte e derivati, ecc…), di fatto sostituite dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004.
Delle norme abrogate, si segnalano ai corpi di Polizia Municipale il D.Lgs. 155/97 (normativa nazionale che disciplina l’HACCP), il D.Lgs. 156/97 e l’articolo 2 della L. 30 aprile 1962, n 283 (autorizzazione sanitaria).
Si evidenzia che, ad eccezione dell’art. 2, gli altri articoli della L. 283/1962 e del DPR 327/1980 restano in vigore.
Nota Disapplicazione dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della Legge 283/62: cos’ è cambiato? Con l’abrogazione dell’art. 2 della L. n. 283/62, tutte le imprese e i relativi siti operativi che producono, trasformano, manipolano o distribuiscono prodotti alimentari, possono ora iniziare o modificare l’attività notificandosi con l’apposito stampato (reperibile presso lo sportello SUAP) all’autorità competente.
Si evidenzia che la Conferenza Stato-Regioni ha prodotto delle Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE (il regolamento che ha previsto la nuova procedura relativa all’autorizzazione sanitaria). Come noto, il regolamento prevede la registrazione presso le autorità competenti di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita. La registrazione non implica l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’organo competente. Gli operatori delle suddette attività sono quindi tenuti a notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. Secondo le linee guida, la notifica si effettua attraverso la vigente procedura della Denuncia di Inizio Attività.
Salvo diversa specifica determinazione della Regione o Provincia Autonoma, l’anagrafe delle registrazioni è di competenza delle Aziende USL.Le nuove attività o le attività esistenti in caso di modifiche sostanziali (strutturali o di tipologia), saranno registrate a seguito della notifica di una DIA semplice ovvero di una DIA differita; in quest’ultimo caso l’attività potrà iniziare trascorsi 45 giorni dalla comunicazione: – DIA semplice à per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/1962 o ai sensi di altre normative.– DIA differita à per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/1962 o ai sensi di altre normative.Se in un esercizio vengono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di DIA differita, tutto l’esercizio ne risulta soggetto.La denuncia deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed una planimetria dei locali ove si svolge l’attività.
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In base ai contenuti dell’articolo 2, comma 1, del nuovo provvedimento, vengono anche individuate le Autorità competenti per i ricorsi – nell’ambito delle rispettive competenze – nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende Unità sanitarie locali.
A prima vista l’articolo 2 potrebbe non interessare la Polizia Municipale tuttavia; ad un’attenta analisi, non può sfuggire che d’ ora in poi tutti i processi verbali elevati dalla Polizia Municipale, relativi all’accertamento di violazioni alla legge 283/62 e al DPR 327/1980, dovranno essere inviati all’Ufficio preposto della ASL che incamererà anche i proventi delle sanzioni.
Finisce quindi l’annosa diatriba tra gli Uffici preposti delle ASL – che rivendicavano il diritto di poter decidere sui processi verbali elevati in materia di igiene degli alimenti con conseguente incameramento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative – e le Amministrazioni comunali, che d’ ora in poi, specie nelle grandi città, perderanno cospicui introiti.
Resta comunque certo che la legge 283/62 e il relativo regolamento di esecuzione, potranno essere ancora applicati dalla Polizia Municipale in virtù dell’art. 13 della L. 24/11/81, n. 689, che al comma 1 recita: “Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”. E ancora, più avanti, al 4° comma, viene precisato che “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria…[omissis]”..
Nota |
Le nuove sanzioni previste dal provvedimento
Dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lgs. 193/2007 ha apportato innovazioni molto importanti.
Precedentemente – con il D.Lgs. 155/97 – nel caso di inottemperanze alle normative igienico sanitarie, le regole prevedevano che l’autorità di controllo, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, procedesse a prescrivere la rimozione delle non conformità entro un tempo stabilito.
La sanzione (e questa era la particolarità della legge) veniva comminata all’impresa solo quando questa non provvedeva alla soluzione dei problemi riscontrati in fase di sopralluogo entro i termini stabiliti.
Con la nuova norma, invece, l’autorità di controllo provvederà immediatamente all’applicazione della sanzione ridotta prevista dal nuovo decreto.
Di seguito riportiamo le sanzioni previste.
Illecito |
Sanzione prevista |
Nota |
Per quanto sopra, è possibile riassumere i principali contenuti e le modifiche apportate dal D.Lgs. 193/2007, nel seguente modo:
– Il rispetto degli obblighi relativi all’igiene e all’autocontrollo resta per il settore alimentare, con sanzioni simili al passato (attenzione solo al riferimento che è ora il Regolamento 852/2004);
– la sanzione comminata immediatamente è un peggioramento per gli operatori (per esempio, in caso di mancanza del manuale): in precedenza, infatti, vi era sempre un congruo lasso di tempo (120 gg) per adeguarsi; ora l’operatore rischia una doppia sanzione (per mancanza del manuale e mancato adeguamento) se il tempo di adeguamento prescritto dall’autorità dovesse essere troppo esiguo per la sua stesura. Resta invece immutata la denuncia all’autorità giudiziaria in caso di risultati di analisi non corrispondenti ai requisiti di legge, e di sequestro previsti dalla L. 283/1962;
– contrariamente a quello che si possa pensare circa gli effetti dovuti all’abolizione del D.Lgs. 155/97, è da precisare che l’HACCP NON è stata abolita; è solo cambiato il riferimento di legge che ora è il Regolamento n. 852/2004;
– circa i manuali di HACCP, con l’entrata in vigore del Regolamento n. 852/2004 e del D.Lgs. 193/2007, NON dovranno essere redatti ex-novo, ma solo aggiornati;
– con l’avvento del regolamento n. 852/2004 NON occorre che gli operatori frequentino nuovi corsi sull’HACCP.
Nota: Una probabile dimenticanza del legislatore |
Un giudizio sul nuovo decreto
Dal momento che la metodologia dell’autocontrollo alimentare, quella comunemente denominata Haccp, era gia stata superata, aggiornata e snellita dal regolamento comunitario n. 852 del 2004, entrato in vigore l’1 Gennaio 2006, è fuori discussione come il nuovo decreto costituisca l’ultimo tassello che uniforma a livello europeo il diritto alimentare.
Per quanto sopra non si può che esprimere un giudizio positivo, visto che con questa nuova normativa vengono finalmente disciplinati i controlli, le sanzioni applicabili e, nota importante, vengono definite con chiarezza le autorità competenti per i ricorsi e gli Enti che incamereranno i proventi delle sanzioni elevate dagli organi accertatori.
Piero Nuciari
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