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Detenzione di apparecchi new slot regolari in luoghi sprovvisti di autorizzazioni: le nuove sanzioni

L’articolo 1, comma 475, della legge 228/2012, meglio conosciuta come “Legge di stabilità 2013”, ha modificato nuovamente l’articolo 110 TULPS, prevedendo nuove sanzioni amministrative nei confronti di chi distribuisce, installa o comunque consente l’uso di apparecchi da intrattenimento in luoghi non muniti delle prescritte autorizzazioni.
Una  recentissima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che le nuove sanzioni operano quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi regolari sotto tutti gli aspetti, avviene il luoghi privi delle licenze di cui agli articoli 86 o 88 TULPS, come gli esercizi in cui viene esercitata l’attività di scommesse.

Riguardo alle tabaccherie, la sanzione si applica nei casi in cui il titolare risulti sprovvisto delle relative licenze imposte a seconda che alla rivendita sia annesso o meno il corner di gioco ippico o sportivo.

E’ da evidenziare che a questa sanzione dovrà essere aggiunta quella prevista dall’art.4, comma 4-bis, della legge 401/89 (in caso di assenza della licenza prevista dall’art. 88 TULPS) o quella prevista dall’art. 17-bis TULPS (in caso di assenza della licenza prevista dall’art. 86 TULPS).

Cosa deve avere un tabaccaio per essere in regola

Se nella tabaccheria sono installati uno o più newslot oltre all’apparecchio senza vincita in denaro, occorre che il gestore sia in possesso delle seguenti licenze:

–  per tabaccheria con annesso corner di gioco ippico o sportivo à licenza per l’esercizio delle scommesse ex art. 88 TULPS;

–  tabaccheria senza corner di gioco à licenza ex art. 86 TULPS.

La tabaccheria dovrà anche essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla Legge Balduzzi: — cartello di divieto di gioco ai minori di 18 anni;
– avvertenze sulla dipendenza dal gioco su ogni apparecchio e relativo materiale informativo predisposto dalle ASL locali;
– probabilità di vincita.

Le modifiche apportate all’articolo 110 TULPS dalla legge di Stabilità 2013, riguardano il comma 7, relativo agli apparecchi da intrattenimento, e il comma 9, nel quale sono state introdotte due nuove ipotesi di sanzioni amministrative:

comma 9
[omissis]
”f-bis)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.”
[omissis]

Dal punto di vista dei controlli,  le violazioni che verranno riscontrate e le relative sanzioni amministrative (comprese quelle relative agli apparecchi del comma 6), verranno sottoposte al Direttore dell’ufficio regionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli competente per territorio; mentre per l’opposizione all’ingiunzione la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dei Monopoli.

LE SAZIONI

Riguardo alle sanzioni, la nuova norma prevede importi che variano da 1500 a 15000 euro per ogni apparecchio.
E’ da evidenziare che tali sanzioni vengono comminate a tutti coloro che distribuiscono, installano e consentono l’uso di questi apparecchi, nel caso in cui tali macchine vengano utilizzate in luoghi pubblici, compresi i circoli e le sedi di associazioni,  sprovvisti delle prescritte autorizzazioni sopra elencate.

E’ importante precisare che questa nuova norma tende a completare e non a sostituire le norme attualmente in vigore, per cui nei casi di gioco effettuato con apparecchi non in regola, dovranno essere applicate  le disposizioni preesistenti.

In sintesi la nuova disposizione dovrà essere applicata solo quando il gioco viene effettuato con apparecchi “regolari” in luoghi “non muniti delle prescritte autorizzazioni, se previste (artt. 86 e 88 Tulps)”, come, ad esempio, le tabaccherie o i Centri di trasmissione dati (CDT), meglio conosciuti come “centri di raccolta scommesse” che operano collegati con bookmaker esteri privi di concessione italiana.

Da evidenziare, infine, è che nel caso in cui vengano accertate tre violazioni ripetute, la norma in vigore prevede – a carico dei gestori di apparecchi che forniscono le macchine a questi soggetti –
l’eventuale cancellazione dall’Elenco degli operatori (Ries).

Piero Nuciari

Allegati:

 La circolare delle dogane:_nuove-sanzioni-lett-f-bis-1rt-110-tulps-14-06-2013.pdf

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