Novità legislative

D.L. n.112 del 25 Giugno 2008: ecco cosa cambia per i comuni

Il 25 giugno 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n.112 che ha trasferito ai Comuni il controllo sulla conformità dei prodotti, il controllo sugli strumenti di misura, i concorsi a premio.

Inoltre, dalla stessa data, la Camera di Commercio non è più competente ad emettere ordinanze e ingiunzioni su sanzioni amministrative (*), svolgere attività inerenti il tachigrafo digitale (anche se continuerà a rilasciare le carte tachigrafiche), esercitare compiti legati al saggio dei metalli preziosi  (continuerà tuttavia a tenere il Registro degli Assegnatari dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi).

Nota (*)
Queste sono le materie in cui le Camere di Commercio erano competenti ad emettere ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative:

·         Confezione o detenzione per la vendita di prodotti con omessa o irregolare etichettatura nutrizionale: Art. 10 del D.Lgs 16 febbraio 1993, n. 77
(attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 ¿ G.U. 24 marzo 1993, n. 69)

·         Omessa, irregolare o infedele etichettatura dei prodotti alimentari destinata ad una alimentazione particolare: Articoli 4 e 6 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111
(attuazione della direttiva 89/398/CEE, G.U. 17 febbraio 1992, n. 39 s.o.)

·         Violazioni al commercio di specifici prodotti alimentari regolato da una legislazione particolare.
(prodotti quali: i formaggi, aceti, alimenti surgelati, aromi, cacao e cioccolato, caffè, funghi, mangimi, marmellate, miele, olio di oliva, tipo di prosciutti, pane e panificazione, riso, solventi di estrazione impiegati per alimenti, succhi di frutta, uova, disciplina delle determinazioni d’origine dei vini, zucchero).

·         Altre violazioni di prodotti non alimentari.
(metalli preziosi e strumenti metrici, peso netto, marchio di conformità CE, bottiglie munite del contrassegno CEE, cronografi, detersivi, etichettatura elettrodomestici, controllo marchio CE sui giocattoli, omessa indicazione di targhetta del rendimento energetico, specialità medicinali non regolarmente etichettati, olii lubricanti, pelli, prodotti petroliferi, tessili, unità di misura)

·         Violazione a determinati servizi
(ritardata denuncia o deposito di atti al registro delle imprese, agevolazioni alle imprese, agenti, rappresentanti, mediatori, spedizionieri, agenti di assicurazione, autoriparatori, consumo energetico, contratti a distanza, contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, impiantistica, imprese di pulizia, magazzini generali)

 

 
Con il primo comma dell’articolo 34 del d.l. 112/2008 si è compiuta una vera e propria rivoluzione, nel senso che le Camere di Commercio sono state spogliate di tutte le competenze che nel 2000 avevano ricevuto a seguito della soppressione degli UPICA.

Se da un lato il passaggio dei controlli metrici al Comune potrebbe anche essere visto con favore, visti i ritardi delle verifiche accumulati negli ultimi anni da diverse camere di commercio in campo nazionale, ritardi che hanno causato non pochi problemi agli operatori commerciali e agli addetti ai controlli annonari, le incombenze relative alla responsabilità delle attivita’  finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della fede pubblica,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia di controllo  di  conformita’  dei  prodotti, sono invece destinate a creare non pochi problemi alle amministrazioni comunali.

Con molta probabilità il legislatore non si è reso conto della vastità delle incombenze proprie delle Camere di Commercio, trasferite ora ai comuni.
Solo il trasferimento della  “certificazione”, ad esempio, porterà via una quantità enorme di energie agli enti locali, costretti  peraltro a lavorare in futuro con un minor numero di dipendenti per la politica di controllo della spesa pubblica attuata dal Governo in carica.

Ecco una breve sintesi della rivoluzione in atto:

L’art. 34 del Decreto Legge n. 112/2008 ha stabilito che le richieste di verifica prima e di verifica periodica, nonché le attività inerenti ai tachigrafi digitali (ad eccezione della produzione e distribuzione delle carte tachigrafiche) dovranno essere indirizzate ai comuni nei quali è ubicato lo strumento metrico.

Pertanto, dal 25/06/2008, data di pubblicazione del Decreto, non è più consentito alle Camere di Commercio lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in campo metrologico. Vengono meno inoltre le competenze camerali legate alla figura del “Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica”; le richieste relative ai concorsi a premio dovranno essere indirizzate esclusivamente al Comune di competenza o ad un notaio; la legalizzazione delle firme su atti e documenti formati nello Stato e a valere all’estero sarà possibile solamente presso le Prefetture; i ricorsi avverso le Ordinanze-Ingiunzioni in materia di Registro delle Imprese (e non di Albo Imprese Artigiane) dovranno essere presentati presso la locale Prefettura come gli scritti difensivi e le richieste di audizione relativi ai verbali di accertamento in materia di Registro delle Imprese o per altri procedimenti sanzionatori per i quali erano competenti gli uffici camerali.

Nota
E’ da evidenziare che il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di metalli preziosi rimane di competenza camerale, ma le Camere di Commercio non eserciteranno più i compiti legati al saggio dei metalli preziosi, all’assegnazione del marchio di identificazione, al deposito delle matrici recanti le impronte del marchio, alla fabbricazione dei punzoni e alle verifiche ispettive anche relative alla sicurezza dei prodotti.

 

Riguardo ai marchi e ai brevetti, sembrerebbe che non sia stata interrotta l’attività di ricezione delle domande, ma dovrebbero uscire entro breve tempo chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di Unioncamere.

Come immaginabile, dal versante dei comuni sono molte le preoccupazioni per questa enorme ed inaspettata mole di lavoro, capitata peraltro senza alcun preavviso.
Per le Amministrazioni locali – considerati i tagli del turnover  che nei prossimi mesi si abbatteranno come una mannaia sulla pubblica amministrazione – sarà  prima di tutto difficile destinare al proprio interno personale da adibire alle nuove incombenze, cui si aggiungerà l’ulteriore problema di reperire le professionalità necessarie per l’espletamento dei nuovi compiti, visto che la competenza professionale non è improvvisabile.
Se il decreto legge non verrà modificato, trascorreranno sicuramente parecchi mesi prima che un ente locale possa essere in grado di erogare con professionalità il servizio precedentemente svolto dalle Camere di Commercio, senza calcolare i costi per il personale, i corsi di aggiornamento, etc.

Sicuramente se lo scopo del Governo  – con il D.L. 112/98 – era quello di risparmiare, in realtà con  il contenuto dell’art 34  ha sortito sicuramente l’effetto opposto, creando peraltro grandi problemi ai Comuni italiani, già in difficoltà a causa delle incombenze che negli ultimi anni i vari Governi hanno loro attribuito.

                                                                                                 Piero Nuciari

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