DM 876 del 16/01/2015 – Nuove indicazioni e modalità per l’etichettatura delle carni bovine
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56, del 9 marzo 2015, è stato pubblicato il DM 16 Gennaio 2015 n. 876, avente come oggetto:” Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014”.
Come si ricorderà, il Reg. UE n. 653/2014, del 27 Giugno 2014, ha abrogato, a decorrere dal 13 Dicembre 2014, le norme che disciplinano il sistema di etichettatura facoltativo per le carni bovine, lasciando tuttavia agli operatori la facoltà di introdurre in etichetta informazioni aggiuntive, rispetto a quelle obbligatorie, purché verificabili e comprensibili per i consumatori.
Considerato che tali informazioni facoltative costituiscono comunque un valido strumento per i consumatori, il Mipaaf ha deciso di disciplinare le modalità applicative dell’etichettatura facoltativa con apposito Decreto, con l’obiettivo di una maggiore trasparenza per i consumatori mediante informazioni chiare.
E’ da evidenziare che il nuovo Decreto, che sostituisce il D.M. 30 agosto 2000, abrogato, prevede che i disciplinari di etichettatura volontaria, a suo tempo approvati, potranno comunque continuare ad operare secondo le modalità previste dagli stessi.
Altra nota importante è che il Ministero, nonostante il Regolamento UE n. 653/2014 non abbia apportato modifiche al sistema di etichettatura obbligatoria, ha ritenuto opportuno di riportare le relative norme nel nuovo testo di Decreto, al fine di permettere una lettura coerente della nuova norma, anche in considerazione dell’abrogazione del DM 30 agosto 2000.
Una breve sintesi delle novità introdotte
E’ previsto che le disposizioni del DM 876/15 non si applicano alle carni bovine etichettate ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del Reg. (CE) n. 1974/2006 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali, e del Reg. (CE) n. 834/2007 sull’Agricoltura biologica. (Art. 3, comma 6)
Il Decreto ha introdotto una distinzione tra le informazioni volontarie desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale (per le quali non è prevista la necessità di presentare al Mipaaf un disciplinare di etichettatura) e le informazioni che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici (per le quali si prevede invece l’obbligo predisporre un disciplinare di etichettatura).
Per quanto riguarda le informazioni che richiedono un disciplinare, queste possono riguardare l’animale (razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale), l’allevamento (sistema di allevamento, razione alimentare, trattamenti terapeutici, epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione), e la macellazione (periodo di frollatura delle carni).
Relativamente ai disciplinari di etichettatura, cambia il ruolo del Mipaaf che non approverà più i disciplinari, ma ne valuterà solo la conformità con la facoltà di revoca. (art. 8, comma 3)
Altra novità è la riduzione ad un anno dell’obbligo di conservazione della documentazione relativa al sistema di etichettatura facoltativa da parte delle organizzazioni. (art. 14)
Riguardo alle carni bovine etichettate in un altro Stato membro UE, con le informazioni facoltative previste dal DM 876, destinate al consumo immediato da parte del consumatore, la norma prevede la libera circolazione delle stesse nel territorio italiano a condizione che nell’etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e che eventuali informazioni facoltative siano apposte nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1760/2000. (Art. 17)
Piero Nuciari
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