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Dopo l’entrata in vigore del “pacchetto igiene”, ecco come ogni regione ha applicato la Dia

Il 1 Gennaio 2006, come abbiamo scritto più volte, è la data in cui in Italia sono entrati in vigore quattro regolamenti comunitari in materia di igiene e controllo dei prodotti alimentari,  conosciuti come “pacchetto igiene”. L’applicazione di tale  “pacchetto” ha comportato l’abrogazione totale o parziale di numerose normative specifiche per diversi settori produttivi e commerciali e la modifica delle procedure da seguire per l’apertura di nuovi esercizi alimentari e della gestione delle stesse attività alimentari.
I regolamenti che costituiscono il pacchetto igiene sono:
reg. CE/852/04  à igiene dei prodotti alimentari reg. CE/853/04 à fissa norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale reg. CE/854/04 à organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale reg. CE/882/2004 à relativo ai controlli ufficiali da effettuarsi al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Nota
E’ da evidenziare che i quattro regolamenti si integrano con il reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, definendo le procedure nel settore della sicurezza alimentare attraverso la rintracciabilità degli alimenti a monte e a valle del processo produttivo.

Regolamento CE 852/04L’ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Rispetto al precedente regolamento comunitario (ora abrogato), che aveva poi portato in Italia alla stesura del D.Lgs. 155/97, meglio conosciuto come “normativa dell’HACCP”, sono poche le cose che sono cambiate:
l’impresa continua ad avere la responsabilità per la sicurezza degli alimenti, nell’ottica di accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare.
Una novità introdotta riguarda la produzione primaria, che ora rientra nella catena della sicurezza degli alimenti.
A questo scopo sono stati normati:
– il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione; – il trasporto di animali vivi; – le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, dal luogo di produzione ad uno stabilimento, in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia.

Il regolamento conferma in toto il sistema HACCP, con tutte le sue procedure, come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari.

Viene confermata l’elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi, comunitari e nazionali, precedentemente elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE.

Disapplicazione dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla Legge 283/62

La novità più rilevante derivante dall’applicazione di questo regolamento, è costituita dalla disapplicazione dell’autorizzazione sanitaria, prevista dalla Legge 283/62, che viene sostituita con la “registrazione”.
Tutte le imprese e i relativi siti operativi che producono, trasformano, manipolano o distribuiscono prodotti alimentari, possono ora iniziare o modificare l’attività notificandosi con l’apposito stampato (reperibile presso lo sportello SUAP) all’autorità competente. La nuova procedura interessa anche tutte quelle attività che fino ad oggi non erano soggette al possesso dell’autorizzazione o del nulla osta sanitario, come il deposito o il commercio all’ingrosso.

Nota
Questa nuova procedura non rende più obbligatoria l’ispezione preventiva da parte dell’organo di vigilanza (prevista invece con la vecchia normativa) lasciando all’imprenditore la facoltà di decidere quando avviare l’attività dopo le opportune registrazioni. Naturalmente tale nuova procedura non fa venir meno l’obbligo di possedere comunque i requisiti minimi oggettivi, procedurali, strutturali e di formazione, volti a garantire la sicurezza igienica dei prodotti. Ricordiamo infatti che l’imprenditore ha la responsabilità per la sicurezza degli alimenti di cui gestisce il processo.

Considerata la difficoltà applicativa del nuovo provvedimento, dopo poco tempo dalla sua entrata in vigore la Conferenza Stato-Regioni ha pubblicato una circolare contenente le Linee guida  per consentire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Nella suddetta circolare viene evidenziato l’obbligo della registrazione presso le autorità competenti di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita. La registrazione non implica l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’organo competente. Gli operatori di suddette attività sono quindi tenuti a notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. Secondo le linee guida, la notifica si effettua attraverso la vigente procedura della Denuncia di Inizio Attività.

Nota
Le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non devono effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Salvo diversa specifica determinazione della Regione o Provincia Autonoma, l’anagrafe delle registrazioni è di competenza delle Aziende USL.Le nuove attività, o le attività esistenti in caso di modifiche sostanziali (strutturali o di tipologia), saranno registrate a seguito della notifica di una DIA semplice ovvero di una DIA differita; nel qual caso l’attività potrà iniziare trascorsi 45 giorni dalla comunicazione:

DIA semplice à per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/1962 o ai sensi di altre normative.DIA differita à per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/1962 o ai sensi di altre normative.Se in un esercizio vengono svolte più attività, ed anche una soltanto di queste necessita di DIA differita, tutto l’esercizio ne risulta soggetto.La denuncia deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l’attività.
E’ da evidenziare la previsione che entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere portate a termine le registrazioni di tutte le attività esistenti e che è previsto che il Ministero della Salute potrà concedere deroghe – individuali o generali – dal rispetto di alcuni requisiti di igiene ai produttori di alimenti oggetto di salvaguardia come “tradizionali”.

Nota
Quella appena descritta è la prima interpretazione che a livello nazionale è stata data a queste nuove normative europee; successivamente, a distanza di qualche mese, sono state apportate dalle regioni e province autonome varie modifiche tese a semplificare o a migliorare l’istituto della nuova Dia, che è stata comunque applicata a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale.

Nonostante la pubblicazione delle “linee guida” da parte della Conferenza Stato-Regioni, è tuttavia possibile constatare che diverse regioni hanno legiferato in maniera autonoma; la stessa norma Ue, infatti, trova applicazioni distinte a seconda della sede dello stabilimento alimentare o della sede legale del trasportatore.

Ma andiamo a vedere nel particolare come si sono comportate le varie regioni…

Il termine dei 45 giorni per l’inizio attività in caso di Dia differita è stato scelto da Umbria, Basilicata, Campania, Puglia e Lazio; altri, come l’Abruzzo, pur confermando i 45 giorni hanno ammesso l’avvio anticipato in caso di esito favorevole dell’eventuale sopralluogo degli organi di vigilanza.
Emilia Romagna, Toscana, Marche e Calabria hanno ridotto il termine per la Dia differita da 45 a 30 giorni. Diversa la posizione di Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Lombardia, che hanno previsto solo una Dia immediata, ribadendo la posizione originaria della Ue, che all’articolo 6 del regolamento 852/2004 parla di notifica senza fare distinzioni a termini posticipati.

Le varie posizioni assunte dalle regioni, sono state implicitamente confermate anche dal recente D.Lgs. 193/2007, di cui abbiamo parlato in altri precedenti articoli, che non fa riferimento in nessuna parte alla Dia (semplice o differita), ma richiama solo la notifica (articolo 6, comma 3 Dlgs 193/2007).

Altre “divergenze” applicative con le linee guida della Conferenza Stato-Regioni, riguardano le attività che possono essere escluse dalla Dia sanitaria.

Mentre l’accordo Stato-Regioni esclude dalla Dia sanitaria solo la produzione e preparazione per uso domestico, nonché di fornitura di piccoli quantitativi di alimenti dal produttore al consumatore, alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trento, hanno escluso le attività in cui non ci sia manipolazione e le attività di preparazione effettuata nell’ambito di manifestazioni temporanee, assoggettandole ad una semplice comunicazione preventiva; altre regioni come le Marche e la Liguria ne hanno ammesso l’avvio con la presentazione della Dia semplice, in luogo di quella differita.

In conclusione possiamo affermare, con un pizzico di ironia, che mai come in questo caso l’antico detto “Paese che vai… usanze che trovi” trova concreto riscontro; dal punto di vista professionale, invece, restano seri dubbi sulle modalità applicative della norma europea adottate da alcune regioni, visto che alcune scelte effettuate sembrano infrangere lo spirito con cui è stato redatto il “pacchetto igiene”.

                                                                                                              Piero Nuciari

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