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D’ora in avanti la Polizia Municipale, i Carabinieri, la PS, la Forestale non potranno più tutelare i consumatori… per Legge!

Da veri dilettanti allo sbaraglio, ancora una volta i nostri politici hanno dimostrato la loro bravura nel distruggere le poche cose che ancora funzionavano in Italia, ovvero quell’incrocio di controlli che da sempre hanno tutelato i consumatori dalle truffe commerciali e dalle contraffazioni.
Negli ultimi mesi si è parlato spesso della cosiddetta Finanziaria, il D.L. n. 70/2011, convertito con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, definita dalle parti sociali come l’ennesima presa per i fondelli del ceto medio-basso della nostra società, visto che i più colpiti dalle tassazioni indirette previste dalla nuova legge, saranno come al solito i cittadini a reddito fisso.

Come scrivevo in un altro articolo, con questa legge, nonostante le promesse fatte, il Governo non ha ridotto i privilegi della classe politica, i vitalizi milionari, i mega stipendi ( e le mega buonuscite) dei manager pubblici, non ha tassato i più ricchi, non ha fatto nulla per recuperare i 98 miliardi di euro evasi dalle concessionarie dei Monopoli di Stato, ma ha preferito bussare alla solita porta, quella dove precedentemente aveva bussato il Governo Prodi, ovvero il ceto medio, coloro che arrancano ogni giorno per cercare di arrivare a fine mese.

Ma il peggio, come si dice dalle mie parti, viene sempre dopo e, puntualmente, anche in questo caso è arrivato.

Pochi ne hanno parlato, ma l’articolo 7 di questa legge, avente come oggetto la “semplificazione fiscale”, prevede una novità destinata ad azzerare completamente i controlli commerciali e annonari in Italia.

L’articolo 7, comma 1, lettera a), infatti, prevede che:

“esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, puo’  essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo’  durare  piu’  di quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare. [omissis]

E ancora, al comma 2, lettera a):

” al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di  cui  all’articolo  2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante “Raccomandazione  della  Commissione  relativa alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese”, nonche’ di evitare duplicazioni e sovrapposizioni  nell’attività  di controllo nei riguardi di  tali  imprese,  assicurando  altresì  una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di  natura  amministrativa  disposti  nei  confronti  delle  predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte  degli  enti competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.”

Conseguentemente:
1) [omissis]

2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come individuate dall’Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere oggetto di programmazione periodica.  Il coordinamento  degli  accessi e’ affidato al comune, che puo’ avvalersi delle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti  per  territorio.  Le amministrazioni   interessate   provvedono    all’attuazione    delle disposizioni di cui al  presente  numero  nell’ambito  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio  della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ a quelli funzionali alla  tutela  dell’igiene  pubblica,  della   pubblica   incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì  ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono attuazione dei principi  di  cui  all’articolo  117,  secondo  comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche’ dei  principi  di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della  normativa  comunitaria  in  materia  di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria legislazione alle disposizioni di cui  alla  lettera  a),  secondo  i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
[omissis] “.

In pratica il nostro legislatore ha stabilito che se ad esempio  un’attività commerciale del settore alimentare  subisce il controllo della locale Stazione dei Carabinieri, la quale verifica solamente se le bilance utilizzate hanno apposto il bollino della verifica periodica da parte dell’Ispettore metrico della Camera di Commercio,  nei  sei mesi successivi né la Polizia Municipale, né l’Ispettore metrico della Camera di Commercio né nessun altro tipo di polizia o altra autorità amministrativa potranno effettuare un altro controllo commerciale/annonario (per la verifica di vendite sottocosto, esposizione di prezzi, allergeni, peso netto, cartellonistica ingredienti, scadenza dei prodotti, etc.).

E ancora:
se lo stesso negoziante subisce il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei sei mesi successivi non potrà essere oggetto di controllo amministrativo da parte della Guardia di Finanza o delle altre autorità preposte ai controlli fiscali.
Di conseguenza il commerciante, a patto di non trasgredire il codice penale, avrà sei mesi nei quali potrà violare qualsiasi legge amministrativa o fiscale con la certezza di rimanere impunito perché nessuno potrà entrare nella sua attività per effettuare i controlli, pena sanzioni disciplinari in capo agli organi accertatori.

Questo ultimo punto è l’altra grande novità della legge: prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi nonostante il divieto effettui un qualsiasi controllo all’interno della suddetta attività entro il periodo di divieto previsto dall’articolo 7 della legge.

Dulcis in fundo: gli eventuali verbali accertati nel periodo in cui sono vietati i controlli, saranno ritenuti nulli!

In sintesi (ragionando per assurdo), il commerciante, una volta subito un controllo superficiale o approfondito da parte di qualsiasi autorità amministrativa addetta ai controlli, potrà impunemente evadere il fisco omettendo di emettere ad esempio lo scontrino fiscale, potrà impunemente vendere merce oltre la data di scadenza, potrà evitare di applicare il peso netto sulla bilancia facendo pagare al consumatore anche la tara, potrà vendere prodotti a pezzo e non a peso, potrà ingannare i clienti vendendo prodotti senza rispettare l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura, potrà vendere frutta proveniente dall’estero spacciandola per italiana, potrà taroccare i saldi con merce non appartenente al proprio magazzino, etc., potrà, insomma violare per sei mesi qualsiasi legge amministrativa dello Stato!

Leggendo l’articolo 7  del DL n. 70/2011, è impossibile non pensare che chi lo ha redatto e votato non conosce minimamente come funzionano i controlli in Italia.

Come al solito i nostri politici, dedicando pochissimo tempo all’incarico per cui sono stati eletti (*), hanno affrontato la problematica in maniera superficiale senza dare importanza alla portata di quanto stavano votando.

(*) Recentemente un Senatore della Lega Nord ha confessato su Repubblica che in genere un parlamentare lavora solo un giorno e mezzo a settimana e che nelle commissioni di 40 membri, quando va bene, sono presenti solo 10 politici. Non si capisce, infatti, come mai abbiano equiparato i tempi dei controlli fiscali con quelli igienico-annonari.

Un controllo fiscale presso un’azienda, è risaputo, può durare anche 15 giorni, mentre un accertamento annonario dura al massimo dai 30 ai 60 minuti ed è svolto in genere senza disturbare il commerciante.

Lascia stupiti tutto questo “zelo” dei nostri politici nel voler salvaguardare il tempo dei commercianti, a discapito dei consumatori, come se la semplificazione fiscale, oggetto dell’articolo 7, del DL. n. 70/2011, dipendesse dai  30 minuti fatti perdere da un sopralluogo commerciale svolto a cadenza mensile o più.

Per giustificarlo, nella legge hanno addirittura citato la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 Maggio 2003, la Costituzione e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006, i cui contenuti  c’entrano con i controlli commerciali come i cavoli a merenda!

Cosa riserva il futuro

Per chi crede nell’importanza di questo lavoro, nell’interesse dei consumatori, il futuro sarà, purtroppo, una strada in salita, se non interverranno le associazioni dei consumatori, l’ANCI o qualche politico lungimirante per modificare la norma al fine di escludere dal divieto i controlli commerciali.

Per ora e fino a quando, si spera, le cose cambieranno, occorrerà applicare i contenuti dell’articolo 7, comma 2, lettera a), punto 5, della legge, nel quale viene previsto che:

” 5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ a quelli funzionali alla  tutela  dell’igiene  pubblica,  della   pubblica   incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì  ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza [omissis]”.

In pratica la Polizia Municipale e gli altri organi accertatori potranno continuare ad intervenire liberamente solo per i controlli volti alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A questo punto viene spontaneo porsi una domanda: ma se un esercizio alimentare aveva subito un mese prima un controllo commerciale ed era stato sanzionato per violazione della legge sul peso netto, e durante il successivo controllo in materia di igiene degli alimenti l’agente accertatore scoprisse che il commerciante continua a non rispettare l’obbligo della vendita a peso netto, può essere sanzionato nuovamente?

Per i contenuti della norma, sembrerebbe di no.

Addirittura l’agente accertatore, per quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), punto 5,  rischierebbe un provvedimento disciplinare!

La programmazione periodica dei controlli

Altra novità introdotta dalla legge (art. 7, comma 2, lettera a, punto 2), è che a livello substatale gli accessi presso i locali commerciali dovranno essere oggetto di programmazione periodica da parte del Comune che può avvalersi della locale Camera di Commercio.
Al successivo punto 3) è inoltre previsto che gli accessi debbono essere svolti osservando il principio della contestualità.

L’ennesimo carrozzone burocratico

E per fortuna che il cavallo di battaglia dei nostri governanti doveva essere la semplificazione!
In questo modo hanno solo creato ulteriori problemi alle amministrazioni comunali che già arrancavano tra le mille incombenze dettate dalle leggi nazionali, la carenza cronica di personale e i divieti di assunzione.

Se già è difficile coordinare Polizia, Carabinieri e Polizia Locale per la sicurezza pubblica, è facile immaginare le difficoltà che le Amministrazioni Comunali incontreranno per pianificare i controlli commerciali con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza (per verifiche non a fini fiscali), Ispettori Metrici, Polizia Locale, Corpo Forestale, Camera di Commercio, etc., visto che, se qualcuno di loro effettuasse autonomamente i suddetti sopralluoghi, di fatto bloccherebbe per sei mesi la possibilità di accertamento a tutti gli altri, magari più esperti in determinati settori!

Una cosa, comunque, non possiamo negarla, ovvero che i nostri politici pasticcioni hanno una bella faccia tosta!

Infatti all’articolo 7, comma 2, lettera a) hanno scritto che le innovazioni relative ai controlli hanno lo scopo di:
”[omissis]… evitare duplicazioni e sovrapposizioni  nell’attività  di controllo nei riguardi di  tali  imprese,  assicurando  altresì  una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di sprechi nell’attività amministrativa …[omissis]”.

Nota: In base alla circolare del Ministero del Lavoro del 04/07/2011, i contenuti dell’articolo 7 del DL 70/2011, potranno essere applicati solo dopo che verrà emanato un apposito decreto di attuazione

Piero Nuciari

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