E’ responsabile penalmente il ristoratore che somministra corpi estranei negli alimenti (pizza con un dente all’interno)
Anche se la circostanza potrebbe far sorridere i lettori che già immaginano il pizzaiolo che parlando perde un dente che poi finisce nell’impasto, possiamo dire che negli ultimi tempi la Corte di Cassazione sta continuando a mantenere una coerenza impressionante in tema di igiene degli alimenti. Abituati come siamo nel leggere sentenze che, se pur emesse a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, si contraddicono palesemente, in materia di igiene alimentare la Suprema Corte continua ad avere un orientamento “consolidato”.
Leggendo il testo della sentenza di seguito riportata, non possiamo non pensare all’importanza del rispetto dei manuali di corretta prassi igienica presso ogni attività alimentare.
Detti manuali, ad avviso di chi scrive, costituiscono per il consumatore una garanzia alla quale non è possibile rinunciare.
Con l’entrata in vigore del “Pacchetto igiene” avvenuta l’1 gennaio 2006 e del D.Lgs n. 193 del 6 Novembre 2007, che ha stabilito pesanti sanzioni per i contravventori del sistema di autocontrollo denominato HACCP, nel nostro Paese si sta registrando un “giro di vite” da parte del Legislatore per le materie attinenti la tutela igienica degli alimenti e della salute dei consumatori.
La sentenza di seguito riportata, anche se riguarda circostanze avvenute prima del 2006, evidenzia ancora una volta la responsabilità che grava in capo a chi è preposto, all’interno dell’azienda alimentare, alla supervisione per la corretta applicazione delle normative nazionali relative all’igiene degli alimenti.
Respingendo il ricorso, infatti, la Suprema Corte ribadisce ancora una volta che “ l’obbligo di vigilare adeguatamente e di fornire – semmai attraverso un apposito codice di sicurezza da seguire nella preparazione degli alimenti – direttive producenti per l’opportuno controllo igienico incombe su chi organizza il servizio, vale a dire proprio sul legale rappresentante dell’ente, chiamato a risponderne per colpa diretta e non certamente in via di responsabilità oggettiva”.
Piero Nuciari
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