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E’ stata attuata la direttiva 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori con modifiche al Codice del consumo e inasprimento delle sanzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023, è stato pubblicato  il Decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, avente come oggetto l’ attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (nota come “Direttiva omnibus”) che si prefiggeva l’obiettivo di modernizzare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.
La norma entrerà in vigore l’1 Aprile 2023.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

1) La trasparenza di informazione verso i consumatori

Nel recepire l’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE,  è stato aggiunto al Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) l’art. 17-bis, rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”.

In base a tale articolo, ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione stessa.

“Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo” (comma 2).

E’ bene evidenziare che In base al comma 3 del suddetto articolo, la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) , e all’articolo 4, comma 5 bis, del D. Lgs. N. 198/21.

Degno di nota è anche il contenuto deI comma 4: “Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo”.

Nota importante prevista dal comma 6:
“6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. “
Inoltre “ l’obbligo di indicazione del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni NON si applica alle vendite sottocosto di cui all’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.”

2) Le pratiche commerciali scorrette

Con l’aggiunta all’articolo 21, comma 2, della lettera b-bis, viene incrementato l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli, includendovi espressamente anche l’attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante tale bene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi ed oggettivi.

Le sanzioni
Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, è da segnalare la sostituzione del comma 9 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2005.
In base alla modifica, il massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di pratiche commerciale scorretta viene raddoppiato, giungendo a 10 milioni di euro.

Piero Nuciari

 Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 26/2023, cliccare QUI.

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