E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Ddl “omnibus” del ministro Lorenzin: le novità riguardanti il commercio
Il 26 Luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL presentato dal Ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, avente come oggetto: “«Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita».
Con il provvedimento il Ministro ha cercato di mettere mano alle “incompiute” che da qualche anno stanno arricchendo la “foresta” di norme proposte dai vari governi e mai attuate, proponendo interventi signficativi sulla sperimentazione clinica, riforma degli Ordini, epidurale nei Lea, sicurezza alimentare e corretti stili di vita.
Leggendo in testo approvato, l’impressione è che si sia voluto mettere tanta carne a cuocere senza la certezza di raggiungere il risultato sperato, considerato che il Disegno di Legge dovrà subire l’esame della Commissione parlamentare competente per poi arrivare in Aula per l’approvazione definitiva. Alcune avvisaglie si sono già manifestate con le dichiarazioni del Ministro Emma Bonino che si è dichiarata contraria al divieto di fumo in auto.
Le novità riguardanti il settore della sicurezza alimentare, introdotte nel DDL, sono contenute nell’articolo 12, dove il Governo si impegna ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l’attuazione dei regolamenti (CE) nn.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005.
L’intervento legislativo dovrebbe concentrarsi sui seguenti punti:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) previsione di un apparato sanzionatorio in conformità con i principi dettati dalle leggi comunitarie vigenti e con idonea graduazione, prevedendo sanzioni amministrative di importo non inferiore a 500 euro e non superiore a 150.000 euro, in modo da accentuare l’efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;
e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti, ferma restando l’autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia, per l’effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa europea;
f) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici delle amministrazioni che esercitano i controlli sugli alimenti e mangimi, ferma restando l’autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia.
Altro articolo da evidenziare per il contenuto è il 17, avente come oggetto: “Modifiche alla legge 21 marzo 2005, n. 55 “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica”.
In questo articolo vengono apportate modifiche alla legge che impone in capo ai commercianti del settore alimentare l’obbligo di affiggere appositi cartelli sui benefici del sale iodato in corrispondenza degli scaffali dove l’alimento viene posto in vendita.
Le modifiche sono le seguenti:
a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“ 2. Nell’ambito della ristorazione pubblica, ivi inclusi gli esercizi commerciali in cui vengono somministrati prodotti di gastronomia, e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.”;
b) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei punti vendita di cui al comma 1 viene affissa, in maniera ben visibile al pubblico ed in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale, una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.”;
c) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“art. 6-bis (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che viola la disposizione di cui all’articolo 3 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.”.
Con queste modifiche il Governo ha tentato di porre rimedio ad una legge nata “monca” e che nel testo originale non prevede sanzioni.
Un altro articolo da segnalare è il numero 27, avente come oggetto: “Disposizioni in materia di fumo”.
Il primo comma, che ha già provocato la reazione del Ministro Bonino, vieta di fumare in auto, in sosta e in movimento, in presenza di minori degli anni 18 e /o di donne in gravidanza.
Il divieto è anche esteso alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Sempre riguardo al fumo, il successivo articolo 28 vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
Il comma 4 dello stesso articolo impone ai fabbricanti l’obbligo di apporre messaggi di avviso per la tutela della salute sulle confezioni di liquido contenente nicotina.
Il successivo comma 6 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.
I commi seguenti disciplinano la pubblicità delle sigarette elettroniche e le sanzioni per i contravventori.
Come precedentemente evidenziato, l’impressione che si ha leggendo il Disegno di Legge, è che si sia voluto mettere “troppa carne a cuocere”.
Anche se è lodevole la volontà del ministro di intervenire per risolvere problemi che il Paese si sta trascinando dietro da anni, stante la precaria situazione politica e il reale rischio di nuove elezioni, c’è da scommettere che difficilmente verranno alla luce i vari provvedimenti legislativi previsti dal DDL, che, con molta probabilità, faranno la fine di quelli proposti dal Governo Monti, l’80% dei quali sono già finiti nel dimenticatoio.
Piero Nuciari
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