Ed anche l’obbligo di esposizione dei prezzi medi dei carburanti è finito definitivamente in soffitta!
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 1806 del 23 Febbraio 2024 ha messo una pietra tombale sulla vicenda stabilendo che l’obbligo di esporre cartelli con il prezzo medio su base regionale, sia settimanalmente che quotidianamente è “un onere di pubblicizzazione obiettivamente sproporzionato rispetto al fine perseguito e gravemente ingiusto a danno di operatori che agiscono in regime di libera concorrenza e che già sono sottoposti ad un dovere di informativa completa presso il punto vendita che non dà alcun concreto vantaggio né informazione utile all’homo oeconomicus».
In questo modo il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità della previsione contenuta nell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione”.
Come si ricorderà, il Governo Meloni, aveva previsto per i distributori di carburante l’obbligo di esporre “con adeguata evidenza” un cartellone riportante i prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il punto vendita, assicurando l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
Successivamente, due Federazioni e alcune imprese avevano presentato un ricorso al Tar Lazio che aveva dato loro ragione.
Tale sentenza, tuttavia, fu oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Con la sentenza del 24 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha messo una pietra tombale sull’argomento.
ATTENZIONE al nuovo sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5
Nonostante la dichiarata illegittimità dell’articolo 7 del Decreto 31 Marzo 2023, il sistema sanzionatorio previsto dalla norma resta in piedi e si applica anche in caso di:
– violazione delle altre disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005;
– di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione ai sensi dell’articolo 51, comma 1 della legge n. 99/2009;
– applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
L’autorità competente diventa il Prefetto e i proventi vanno allo Stato.
Non si applicano più, quindi, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di trasparenza della cartellonistica le sanzioni pecuniarie da 516 a 3.098 euro previste dall’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, a cui rinviavano le disposizioni in materia.
L’articolo 1, comma 6, del DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 ha infatti modificato l’articolo 17, comma 1, del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005, per coordinarne il testo alle nuove disposizioni sanzionatorie contenute al precedente comma 4.
Il citato articolo 17, infatti, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5 (*),” chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi in violazione del codice del consumo sia soggetto alla sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
(*)5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo
La modifica in commento fa salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, per i casi di violazione delle disposizioni che impongono l’esposizione del prezzo dei prodotti petroliferi praticato presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti. Conseguentemente, come sopra evidenziato, in caso di violazione degli obblighi di pubblicità dei prezzi dei carburanti, si applicherà, la sanzione da 200 a 2.000 euro prevista al comma 4 dell’articolo in commento.
Piero Nuciari
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