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E’ entrata in vigore la nuova legge dei compro oro

Il 5 Luglio scorso è entrato in vigore il Decreto n. 92/2017 avente come oggetto “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l, della Legge 12 Agosto 2016 n. 170.
L’obiettivo della norma è quello di dettare disposizioni  specifiche  per disciplinare l’attività degli operatori compro oro  al fine di garantire la piena tracciabilità  della  compravendita  e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo  del relativo mercato per finalità  illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di  denaro  e  al  reimpiego  di  proventi  di  attività illecite.

Di seguito i principali punti della nuova legge.

L’articolo 3 prevede che l’esercizio dell’attività  di  compro  oro  è  riservato  agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro (diversi dalle banche),  all’uopo istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
L’iscrizione al registro  è  subordinata  al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e relative norme esecutive.

L’articolo 4 del Decreto stabilisce l’obbligo di identificazione della clientela con le modalità del Decreto antiriciclaggio; viene fissato il limite di 500 per l’uso del contante e la soglia per l’uso di denaro contante è stata abbassata da 1.000 euro a 500 euro. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L’articolo 5 prevede la tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro, obbligando gli operatori ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tale tipologia di transazioni finanziarie.

Il comma 2 del suddetto articolo prevede che per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso, la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto, due fotografie dell’oggetto prezioso, etc.

A  conclusione  dell’operazione,  gli  operatori   compro   oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa  delle  informazioni acquisite.

E’ da evidenziare che i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa dovranno essere conservate per 10 anni.
Una novità introdotta dal decreto è l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, previsto dall’articolo 7.
In base a tale previsione gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio.

Sanzioni previste dal Decreto

Riguardo alle sanzioni, non si può dire che il legislatore ci sia andato leggero!
1) L’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione all’apposito registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

2) L’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro
E’ da evidenziare che nel  caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata; se la comunicazione avviene nei 30 gg. successivi dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro.
Il procedimento sanzionatorio è attribuito alla competenza dell’OAM.

3) per l’omessa identificazione della clientela ed il superamento del limite di 500 euro per l’uso di denaro contante è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Da notare che la stessa sanziona si applica in caso di omessa conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni prescritti.

4) L’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Competenza dei controlli

Fatti salvi i  poteri  di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti  di  pubblica  sicurezza dalle disposizioni vigenti (articolo 11, comma 3, del Decreto),  i poteri di controllo sono affidati in via principale alla Guardia di Finanza.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e il relativo procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981.

Recidiva
Qualora venissero accertate due violazioni commesse nel triennio, la Guardia di finanza propone al Ministero la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni a 3 mesi; l’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

Ulteriori controlli per la PG per scoprire le potenziali truffe

Le potenziali truffe dei compro oro sono da ricondurre, esclusivamente, alla loro bilancia.

Esistono tre modi per alterare il peso di una bilancia:

1) decentrare la bolla agendo sui piedini dell’apparecchio (il peso viene falsato dal 10 al 15%). Questa è la truffa più comune: i commercianti, quando si contesta la bolla decentrata, cadono sempre dalle nuvole!

2) inserire sotto i piatti un sottilissimo strato di gommapiuma (anche in questo caso il peso viene falsato del 10/15%)

3) se la bilancia utilizzata è quella tipica degli orefici, con i doppi piatti e i pesetti, dopo l’avvenuta visita periodica dell’ispettore metrico, i pesi vengono sostituiti con equivalenti limati che, inevitabilmente, faranno risultare più leggeri tutti gli oggetti pesati.
Occorre evidenziare che le sanzioni previste dalla legge per coloro che venissero sorpresi ad agire in questo modo, sono veramente pesanti; tuttavia, considerato che l’ispettore metrico, nella migliore ipotesi, effettua il controllo presso l’attività una volta ogni tre anni e che, in genere le Forze dell’ordine non sono preparate nelle materie metriche, il commerciante disonesto potrebbe concludere che “il rischio vale la candela” e scegliere di truffare i consumatori.

Le sanzioni

Mancata presentazione degli strumenti per la pesatura alla revisione periodica (bollino verde)

Normativa applicabile:
Art. 13 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517

Sanzione
Da € 516,00 a  € 1549,00
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)  € 516,33
I proventi competono allo Stato tramite il Concessionario del servizio di Riscossione Tributi

Autorità competente per il ricorso: Dirigente dell’ufficio preposto presso la Camera di Commercio

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Frode in commercio
Art. 515 del codice penale (bolla decentrata, gommapiuma sotto i piatti)

Sanzione penale : reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00
Sanzioni accessorie : nessuna

Atti da redigere :
– Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
– Annotazione attività di indagine
– Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni, comunicazione di reato
Note:
Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

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Vendita al minuto con strumenti metrici collocati irregolarmente
Art. 2, comma 1, e art. 5, comma 1, della legge n. 441/1981

Effettuava la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso utilizzando uno strumento metrico che non consentiva la visualizzazione diretta e per la sua collocazione immediata del peso netto della merce in modo agevole per l’acquirente in quanto (specificare)
Sanzione pecuniaria : da € 154,00 a € 516,00 pagamento in misura ridotta € 172,00
Sanzioni accessorie : nessuna

Atti da redigere :
– Verbale di ispezione (art. 13 legge n. 689/1981)
– Verbale di accertata violazione

Note:
a) Se la non agevole visualizzazione del peso netto della merce è causata da una cattiva collocazione dello strumento metrico, intimare nel verbale al commerciante di provvedere a rimuovere l’ostacolo alla visualizzazione, qualora invece l’impedimento derivi dalle caratteristiche dello strumento eventualmente procedere al sequestro cautelare dello stesso.

  1. b) Lo strumento metrico deve essere collocato in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

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Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Art. 472 del codice penale
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi (sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981) o con la multa fino a euro 516,00 (importo incrementato ex art. 113, comma 1, legge 689/1981).

La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (art. 2, legge 26 gennaio 1983, n. 18 in tema di reati tributari modificato dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Istituti processuali :
– Competenza : Tribunale Monocratico
– Procedibilità : ufficio
– Arresto : non consentito
– Fermo : non consentito
– Citazione : diretta a giudizio ovvero decreto penale di condanna (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni)

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Detenzione e uso di misure e pesi illegali

Art. 692 del codice penale e art. 55 del d.lgs. n. 507/1999

Per avere, nell’esercizio dell’attività commerciale (o in uno spaccio aperto al pubblico),detenuto misure (o pesi) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero per aver usato misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge.

Sanzione pecuniaria : da € 103,00 a € 619,00 pagamento in misura ridotta € 206,00
Sanzioni accessorie : procedere al sequestro cautelare della merce ai sensi dell’art.13 della legge 689/1981 per confisca (art. 20, comma 4, della legge n. 689/1981)

Atti da redigere:
– Verbale di ispezione (art. 13 legge 689/1981)
– Verbale di accertata violazione
– Verbale di sequestro cautelare
– Verbale di affidamento in custodia
– Rapporto alla C.C.I.A.A.

Piero Nuciari

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