Novità legislative

Entrato in vigore il D.lgs 50/2005 relativo ai cosmetici. Sarà finalmente possibile sapere se è riutilizzabile un prodotto acquistato lo scorso anno o se un prodotto cosmetico contiene sostanze allergeniche

E’ entrato in vigore il 16 Aprile il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, il quale recepisce le direttive 2003/15 CE e 2003/80 CE, che dettano nuove norme sui prodotti  cosmetici.
Il decreto legislativo n. 50/2005 rappresenta la volontà del legislatore di garantire trasparenza in un settore in cui da anni  non viene sufficientemente  tutelata la salute dei consumatori, né la salvaguardia degli animali, nonostante la vigente legge 11 ottobre 1986, n. 713. Ad una prima analisi, il Decreto Legislativo che ha recepito le due direttive Europee, modifica ed integra in più punti la vigente legge n. 713/86;

degne di nota sono:
– l’introduzione dell’art. 2-bis, con il quale si vieta l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale, o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di detta sperimentazione;
– il divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze chimiche etichettate con i simboli Xn (nocivo) e T (tossico)
e classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (art. 2-ter).
– le nuove disposizioni inerenti alle indicazioni obbligatorie circa la data di durata minima del prodotto cosmetico, da riportare in etichetta. Questa data, che si riferisce al periodo minimo per il quale il prodotto conserva la propria funzione iniziale, deve ora essere indicata con la dicitura “da usare preferibilmente entro …” seguita dalla data, o dall’indicazione del punto della confezione ove è stata riportata. La data in questione deve essere indicata mediante mese ed anno oppure giorno, mese ed anno.
– l’integrazione apportata all’art. 8, comma 1, lettera c) della vigente normativa 713/86, laddove viene previsto l’obbligo per i fabbricanti di riportare un’indicazione relativa al periodo di tempo (PAO: Period After Opening) in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
Tale indicazione è rappresentata con il simbolo di un barattolo di crema aperto, seguito dall’indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi.
Finora per i prodotti con una durata minima superiore a 30 mesi non era obbligatoria alcuna indicazione della scadenza. . La direttiva UE impone che ora anche questi rechino il PAO.

Il simbolo del barattolo aperto, uguale in tutta Europa, è seguito da un numero (i mesi) e dalla lettera M. Nell’esempio, 6M vuol dire che il prodotto mantiene inalterate le sue proprietà per 6 mesi dal primo utilizzo.

 L’indicazione del PAO non è prevista per i seguenti prodotti il cui rischio di alterazione risulta essere abbastanza remoto:
– prodotti monodose;
– prodotti con la durata massima di 30 mesi muniti di indicazione relativa alla durata minima di conservazione;
prodotti che nel periodo di utilizzo e se impiegati correttamente non subiscono alterazioni tali da poter divenire dannosi per la salute umana

 

Il simbolo del PAO, per la cronaca, è stato adottato dalla Commissione Europea in data 05/09/2003.E’ da evidenziare che non esistono metodi scientifici specifici per determinare il PAO per i prodotti cosmetici. La valutazione deve tener conto delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e delle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. E’ bene precisare che la determinazione del PAO viene fatta per la sicurezza del consumatore e NON per l’efficacia del prodotto.

 

 
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 50/2005, è che dall’11 Marzo 2005, i cosmetici immessi sul mercato dovranno riportare anche le informazioni relative alle 26 sostanze potenzialmente allergeniche (se presenti) previste espressamente da una delle due direttive recepite, la direttiva UE 15/2003.
L’obbligo di etichettatura, a tutela dei consumatori,  è previsto laddove la concentrazione di una delle sostanze anzidette superi determinati valori limite e possa causare la comparsa di allergie cutanee (per i prodotti che non devono essere risciacquati, l’indicazione è obbligatoria quando la concentrazione di una delle sostanze interessate supera lo 0,001%, per gli altri prodotti, tipo shampoo e bagnoschiuma, dovranno essere indicate le concentrazioni superiori allo 0,01%).
Nota dolente è che le singole sostanze dovranno essere indicate solo con la denominazione tecnica internazionale INCI (International nomenclatur cosmetic ingredient)
, per cui, con molta probabilità, per l’utente medio sarà comunque molto difficile riuscire ad identificarle.
Circa il divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione  previsto dal nuovo articolo  2-ter, è da dire che la cosa lascia alquanto perplessi, visto che attualmente gran parte degli shampoo, dentifrici ed altri prodotti di uso quotidiano contengono nelle loro formulazioni proprio queste sostanze che si vogliono bandire.

La rivista tedesca Oeko Test, specializzata in test sulla qualità e soprattutto l’innocuità o la pericolosità dei prodotti in commercio, ha stilato una lista di circa 6000 ingredienti classificati come innocui, potenzialmente pericolosi, pericolosi e molto pericolosi. Pochissimi cosmetici di uso quotidiano si “salvano”!
Un data-base simile, anche se leggermente ridotto (circa 5000 ingredienti) lo si può trovare sul portale del mondo naturale http://www.promiseland.it/ .
Ecco qualche esempio eclatante di cosmetici di uso quotidiano che costituiscono un pericolo per la salute ripreso dal sito
http://xoomer.virgilio.it/tatanone appartenente all’ International Vegetarian Union:
Shampoo Pantene Pro-V antiforfora: a prima vista può sembrare un innocuo shampoo che invece presenta tra i suoi primi ingredienti il Dimethicone, sostanza chimica considerata altamente pericolosa; a seguire ci sono otto ingredienti catalogati come pericolosi e due come potenzialmente pericolosi;
Crema per il contorno-occhi dell’Erbolario: questa “semplice crema per il contorno occhi” che a prima vista può sembrare anche naturale, presenta cinque ingredienti chimici considerati pericolosi (tra i quali l’Urea, un conservante che rilascia formaldeide, sostanza per la quale oggi non c’è bisogno più di fare alcun commento) e uno potenzialmente pericoloso;
Aveeno Derm Baby (crema barriera per neonati): contiene al terzo posto (al primo c’è l’acqua come sempre) un ingrediente pericoloso (la paraffina, che è un grasso derivato dalla lavorazione del petrolio e che nel tempo si può arricchire all’interno dell’organismo), al settimo posto e al sedicesimo posto (ma la crema contiene ancora molti ingredienti, non siamo neppure a metà) addirittura due componenti altamente pericolosi come il cyclomethicone e il dimethicone, a cui si aggiungono in posizioni intermedie tra i due altri due componenti pericolosi, e dopo, altri tre componenti pericolosi e due potenzialmente pericolosi.
Si potrebbe continuare per parecchie pagine giungendo ad elencare prodotti che magari usiamo da decenni come dopo barba, fondo tinta o altro.
A questo punto viene spontaneo chiedersi il senso del suddetto articolo 2-ter, introdotto dalla nuova normativa italiana, visto anche ad un’attenta lettura dell’art. 13 della Direttiva 2003/15 CE, l’uso delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non viene espressamente vietato dal legislatore il quale (sicuramente non a caso) fa uso  del condizionale.
Questo è, infatti, il contenuto dell’articolo licenziato dal Parlamento europeo:
“…[omissis] Considerati i rischi particolari che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono comportare per la salute umana, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato”.
Fatta la legge, trovato l’inganno!

Piero Nuciari

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