Entrato in vigore il Testo Unico del Vino
In vigore dal 12 gennaio 2017 la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, nota anche come Testo Unico del Vino.
Attesa da tempo e approvata dopo lunghe e talora accese discussioni, la Legge, composta da 91 articoli, ha come obiettivo primario il riordino e la semplificazione dell’impianto normativo di settore, con conseguente sburocratizzazione dello stesso.
La norma semplifica il sistema di produzione, commercializzazione, denominazione di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un’unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.
Per coloro che effettuano i controlli annonari presso le attività commerciali, degni di nota sono gli articoli dal 43 al 48 che trattano dell’etichettatura.
Di particolare importanza è l’articolo 43, comma 2, che si riporta integralmente:
“2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, da altre norme dell’Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità, termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l’uva, il mosto o il vino:
- a) lo sciroppo e il succo di uve;
- b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino siano riportati nell’elenco degli ingredienti, purchè tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalita’ e intensita’ colorimetrica, nonche’ su sfondo uniforme.”
Riguardo alle sanzioni amministrative si segnala che l’articolo 83, comma 1, dispone che la potestà di irrogare le sanzioni previste dal T.U. è attribuita all’ICQRF, eccezion fatta per le sanzioni previste dall’art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8, di competenza delle Regioni; tuttavia, l’art. 13, comma 4, della Legge 689/81, resta comunque in vigore.
In fondo all’articolo è possibile leggere l’approfondimento del MIPAAF sull’argomento.
Piero Nuciari
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