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Entrato in vigore il Testo Unico del Vino

In vigore dal 12 gennaio 2017 la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, nota anche come Testo Unico del Vino.
Attesa da tempo e approvata dopo lunghe e talora accese discussioni, la Legge, composta da 91 articoli,  ha come obiettivo primario il riordino e la semplificazione dell’impianto normativo di settore, con conseguente sburocratizzazione dello stesso.
La norma semplifica il sistema di produzione, commercializzazione, denominazione di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un’unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.
Per coloro che effettuano i controlli annonari presso le attività commerciali, degni di nota sono gli articoli dal 43 al 48 che trattano dell’etichettatura.
Di particolare importanza è l’articolo 43, comma 2, che si riporta integralmente:
“2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  da  altre  norme dell’Unione europea e nazionali vigenti in materia e  dalla  presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può  essere  posta  in vendita  utilizzando  nella  sua   etichettatura,   presentazione   e pubblicità, termini o  raffigurazioni  che  comunque  richiamino  la vite, l’uva, il mosto o il vino:

  1. a) lo sciroppo e il succo di uve;
  2. b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal  regolamento  (CE)    110/2008  e   i   prodotti   vitivinicoli aromatizzati;
  3. c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base  di  mosto cotto o vino cotto comprese nell’elenco dei  prodotti  agroalimentari tradizionali  istituito  ai  sensi  dell’articolo   8   del   decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel  caso  in cui i termini che richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino siano riportati  nell’elenco   degli   ingredienti,   purchè   tutti   gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni,  tonalita’ e intensita’ colorimetrica, nonche’ su sfondo uniforme.”

Riguardo alle sanzioni amministrative si segnala che l’articolo 83, comma 1, dispone che la potestà di irrogare le sanzioni previste dal T.U. è attribuita all’ICQRF, eccezion fatta per le sanzioni previste dall’art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8, di competenza delle Regioni; tuttavia, l’art. 13, comma 4, della Legge 689/81, resta comunque in vigore.
In fondo all’articolo è possibile leggere l’approfondimento del MIPAAF sull’argomento.

Piero Nuciari

La legge in Gazzetta Ufficiale

L’approfondimento del MIPAAF

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