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Esonerati i distributori di carburante self service dal controllo periodico dell’ispettore metrico della Camera di Commercio e dalla legalizzazione nel caso in cui i sigilli vengano rimossi

distributoriself.jpgIl recente DM  13 Marzo 2013, firmato dal Ministro Passera lo scorso 14 marzo 2013 e registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2013, ha esonerato i distributori di carburante self service dal controllo periodico dell’ispettore metrico della Camera di Commercio e dalla legalizzazione nel caso in cui i sigilli vengano rimossi.
Di questa importante notizia per i consumatori non ne ha parlato nessuno; è passata in sordina, quando i cittadini dovevano invece essere avvisati dell’ennesima, scellerata, scelta politica a favore di determinate corporazioni che fanno il bello e il cattivo tempo in Italia.

Il prezzo della benzina è alle stelle, l’economia ristagna, i consumatori non sanno più dove sbattere la testa per arrivare a fine mese e il Ministro Passera, dell’Ex Governo Monti, non ha trovato di meglio da fare che dare attuazione ad una direttiva europea facendo in modo che i distributori di carburante self service,  venissero esentati dal controllo periodico da parte dell’Ispettore Metrico della Camera di Commercio o della PG, uniche autorità pubbliche in grado di garantire i cittadini sulla corretta erogazione di carburante durante i rifornimenti fai da te.
Come se non bastasse, nello stesso decreto è stato anche deciso che per questo genere di apparecchi non esiste più l’obbligo di legalizzazione dei sigilli da parte dell’Ispettore Metrico nel caso in cui i piombi di garanzia dovessero essere tolti per interventi tecnici di manutenzione sui macchinari.

Il DM 13 Marzo 2013 ha affidato i controlli ai laboratori privati che per essere abilitati debbono presentare una semplice richiesta (SCIA) alla Camera di Commercio.
L’Ispettore metrico potrà continuare i controlli a campione sui normali distributori di carburante MID ma non su quelli self service; in questo caso dovrà chiedere un sopralluogo congiunto con il laboratorio privato che segue quel determinato gestore.
Avrà quindi vita difficile e chi ne patiranno saranno come al solito i consumatori, che dovranno fidarsi “per forza” del gestore.
Il Divino Giulio (Andreotti) diceva: “Pensar male è peccato, ma quasi sempre ci si azzecca!”
Immaginate ora se il laboratorio privato che segue gli impianti di carburanti autostradali di una determinata regione fosse diretto da personaggi disonesti collusi con la società che gestisce i distributori.
Con la nuova normativa dell’Ex Ministro Passera, sarebbe praticamente impossibile scoprire una truffa di distributori self taroccati, visto che l’Ipettore Metrico, scoraggiato da questa normativa, effettuerà molto raramente questo genere di controlli, tanto più che nel farlo dovrà farsi assistere, in base alla norma, dal laboratorio autorizzato corrotto.
Accertare abusi diventerebbe molto difficile, visto che per fare il controllo dovrà prima avvisare il laboratorio (il quale avrà tutto il tempo di avvertire il gestore di rimettere i macchinari a posto) e poi fissare il giorno del controllo.
Ma continuando a “pensare male” c’è anche la novità, introdotta dalla nuova legge, sul software utilizzato dai gestori per la gestione dell’impianto.

E’ stato infatti previsto che i fabbricanti di distributori di carburanti non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (art.6, comma 1, lettera a).
Per chi non è esperto di informatica, questa disposizione potrebbe sembrare logica; nella realtà potrebbe potenzialmente aprire le porte a truffe di ogni genere nei confronti dei consumatori.
Visto che non c’è più l’obbligo di depositare il software in caso di modifiche per personalizzazioni, nessuno potrà impedire al gestore disonesto o alla catena di distributori di modificare quello in possesso facendo in modo che in un determinato orario i macchinari eroghino meno carburante di quello segnalato sul display, oppure che ad una determinata combinazione di tasti della propria tastiera, la macchina eroghi quantitativi differenti per un determinato periodo.
Chi è esperto di informatica, come il sottoscritto, sa che il limite delle potenziali applicazioni è… la fantasia!
Trovare una modifica del genere in un software eseguibile, senza poter visionare il sorgente, è praticamente impossibile.
L’unico modo per vederlo è quello di verificare quanto spazio occupa il software, raffrontandolo con quello depositato presso il Ministero.
Non essendoci più questo obbligo, anche questo controllo diventa impossibile.
E’ del 5 Giugno scorso la notizia pubblicata dall’ANSA, dell’ennesima truffa dei benzinai perpetrata a discapito dei consumatori, scoperta a Pescara dalla Guardia di Finanza.
Non fanno ormai più notizia quelle scoperte da “Striscia la Notizia” o dalla “Iene”, che hanno dimostrato senza mezzi termini quanto siano grandi le dimensioni nel fenomeno truffaldino in Italia.
Sempre continuando “a pensar male” vengono alla mente le altre norme a favore dei benzinai del Governo Berlusconi, quando venne prevista una tolleranza di errore differente per gli apparecchi erogatori di carburanti, a seconda se il controllo veniva effettuato dall’Ispettore Metrico della Camera di Commercio o dal Laboratorio privato.
In quel caso, come si ricorderà, la legge aveva previsto una tolleranza di errore maggiore per le verifiche dell’Ispettore Metrico, quelle, per capirci, che comportavano la denuncia penale.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità introdotte con il DM 13 Marzo 2013:

– il collegamento dell’apparecchiatura ausiliaria ai distributori di carburanti nazionali inservizio viene eseguito da un fabbricante metrico che, dopo aver accertato il correttofunzionamento dell’associazione, compila il libretto metrologico del distributore dicarburante MID e la lista di controllo (checklist) (art. 4, commi 1 e 3);

– il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale per il distributore dicarburante fornisce dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dai distributoridi carburanti per il colloquio con l’apparecchiatura ausiliaria (Art. 4, comma 5);

– le targhe con le iscrizioni regolamentari che i fabbricanti applicano sui distributori dicarburante e sulle apparecchiature ausiliarie sono realizzate in modo tale che la rimozionecomporti la loro distruzione o comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo (art. 5, comma 3);

– i fabbricanti di distributori di carburanti non sono più tenuti a depositare il software pressola competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche perpersonalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (art.6, comma 1, lettera a);

– il sistema self service, pur continuando ad essere oggetto di approvazione nazionale inquanto tale e in quanto parte di un sistema di misura, analogamente a quanto previsto dallanormativa comunitaria, è esonerato dall’esecuzione della verificazione periodica e dalla legalizzazione (art.6, comma 1, lettera b);

– i sistemi self service conformi alla direttiva comunitaria, possono essere associati anche aidistributori stradali di metano (CNG) (art.6, comma 1, lettera e);

– i laboratori che hanno i requisiti per eseguire la verificazione periodica sui distributori MID,al fine di semplificare ed evitare duplicazioni di controlli a carico delle imprese, possono eseguire la medesima verifica anche sui distributori di carburanti nazionali dopo averpresentato un semplice richiesta del laboratorio interessato alla camera di commerciocompetente e senza ulteriori oneri (art.6, comma 1, lettera f).

Piero Nuciari

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