Etichettatura dei prodotti alimentari : tra poco sarà obbligatorio indicare in etichetta anche la presenza di lupino o parti di lupino e molluschi e prodotti a base di molluschi
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 368/110 del 23-12-2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/142/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 che modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La modifica riguarda un’integrazione dell’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
Secondo le disposizioni del Legislatore europeo, una volta che la Direttiva sarà recepita dagli Stati membri, diventerà obbligatorio indicare nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari anche la presenza dei lupini o loro parti, e di molloschi o loro derivati.
A prima vista forse la notizia non potrà interessare, ma se si pensa che questa pianta , di cui esistono 450 specie, è consumata come tale da parecchio tempo ma che la farina di lupino viene , da qualche anno, aggiunta alla farina di frumento per la fabbricazione di prodotti di panetteria, la cosa cambia. Sono stati purtroppo documentati casi di reazioni allergiche, talvolta gravi, e certi studi indicano un rischio relativamente elevato di allergia incrociata presso il 30-60% delle persone allergiche alle arachidi.
Per i molluschi (gasteropodi, bivalvi o cefalopili) il discorso è analogo.
L’EFSA precisa che oltre ad essere consumati così come sono, vengono anche impiegati, dopo eventuale trasformazione, come ingredienti in taluni preparati nonché in prodotti come il surimi.
Anche per questi alimenti sono state registrate reazioni allergiche, talvolta gravi, che hanno riguardato fino allo 0,4% della popolazione, cioè il 20% dell’insieme dei casi di allergia ai prodotti di mare. La principale proteina allergica dei molluschi, la tropomiosina, è la stessa dei crostacei e i casi di allergia incrociata molluschi/crostacei sono frequenti.
Queste, in sintesi, sono le motivazioni che hanno spinto il Legislatore europeo ad inserire anche questi due alimenti nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE.
Dal punto di vista operativo, nel momento in cui la direttiva sarà recepita dal Governo italiano occorrerà controllare se il cartellino degli ingredienti degli alimenti posti in vendita conterrà anche l’indicazione della presenza di questo genere di alimenti o loro derivati.
Anche se la cosa potrà sembrare di primo acchito abbastanza difficile, nella realtà occorrerà semplicemente visionare i cartellini dei sacchi delle farine fornite dai grossisti, depositati nel magazzino, per verificare l’eventuale presenza della farina di lupino o il cartellino ingredienti delle confezioni depositate presso il magazzino dei pubblici esercizi, nel caso dei molluschi o loro derivati.
Se i suddetti cartellini conterranno l’indicazione della presenza di questi alimenti e nei prodotti posti in vendita nelle vetrine, invece, tali ingredienti non risulteranno indicati, ricorreranno gli estremi per sanzionare l’alimentarista per violazione del D.Lgs. n. 114/2006 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).
Nota Anche se la sanzione da comminare è abbastanza elevata, è da dire che lo shock anafilattico è una cosa molto serie … e che i consumatori debbono essere comunque tutelati. |
Piero Nuciari
Views: 209