Etichettatura dei prodotti Made in Italy
Sulla G.U. n. 92 del 21/04/2010 è stata pubblicata la legge 8 Aprile 2010 n. 55, meglio conosciuta come “legge del Made in Italy”.
Finalmente per il consumatore esistono regole certe grazie alle quali potrà avere la sicurezza circa la provenienza del prodotto acquistato.
Finiscono quindi i tempi in cui le calzature o i prodotti tessili, realizzati completamente all’estero sfruttando la manodopera a basso costo dei paesi extracomunitari, potevano essere spacciati per italiani solo perché il confezionamento finale avveniva nel nostro Paese.
Una prassi comune all’80% delle aziende calzaturiere italiane, attirate all’estero dai bassi costi della manodopera locale; una scelta di mercato molto discutibile perché a fronte di un incremento iniziale degli introiti dovuto al basso costo della manodopera e delle materie prime, ha visto successivamente una consistente perdita di utili dovuta alla qualità dei prodotti, neanche lontanamente paragonabili con quelli realizzati interamente in Italia con manodopera e materie prime italiane.
Come si ricorderà, l’iter legislativo della tutela dell’etichettatura del Made in Italy ha inizio nel 2003 con la legge n. 350, modificata successivamente dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99, che ha modificato in parte anche l’articolo 517 del Codice Penale ( vendita di prodotti industriali con segni mendaci).
In seguito la legge 350/2003 – all’articolo 4, comma 49 – è stata integrata con i commi 49 bis e 49 ter e convertita nella legge n.166/2009, integrata con le nuove specifiche previste all’articolo 16.
Un percorso tortuoso ma tutto sommato ben fatto, che ha visto l’intervento a più riprese del legislatore italiano, impegnato su più fronti alla risoluzione delle varie problematiche dovute al mercato e all’economia nonché alle richieste provenienti dalle associazioni dei consumatori.
In sintesi i principali contenuti della nuova legge le cui regole entreranno in vigore da Ottobre:
1) La denominazione “Made in Italy” potrà essere usata esclusivamente per prodotti finiti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano ovvero se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità;
2) Tutti i prodotti che non potranno essere marchiati come “Made in Italy” dovranno essere etichettati obbligatoriamente con l’indicazione dello Stato di provenienza;
3) L’etichetta consentirà la tracciabilità, indicando non dove il prodotto è stato finito ma dove sono state eseguite le lavorazioni; inoltre dovrà essere apposta su tutti i prodotti, evidenziando il luogo di origine di ciascuna delle fasi di produzione.
Sempre sull’etichetta dovranno essere inserite indicazioni relative alla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, l’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
Per i contravventori la legge 55/2010 prevede sanzioni molto pesanti.
La mancata o scorretta etichettatura dei prodotti e l’abuso della denominazione “Made in Italy” saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; è inoltre previsto che nei casi più gravi la sanzione è aumentata fino a due terzi, mentre nei casi meno gravi è invece diminuita nella medesima misura.
Nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni è prevista la reclusione da uno a tre anni, mentre se le violazioni sono commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.
La merce è sempre oggetto di sequestro e confisca.
Piero Nuciari
Legge 8 aprile 2010 , n. 55:
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti
tessili, della pelletteria e calzaturieri
Art. 1 Etichettatura dei prodottie «Made in Italy»
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevereun’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, aisensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 6, comma 1, delcodice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, e successive modificazioni, e’ istituito un sistema dietichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi,intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, neisettori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi illuogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri latracciabilita’ dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intendeogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, checostituisca parte del prodotto finito o intermedio destinatoall’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio daabbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente diprodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesinelle loro piu’ vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sinteticoinformazioni specifiche sulla conformita’ dei processi di lavorazionealle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delleconvenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale dellavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione diigiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego diminori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sulrispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» e’ permessoesclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi dilavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogoprevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almenodue delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguitenel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e’ verificabile latracciabilita’.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: lafilatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nelterritorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali osintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione siintendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e larifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzandopellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono:la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e larifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzandopellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» siintende il prodotto come definito all’articolo 1 della legge 16dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito ointermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazionequale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materialecomponente di prodotti destinati all’arredo della casa eall’arredamento, intesi nelle loro piu’ vaste accezioni, oppure comeprodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciariosi concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso -rifinizione.
9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: laconcia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, iltaglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e deltessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorioitaliano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia irequisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvol’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato diprovenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Art. 2 Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro perle politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensidell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite lecaratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e diimpiego dell’indicazione «Made in Italy», di cui all’articolo 1, nonchè le modalita’ per l’esecuzione dei relativi controlli, ancheattraverso il sistema delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un regolamento recante disposizionivolte a garantire elevati livelli di qualita’ dei prodotti e deitessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana el’ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) all’individuazione delle autorita’ sanitarie competenti per icontrolli e per la vigilanza sulla qualita’ dei prodotti e deitessuti in commercio, anche attraverso l’effettuazione di analisichimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanzevietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la saluteumana;
b) al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizionispecifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualita’ edell’affidabilita’ dei prodotti per i consumatori, anche al finedella tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, dellapelletteria e calzaturiero;
c) all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione deicontrolli e delle relative modalita’ di esecuzione;
d) a stabilire l’obbligo della rintracciabilita’ dei prodottitessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi dellaproduzione, della trasformazione e della distribuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e’ aggiornato ogni due annisulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto superiore disanita’.
4. All’attuazione dei controlli di cui al presente articolo leamministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigentee, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3 Misure sanzionatorie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi ledisposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e’ punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita’ la sanzione e’ diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L’impresa che violi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentatafino a due terzi. Nei casi di minore gravita’ la sanzione e’diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazionee’ disposta la sospensione dell’attivita’ per un periodo da un mese aun anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamentesi applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora leviolazioni siano commesse attraverso attivita’ organizzate, siapplica la pena della reclusione da tre a sette anni.
Art. 4 Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 aprile 2010
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