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ETICHETTATURA ORIGINE OBBLIGATORIA. E’ STATA FIRMATA LA PROROGA PER PASTA, RISO E DERIVATI DEL POMODORO

Il 30 Marzo scorso il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha firmato la proroga (31 dicembre 2021 ) relativa all’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.

Come si ricorderà, con l’entrata in vigore del regolamento europeo n. 775 del 2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011)  tale obbligo di indicazione sarebbe decaduto a partire dal 1° Aprile 2020.

A seguito della proroga i consumatori continueranno ad essere tutelati come nei mesi precedenti anche se, per amore di verità, è da dire che le principali marche produttrici di pasta avevano da tempo aggirato la norma esistente con la dicitura “grano proveniente da Italia, Paesi Ue e non Ue”, annullandone, di fatto, gli effetti.

Una presa in giro galattica dei consumatori smascherata (per la cronaca)  dalle associazioni dei consumatori e da bravi giornalisti che hanno reso pubbliche queste informazioni causando una “ritorsione” dei consumatori nei confronti di una nota marca che ha visto scendere vertiginosamente il suo fatturato costringendola a pubblicizzare che dal 2020 la sua pasta sarebbe stata realizzata esclusivamente con grano italiano.
E’ da evidenziare, tuttavia, che anche se l’indicazione dell’origine della materia prima non è di per se una garanzia di qualità di un prodotto, aiuta il mercato a fare pulizia a tutela della salute dei consumatori, come  nel 2018,  quando i pastai, sulla spinta dei consumatori, hanno smesso di acquistare grano dal Canada dove l’uso del glifosato è autorizzato anche prima del raccolto.

Una breve sintesi del provvedimento:

Pasta

Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano continuare ad avere in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Riso

Relativamente al riso devono continuare a essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese, ad esempio il nosto, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Anche per il riso, se le fasi di produzione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Pomodoro

Le confezioni dei derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

E’ da evidenziare che la dicitura “Origine del pomodoro: Italia” può essere usata solo se le operazioni avvengono nel nostro Paese.

E’ comunque sottinteso che le nuove norme sull’ingrediente primario (per ingrediente primario si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore) non si applicano ai prodotti biologici, Dop, Igp e Stg, né a quelli a marchio registrato che – a parole o con segnali grafici- indicano di per sé la provenienza del prodotto.

Piero Nuciari

 

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