Etichette chiare e veritiere per i prodotti alimentari: in arrivo un nuovo provvedimento del legislatore europeo
Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo testo legislativo, la cui entrata in vigore è prevista per la fine del 2006, che intende disciplinare la veridicità delle indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari, al fine di garantire una migliore tutela dei consumatori e assicurare la libera circolazione delle merci nell’Unione Europea.
Da diversi anni, in campo europeo, grazie ad un continuo monitoraggio effettuato dagli Organismi preposti, era stata rilevata la necessità di evitare che i consumatori fossero fuorviati, nelle loro scelte d’acquisto, dai contenuti non veritieri riportati nelle etichette degli alimenti posti in vendita.
Secondo i parlamentari europei che hanno votato il provvedimento, per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti commercializzati «devono essere sicuri e adeguatamente etichettati». Considerato che la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l’insorgere di determinate malattie, e che il consumatore è molto spesso condizionato dalle indicazioni salutistiche riportate sulle confezioni, il legislatore europeo ha stabilito che l’apposizione sulle etichette dei prodotti di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia, deve essere sottoposta a condizioni specifiche.
Come il lettore saprà, tre sono in genere i tipi di indicazioni apposte sui prodotti alimentari.
Per “indicazione” in senso generico, si intendono messaggi o rappresentazioni facoltative (comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche), non previste da nessuna legislazione comunitaria o nazionale, «che affermino, suggeriscano o sottintendano che un alimento abbia particolari caratteristiche».
Con “indicazione nutrizionale”, si fa riferimento a qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche», (energia che apporta, contenuto ridotto o accresciuto di una data sostanza, etc).
Nota: |
Per “indicazione sulla salute” si intende invece qualunque indicazione «che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
Durante la discussione che ha portato alla stesura del documento, è stato stabilito, in linea generale, che l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante, né che possa dare adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o incoraggiare e/o tollerare il consumo eccessivo di talune sostanze.
Nota |
Si evidenzia che le disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e talune norme sulle indicazioni sanitarie non si applicheranno nel caso di prodotti non imballati (prodotti freschi quali frutta, verdure e pane), venduti direttamente al consumatore finale oppure nel caso in cui vengano imballati nel punto di vendita su richiesta dell’acquirente. (A tali prodotti si applicheranno le disposizioni nazionali finché non saranno adottate misure comunitarie).
Inoltre, è stato previsto che i marchi e le denominazioni commerciali (o di fantasia) riportati in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare, che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sanitarie, potranno essere utilizzati senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal regolamento. Per fare questo, però, occorrerà che l’etichettatura, la presentazione o la pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sanitaria che sia conforme alle disposizioni del regolamento.
L’unica nota negativa del provvedimento, che conferma l’antico detto” fatta la legge, trovato l’inganno”, è la previsione che i prodotti immessi in commercio prima del 2005, sui quali figurano indicazioni in contrasto con la nuova normativa, potranno continuare ad essere venduti per altri 15 anni dopo la sua entrata in vigore. |
Piero Nuciari
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