Finalmente il registro pubblico delle opposizioni!
Il marketing nel nostro Paese ha assunto negli ultimi anni una forma aggressiva, fastidiosa e invadente.
Tutti noi, con cadenza settimanale se non giornaliera, veniamo sistematicamente contattati telefonicamente da ditte, agenzie o gestori telefonici che vogliono piazzarci qualcosa, approfittando della nostra fretta e, perché no, della superficialità con cui spesso rimaniamo “abbagliati” da offerte presentate come imperdibili ma che, nella realtà, risultano essere molto spesso contratti capestro.
La problematica è talmente seria che nel gennaio del 2010 è stato avviato un procedimento d’infrazione contro l’Italia (procedimento n. 2009/2356) relativo all’uso, a fini commerciali, degli elenchi di abbonati telefonici pubblicati prima del 2005 senza il consenso degli interessati.
La tutela della privacy in Italia è prevista dall’articolo 15 della Costituzione, nel Capo III – Sezione IV del Codice penale e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n.196).
Lo scopo del D. Lgs. nr. 196/2003 è quello di riconoscere il diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina del trattamento degli stessi mediante la raccolta, l’elaborazione, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la loro diffusione.Il diritto assoluto dei cittadini sui propri dati è riconosciuto in maniera esplicita dall’art. 1 del testo unico, il quale stabilisce che: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Per tentare di risolvere queste problematiche e, molto probabilmente, per evitare le conseguenze della procedura di infrazione europea, il nostro legislatore ha recentemente emanato il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, avente come oggetto: “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 Novembre 2010.
Il decreto istituisce il “Registro pubblico delle opposizioni”, ovvero un elenco destinato ad accogliere, non appena diverrà operativo, i numeri telefonici di tutti gli italiani che non intendono ricevere a casa, o sul cellulare, telefonate indesiderate.
La norma delega alla gestione del Registro il Ministero dello Sviluppo Economico, che molto probabilmente si servirà di un soggetto terzo ancora da individuare.
Le novità per le aziende
Non appena il Registro diverrà operativo, per le aziende che operano nel settore del telemarketing le cose cambieranno drasticamente, visto che sarà obbligatorio consultarlo (dietro il pagamento di una speciale tariffa stabilita dal Ministero) per depennare i nomi delle persone ivi presenti da quello di quelle contattabili, pena il pagamento di multe salate.
I tempi tecnici per la creazione del Registro
Per le previsioni della legge, la realizzazione ed il funzionamento del registro dovranno essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ( 2 novembre 2010).
Le modalità di adesione al servizio
Prima di avviare qualsiasi campagna promozionale, l’impresa dovrà presentare istanza di accesso al Registro corredata della seguente documentazione:a) documentazione attestante l’identità dell’operatore,b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante,c) un elenco aggiornato di abbonati a sua disposizione degli utenti che si intende contattare.
A seguito della domanda il gestore del registro, entro quindici giorni lavorativi, dovrà assegnare le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, pubblicando contestualmente gli estremi identificativi dello stesso in un apposito elenco, consultabile sul sito web del registro pubblico, per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.
È da evidenziare che la nuova norma prevede in capo all’impresa il diritto di contattare tutte le utenze che non risultano iscritte nel Registro delle opposizioni e che incorrerà in sanzioni se dovesse procedere all’utilizzo di data base non aggiornati con il patrimonio informativo del Registro.
Scompare il numero riservato
Il DPR n. 178/2010 ha inoltre previsto per l’impresa l’obbligo di chiamare con un’utenza in chiaro, vietando le chiamate con numero riservato, obbligando il telemarketer ad informare il consumatore del suo diritto di opporsi a futuri contatti, iscrivendosi al Registro.
L’iscrizione degli abbonati al registro pubblico
In base a quanto previsto dall’articolo 7, ogni abbonato può avanzare richiesta di iscrizione al registro, gratuitamente e secondo le seguenti modalità:
a) direttamente sul sito web del gestore del registro pubblico;
b) mediante chiamata effettuata all’apposito numero verde con il numero telefonico per il quale si richiede l’iscrizione al Registro;
c) mediante lettera raccomandata inviata al recapito del gestore (con allegata copia di un documento di identità);
d) mediante fax al recapito del gestore, (con allegata copia di un documento di identità); d) mediante posta elettronica. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione.
Sempre secondo l’art. 7, l’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.
L’iscrizione al registro pubblico – per qualsiasi utenza presente nell’elenco telefonico compresa quella del cellulare – è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato (o di decadenza); può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi tramite le modalità automatizzate.
E’ da precisare che l’iscrizione dell’abbonato nel registro è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
È da evidenziare, infine, il contenuto del primo comma dell’articolo 14 che, in previsione di una probabile inerzia, stabilisce che decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto e fino all’attivazione del registro, gli abbonati interessati alla tutela dei propri diritti possono esercitare, tramite il proprio operatore telefonico, il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente, ai sensi delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n.180/02/CONS.
Piero Nuciari
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