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Fine delle monoporzioni nella ristorazione: cosa prevede il nuovo regolamento UE

A partire dall’estate 2026, la ristorazione europea sarà chiamata ad affrontare un cambiamento operativo tutt’altro che marginale. Alcune pratiche oggi considerate standard – come l’uso diffuso di confezioni monouso per alimenti e prodotti per l’igiene – verranno progressivamente eliminate. Alla base di questa trasformazione vi è il Regolamento (UE) 2024/1781, noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, entrato in vigore nel gennaio 2025 e destinato a incidere profondamente sull’organizzazione di bar, ristoranti, pizzerie e strutture ricettive.

Il quadro normativo: cos’è il PPWR

Il PPWR è un regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, adottato nell’ambito delle politiche di economia circolare e riduzione dei rifiuti da imballaggio promosse dalla Unione europea.

A differenza delle direttive, il regolamento non necessita di recepimento nazionale, rendendo immediatamente vincolanti le disposizioni per operatori economici e imprese.

Obiettivo dichiarato del regolamento
Ridurre in modo significativo i rifiuti da imballaggio superflui, in particolare quelli:

  • a uso singolo
  • difficilmente riciclabili
  • utilizzati per prodotti già destinati al consumo immediato

Le disposizioni che colpiscono la ristorazione

Il cuore della riforma, per il settore food & hospitality, si trova in particolare negli articoli 22 e 25 del Regolamento (UE) 2024/1781.

  1. Divieto di imballaggi monouso per il consumo sul posto

Il regolamento stabilisce che, a partire dal 1° agosto 2026, non potranno più essere utilizzati imballaggi monouso per alimenti e bevande destinati al consumo immediato all’interno dei locali.

Rientrano esplicitamente nel divieto:

  • bustine di salse e condimenti
  • confezioni monodose di zucchero, marmellata, miele, burro
  • contenitori individuali usa e getta serviti direttamente al tavolo

Principio chiave della norma:

L’imballaggio monouso non è più considerato giustificabile quando il consumo avviene sul posto e può essere servito con sistemi riutilizzabili.

  1. Impatti diretti su bar e ristoranti

Per i pubblici esercizi, questo comporta:

  • revisione delle modalità di servizio
  • sostituzione delle monoporzioni con contenitori riutilizzabili, dispenser o sistemi dosatori
  • ridefinizione dei contratti di fornitura

Non si tratta solo di un obbligo ambientale, ma di un cambio strutturale nei costi, nella logistica e nell’esperienza del cliente.

Hotel e strutture ricettive: addio ai cosmetici monodose

Il regolamento interviene in modo altrettanto incisivo sul comparto alberghiero.

Secondo l’articolo 25, viene prevista la progressiva eliminazione dei prodotti monouso per l’igiene personale, tra cui:

  • shampoo
  • bagnoschiuma
  • saponi
  • lozioni

Soprattutto nelle strutture ricettive, tali articoli dovranno essere sostituiti da:

  • dispenser ricaricabili
  • sistemi di rifornimento centralizzati
  • soluzioni progettate per il riutilizzo

La norma mira a colpire uno dei flussi di rifiuti più costanti e meno percepiti nel settore turistico.

Il PPWR non introduce semplicemente un divieto tecnico. Interviene su abitudini consolidate, spesso date per scontate, che generano un volume elevatissimo di rifiuti a fronte di un’utilità marginale.

Per le imprese, la sfida sarà duplice:

  • adeguarsi per tempo evitando sanzioni e discontinuità operative
  • trasformare l’obbligo in opportunità, ripensando il servizio in chiave più efficiente e coerente con le nuove aspettative dei consumatori

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Come adeguarsi al Regolamento UE sugli imballaggi ed evitare sanzioni

Il Regolamento (UE) 2024/1781 – PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) come già detto è direttamente applicabile anche in Italia, senza necessità di una legge di recepimento.
Ciò significa che gli obblighi valgono già oggi, mentre le sanzioni saranno definite tramite normativa nazionale di adeguamento, come previsto dallo stesso regolamento.

La data chiave resta 1° agosto 2026, quando alcune disposizioni diventeranno pienamente operative e controllabili.

  1. Quali norme italiane verranno coinvolte nei controlli

In Italia, il PPWR non opererà in modo isolato, ma si innesterà su un sistema già esistente di controlli e sanzioni.

Le verifiche avverranno principalmente tramite:

  • ASL / ATS (nell’ambito dei controlli igienico-sanitari)
  • ARPA (per il profilo ambientale e rifiuti)
  • Polizia locale
  • Carabinieri NAS
  • Autorità comunali (regolamenti e autorizzazioni)

Elemento cruciale
Il mancato rispetto del PPWR potrà emergere durante un normale controllo HACCP, anche se l’ispezione nasce per altri motivi.

  1. Cosa cambia per ristoranti e bar in Italia

Divieti applicabili dal 1° agosto 2026

In base agli articoli 22 e 46 del PPWR, in Italia sarà vietato fornire per il consumo sul posto:

  • bustine monouso di salse e condimenti
  • zucchero, miele, marmellata, burro in confezioni individuali
  • contenitori usa e getta evitabili

Attenzione
La dicitura “biodegradabile” o “compostabile” non rende legittimo l’uso, se l’imballaggio è monouso.

  1. Hotel, B&B e strutture ricettive: impatto concreto in Italia

Per effetto dell’articolo 25 PPWR, in Italia dovranno essere progressivamente eliminati:

  • shampoo monodose
  • bagnoschiuma monodose
  • saponi e cosmetici monouso

Questa disposizione si inserirà nei controlli già effettuati su:

  • requisiti igienico-sanitari
  • classificazione delle strutture
  • standard minimi regionali

I dispenser ricaricabili saranno considerati lo standard conforme.

  1. Sanzioni: cosa prevede il PPWR

Il principio europeo

L’articolo 46 del Regolamento (UE) 2024/1781 stabilisce che:

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.

Nei prossimi mesi il Governo italiano sarà chiamato a definire un sistema sanzionatorio coerente con il Regolamento (UE) 2024/1781, prevedendo l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, la loro integrazione all’interno del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) oppure l’adozione di un provvedimento normativo dedicato, nonché l’applicazione di aggravanti in caso di violazioni reiterate.

In concreto, il rischio per l’impresa sarà:

  • verbale di contestazione
  • ordine di adeguamento
  • sanzione economica
  • possibile segnalazione ad altri enti (ASL / Comune)
  1. Adeguamento documentale

Sarà pertanto necessario aggiornare il Manuale HACCP, rivedere e formalizzare le procedure di pulizia e sanificazione, definire con chiarezza le istruzioni operative destinate al personale e mantenere costantemente aggiornato il registro dei fornitori. In caso di controllo, la capacità di dimostrare di aver pianificato e avviato per tempo l’adeguamento alle nuove disposizioni potrà incidere in modo significativo sulla riduzione di contestazioni e sanzioni.

  1. Rapporti con fornitori

Tra le azioni consigliate rientrano la richiesta di forniture in formato bulk, l’ottenimento delle schede tecniche dei prodotti e dei sistemi utilizzati e un’attenta selezione delle soluzioni proposte dal mercato, evitando prodotti “borderline” presentati come ecologici ma di fatto ancora monouso. È importante ricordare che, in caso di violazione, la responsabilità giuridica ricade sull’esercente e non sul fornitore, indipendentemente dalle indicazioni commerciali ricevute.

Piero Nuciari

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