Frode in commercio: una sentenza che farà storia
La notizia è apparsa nei giorni scorsi su diverse testate giornalistiche nazionali:
durante un controllo commerciale, gli Agenti addetti al controllo rinvengono alcune etichette di prodotti alimentari giacenti nel cestino dei rifiuti, recanti una data di scadenza diversa e antecedente apposta sui prodotti, presumibilmente staccata e sostituita con etichette recanti date diverse e posteriori.
Anche se il commerciante non è stato materialmente sorpreso nell’atto di vendere la merce ai propri clienti, a seguito di denuncia penale viene lo stesso condannato dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello per la messa in commercio e distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. B), legge n. 283/1962) e di frode in commercio (art. 515 c.p.).
Dopo la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha ricorso in Cassazione ma è stato ancora una volta condannato.
La sentenza è una di quelle destinate a fare storia, visto che viene stabilito che per configurarsi il tentativo di frode in commercio non è necessaria l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute e non è neppure necessario l’inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente; va anche ricordato, che integra l’ipotesi delittuosa in parola anche la mera esposizione sul banco vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela.
(Cass., Sez. III Penale, 9 marzo 2011, n. 9276).
E’ inutile dire che da ora in avanti i commercianti del settore alimentare dovranno usare più attenzione nel loro lavoro e, soprattutto, dovranno evitare quelle superficialità che spesso, per eccesso di buonismo, gli addetti ai controlli tollerano durante i sopralluoghi commerciali.
E’ bene sapere che nel caso di condanna per frode in commercio, le sanzioni sono molto pesanti.
L’articolo 515 del Codice Penale prevede, infatti, in caso di condanna, la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2065,83.
La pena accessoria prevista per questo genere di reato è la perdita dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività commerciale, contemplati in origine dall’articolo 5, 2° comma del D.Lgs. 114/98, ed ora ricompresi nell’articolo 71, del D.Lgs. n. 59/2010.
Il comma 1 di tale articolo stabilisce che:
” Non possono esercitare l’attivita’ commerciale di vendita e di somministrazione:
[omissis]
” c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; D. Lgs. 507/1999), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)”
[omissis]
Nel caso di condanna definitiva, gli interessati rischiano la chiusura dell’attività commerciale per più di cinque anni.
Infatti, i commi 3 e 4, dell’articolo 71, stabiliscono che:
” 3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell’attivita’ non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione“
[omissis]
Piero Nuciari
La sentenza: Cass., Sez. III Penale, 9 marzo 2011, n. 9276
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. DE MAIO Guido Presidente
2. Dott. GRILLO Renato Consigliere Rel.
3. Dott. AMORESANO Silvio Consigliere
4. Dott. MARINI Luigi Consigliere
5. Dott. RAMACCI Luca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
FACCHI Albertino, nato a Poncarale l’8.1.1951
– avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2009 dalla Corte di Appello di Brescia;
– udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo MONTAGNA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo a) e per il rigetto nel resto;
– sentito//
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 15 gennaio 2010 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia resa in data 25 giugno 2007 con la quale FACCHI Albertino, imputato dei reati di cui all’art. 5 lett. b) della L. 283/62 e di cui agli artt. 56 e 515 c.p. [fatti commessi in Brescia il 3 gennaio 2005], veniva ritenuto colpevole dei detti reati e condannato, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di € 1.200 di multa.
Con la detta sentenza la Corte Territoriale disattendeva i motivi di appello in base ai quali la difesa aveva, in via principale, richiesto l’assoluzione dell’imputato dal reato sub a) perché il fatto non sussiste (in quanto mancava la prova del cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari); dalla imputazione sub b) per identica ragione (sul presupposto che non vi era prova che le etichette rinvenute nel cestino dei rifiuti — recanti una data di scadenza diversa ed antecedente – fossero proprio quelle precedentemente apposte sui prodotti, poi staccate e sostituite con etichette recanti date diverse e posteriori); la nullità della ordinanza di diniego di ammissione dei testi indicati in lista (sul presupposto che si trattasse di una richiesta generica riferita per relationem al capo di imputazione) e del diniego di assunzione di un teste ex art. 507 c.p.p. , osservando:
1) quanto, al primo motivo, che la prova del cattivo stato di conservazione si traeva da quanto constatato de visu dai verbalizzanti e dallo stato di congelamento dei prodotti alimentari conservati a temperature tra loro diverse;
2) quanto al secondo motivo, che la stessa presenza dei prodotti all’interno del banco di vendita e, soprattutto, la circostanza che uno dei prodotti proveniva da un vassoio recante una data diversa (3 gennaio 2005) da quella ivi figurante (1 gennaio 2005) faceva ragionevolmente presumere che le etichette rinvenute all’interno del cestino fossero esattamente quelle originariamente apposte, poi sostituite da quelle nuove indicanti una data postuma;
3) che correttamente il giudice aveva negato sia l’ammissione dei testi indicati in lista (per genericità del capitolato di prova), sia l’assunzione di un teste a norma dell’art. 507 c.p.p, in quanto non ritenuto indispensabile.
Ha proposto ricorso in questa sede l’imputato, articolando i tre distinti motivi.
Con riferimento al primo, afferente al reato di cui al capo a) (violazione della legge sulla disciplina degli alimenti e bevande), ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, avendo la Corte omesso di specificare in cosa consistesse il cattivo stato di conservazione, dato invece per scontato sulla base del solo dato del preventivo congelamento dei prodotti e quali fossero gli elementi indicativi di una destinazione alla vendita e/o distribuzione dei prodotti medesimi, anche questa data per scontata, in quanto ritenuta “in re ipsa”.
Rilevava, in proposito, che il reato in parola dovesse qualificarsi come fattispecie di pericolo presunto e come, in concreto, non esistesse alcuno degli indici tipici per affermare lo stato di cattiva conservazione della merce, evidenziando, poi, come la Corte territoriale fosse incorsa in contraddizione avendo, per un verso, affermato lo stato di cattiva conservazione e, per altro verso, omesso di indicare i presupposti atti a dimostrare tale stato.
Con riguardo, poi, alla seconda ipotesi di reato in contestazione (tentata frode in commercio), denunciava omessa motivazione sul punto relativo alla individuazione delle caratteristiche difformi al vero necessarie per l’integrazione della fattispecie.
Con il terzo motivo lamentava come già esposto con l’atto di appello, assoluta mancanza di motivazione della ordinanza di rigetto della richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento e violazione della legge processuale (art. 603 c.p.p. in relazione all’art. 507 c.p.p.) in relazione all’immotivato diniego da parte del Tribunale di integrare la prova per testi sollecitata alla fine della istruzione dibattimentale, nonché nullità dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva negato l’ammissione dei testi a discolpa per genericità della prova.
In sede di discussione il difensore rilevava anche come, per effetto del D. L.vo n. 212/10 (c.d. “semplificazione legislativa”), l’originaria ipotesi di reato contemplata al capo a) dovesse ritenersi venuta meno per effetto di abrogazione di legge e concludeva per l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, senza rinvio.
Ciò precisato in punto di fatto, prioritario appare – con riguardo alla contestazione di cui al capo a) – l’esame della questione prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, concernente l’intervenuta abrogazione della legge 283/62: una eventuale soluzione nel senso auspicato dal ricorrente determinerebbe, infatti, il venir meno del reato ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio sul punto.
Per un corretto inquadramento del tema in esame pare opportuno, anzitutto, effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dal testo della Legge- delega 28 novembre 2005 n. 246 (intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”) le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 dicembre 2005.
In tale legge veniva previsto all’art. 14 comma 12, un termine massimo di 24 mesi (scadente il 16 dicembre 2007) entro il quale il Governo avrebbe dovuto individuare le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le eventuali incongruenze e antinomie normative afferenti ai vari settori legislativi oggetto dell’intervento di semplificazione e compendiando i risultati in una relazione finale da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine: spirato il quale, nei ventiquattro mesi successivi (quindi entro il 16 dicembre 2009), così come previsto ai commi 14 e 15 del medesimo art. 14, il Governo era delegato ad adottare i vari decreti legislativi aventi lo scopo di individuare quali, tra le varie disposizioni legislative dello Stato oggetto di quella ricognizione, pubblicate anteriormente all’ 1 gennaio 1970, dovessero permanere in vigore, provvedendo poi al riordino complessivo della materia oggetto dei detti decreti ed alla relativa semplificazione normativa.
Veniva altresì previsto in via generale – in deroga a quanto contemplato nei menzionati commi 12, 14 e 15 – che una serie di disposizioni, delle quali non rileva in questa sede indicare l’elenco completo, era comunque sottratta al regime di ricognizione e successiva semplificazione legislativa: tra tali disposizioni – per quanto qui di specifico interesse – venivano indicate alla lettera a) quelle, antecedenti all’ 1 gennaio 1970, contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale e nel codice della navigazione – ivi incluse le disposizioni preliminari e di attuazione – nonchè ogni altro testo normativo recante nell’epigrafe l’indicazione “codice” ovvero “testo unico” e, alla lettera g), le disposizioni elencate nei decreti legislativi di cui al comma 14 (D. Lgs.vi 179/09; 212/10 e 213/10 rispettivamente emanati 1’1 dicembre 2009 – il primo – e il 13 dicembre 2010 – gli altri due).
Proseguendo nell’analisi della normativa di riferimento, il primo di tali decreti attuativi della delega conferita con la L. 246/05 – vale a dire il D. L.vo 179/09 – individuava i criteri guida da seguire in vista del riordino della materia e degli interventi di semplificazione, indicando anche i contenuti dei due allegati (Allegato 1 – riguardante tutte quelle disposizioni anteriori all’ 1 gennaio 1970, anche se modificate con leggi successive, la cui permanenza in vigore si reputava “indispensabile” – e Allegato 2 – riguardante altre disposizioni da non abrogare anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 commi 14, 14 bis e 14 ter della L. 246/05 e successive modificazioni), nonchè i significati da attribuire a determinate espressioni contenute nel testo.
In particolare per “disposizioni legislative statali” si dovevano intendere tutte quelle comprese in ogni singolo atto normativo dello Stato avente valore di legge come indicato negli allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni soltanto nei casi espressamente menzionati. L’espressione “pubblicate anteriormente al l° gennaio 1970” si riferiva a tutte quelle contenute in atti legislativi statali pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969. L’espressione “anche se modificate con provvedimenti successivi” si riferiva ad atti legislativi statali modificativi delle leggi antecedenti al 1 gennaio 1970, intervenuti successivamente a detta data.
Ed infine con il termine “permanenza in vigore” ci si intendeva riferire a tutte quelle disposizioni legislative statali indicate negli allegati 1 e 2 del D. L.vo in parola, nel testo vigente al momento della sua entrata in vigore.
I Decreti legislativi successivi (nn. 212/10 e 213/10) rispettivamente abrogavano le disposizioni legislative di cui all’elenco allegato in conformità a quanto previsto dall’art. 14 comma 14 quater della Legge 246/05 ed escludevano dal detto effetto abrogativo tutte quelle altre disposizioni legislative antecedenti all’ 1 gennaio 1970 contenute nei tre allegati al decreto, cosi come previsto dal D. L.vo n.179/09.
Va poi doverosamente ricordato che, per effetto di un avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. n. 4 del 7 gennaio 2011 (rettifica riguardante il D. L.vo n. 213/10) venivano escluse dal c.d. “effetto abrogativo” alcune norme preindividuate delle quali, comunque, non rileva far cenno in quanto non specificamente riguardanti la materia in esame.
Ad una prima lettura sembrerebbe quindi che la legge 283/62, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande, in quanto emanata prima del 1 gennaio 1970 e non espressamente compresa nell’elenco delle leggi da salvare, debba ritenersi abrogata per effetto dei vari decreti legislativi succedutisi alla legge delega 246/05.
Ed in questo senso militerebbe — a prescindere da un orientamento dottrinario confermativo della ipotesi abrogativa – anche una recente sentenza pronunciata da questa Corte (Cass. Sez. 3^ 25.2.2010 n. 12572) secondo la quale il detto effetto abrogativo si sarebbe maturato il 16 dicembre 2010.
A ben vedere la decisione testè ricordata, nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 5 lett. d) della Legge 283/62, ha espresso in via incidentale tale convincimento preannunciando una abrogazione della legge a far data dal 16 dicembre 2010, facendo leva sulle disposizioni contenute nel comma 14 ter contenuto nella L. 69/09 modificativa della L. 246/05 che individuavano nel termine di un anno dalla data del 16 dicembre 2009, quello di definitiva abrogazione della legge (al pari, naturalmente, di tutte le altre incluse espressamente o implicitamente negli elenchi allegati ai vari Decreti Legislativi successivi).
Convincimento – come cennato – espresso in forma anticipatoria ed incidentale, sulla base di una prima lettura del dato normativo testuale, senza uno specifico approfondimento del tema in quanto ritenuto non indispensabile vista comunque la intervenuta maturazione del termine prescrizionale che consentiva di superare, allo stato degli atti, la questione in termini diversi. Esigenze di brevità suggeriscono di non esplicitare nella sua interezza il ragionamento logico- giuridico seguito dalla Corte che, nel richiamare i dati normativi emergenti dalla Legge 246/05 e dai decreti legislativi successivamente emanati (si tratta – come già fatto cenno – dei decreti n. 210/10; 212/10 e 213/10) ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 4 dalle L. 69/09 all’art. 14 della L. 246/05, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se successivamente modificate, dovessero intendersi abrogate (così come previsto dall’art. 14 comma 14 ter della L. 246/05 come modificata dall’art. 4 della L. 69/09) e coerentemente concluso che alla data della decisione (25 febbraio 2010) quell’effetto abrogativo ipotizzato e preannunciato per le ragioni su esposte, non si era ancora verificato.
Ma a prescindere dalle argomentazioni – certamente non vincolanti in questa sede proprio perché frutto di una valutazione semplicemente incidentale e non approfondita del tema, risolto in altro modo – contenute nella cennata decisione, ritiene oggi questa Corte melius re perpensa di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quelle ipotizzate dalla Corte nella sentenza sopra citata.
In favore della soluzione positiva adottata con la presente sentenza militano ragioni suffragate, anzitutto, da un dato normativo testuale e da una lettura sistematica delle norme vigenti.
Riallacciandosi a quanto previsto dal cennato art. 14 comma 17 lett. a), della L. 246/05, può senza tema di smentita, stabilirsi che dall’effetto abrogativo in parola rimangono escluse le disposizioni contenute (oltre che nei vari codici) anche in ogni altro testo normativo recante nell’epigrafe la denominazione “codice” o “testo unico”: il che consente di affermare che la legge in esame va esclusa dall’effetto abrogativo in quanto il relativo testo normativa recita nel suo incipit l’espressione “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
Ma vi è di più: tale legge è stata ulteriormente modificata ed integrata dalla L. 26.2.1963 n. 441 entrata in vigore 12 aprile 1963.
Orbene, detta legge figura tra quelle espressamente escluse dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco di cui all’allegato 1 del D. L.vo 179/09 riguardante le leggi da mantenere in vigore.
Se, allora, la legge di modifica di quella che a prima vista potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare è stata espressamente lasciata in vigore, segno è che il legislatore non aveva alcuna intenzione di abrogare la legge-madre verosimilmente attesa la sua importanza generale e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano della tutela generale della salute.
In altri termini non avrebbe avuto alcun senso su un piano squisitamente logico, da un lato, escludere espressamente dall’abrogazione la legge 441/63 modificativa della L. 283/62 e, dall’altro, non includere quest’ultima tra le leggi sopravvissute: il che giustifica la mancata espressa indicazione di questa nell’elenco delle leggi da salvare in coerenza, del resto, con quanto previsto in via generale dall’art. 14 comma 17 della L. 246/05 disciplinante la sorte generale delle leggi da mantenere in vigore.
Né la situazione pare mutare in relazione alla circostanza che tra le norme da escludere dal menzionato effetto abrogativo non figurasse il D.P.R. 3.8.1968 n. 1255 concernente la modifica, ex art. 1 del regolamento allegato, dell’art. 6 della L. 283/62, in quanto detto D.P.R. è stato a sua volta abrogato espressamente dal D.P.R. 23.4.2001 n. 290.
Conclusivamente può affermarsi che, allo stato attuale, il paventato effetto abrogativo della L. 283/62 deve ritenersi del tutto escluso.
Se queste sono le conclusioni che questa Corte ritiene di formulare in subiecta materia, una volta escluso il venir meno della legge per effetto di provvedimenti legislativi di tenore abrogativo, debbono esaminarsi nel merito i rilievi formulati dal ricorrente: rilievi che – è bene subito precisare – non sono comunque fondati.
In particolare l’argomento prospettato dal ricorrente riguardante l’affermato (da parte della Corte territoriale) cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari – elemento tipizzante della contestazione sub a) – sulla base del solo dato rappresentato dal congelamento preventivo di alimentari destinati ad un immediato consumo, non può trovare accoglimento, dovendosi concordare con quanto argomentato dalla Corte di Appello circa il fatto che si trattasse di una procedura di conservazione non corretta degli alimenti destinati al consumo a causa di quei comprensibili rischi di alterazione del prodotto che sarebbero potuti conseguire ad uno scongelamento (del quale oltretutto non é dato conoscere le procedure) ovvero ad un congelamento.
In questo senso può convenirsi con le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale che, implicitamente e sinteticamente, ha ricordato quali fossero le regole fondamentali di una corretta procedura di conservazione dei prodotti alimentari, senza che potesse incidere il grado di commestibilità della sostanza alimentare o l’eventuale verificarsi di un danno alla salute estranei alla fattispecie, che si configura come reato di pericolo astratto presunto.
Né in tale motivazione sono ravvisabili salti logici ovvero contraddizioni interne come prospettato dalla difesa del ricorrente, tenuto conto che, seppure in termini generali, la Corte ha esaustivamente evidenziato come la tecnica di congelamento del prodotto fosse indicativa di per sè di una conservazione non conforme a legge, non occorrendo indicare i vari presupposti dimostrativi di tale stato negativo.
Ma anche con riguardo all’altro profilo riguardante il reato in esame, deve concordarsi con la Corte in ordine alla ritenuta destinazione per la vendita dei prodotti alimentari meglio descritti nel capo a) della imputazione, laddove si tenga conto del dato generale della collocazione di tali prodotti all’interno di un supermercato ex sé finalizzato allo smercio dei prodotti ed al particolare tipo di confezionamento di alcuni di detti prodotti, nonché ancora alla predisposizione per alcuni di essi (carne tritata) delle operazioni preliminari per la messa in vendita cui erano intenti alcuni degli addetti al settore.
In questo senso non appare condivisibile quanto sostenuto dalla difesa in ordine ad una motivazione sostanzialmente apodittica offerta dalla Corte, in quanto il richiamo fatto dal giudice di appello ai dati analizzati dal giudice di primo grado (la cui decisione si salda con quella di secondo grado) consente di escludere che la Corte abbia proceduto sulla base di meri dati presuntivi.
Tanto precisato, deve comunque osservarsi che alla data di emissione della sentenza di appello era trascorso il termine massimo prescrizionale pari – secondo il regime previgente di cui all’art. 157 c.p. applicabile nella specie attesa l’epoca di commissione del reato – ad anni quattro e mesi sei comprensivi della proroga, decorrenti dalla data di accertamento del fatto – reato (qualificabile come istantaneo), non essendosi rilevate cause di sospensione della prescrizione.
Quanto, poi, ai motivi di ricorso formulati con riferimento al reato di cui al capo b), gli stessi sono ugualmente infondati, dovendosi condividere le motivazioni – esenti da vizi logici – con le quali la Corte territoriale è giunta alla conclusione che nella condotta descritta in tale capo di imputazione fosse ravvisabile il tentativo di frode in commercio.
Premesso che ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessaria l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo indicativa in tal senso la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine provenienza o quantità o qualità rispetto a quelle dichiarate o convenute (Cass. Sez. 2^ 28.10.2010 n. 41758) e non apparendo necessario l’inizio di una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente (Cass. Sez. 3^ 18.11.2008 n. 6885), va anche ricordato, sulla base di giurisprudenza uniforme di questa Corte, che integra l’ipotesi delittuosa in parola anche la mera esposizione sul banco vendita – come è accaduto nel caso de quo — di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela: segni mendaci correttamente individuati dalla Corte nell’etichettatura del prodotto offerto in vendita (un pezzo di fesa magra di Kg. 6,700 indicante una data – 3 gennaio 2005 – diversa da quella dell’ 1 gennaio 2005 contenuta nel vassoio da dove quel pezzo di carne era stato estratto, per essere contestualmente posizionato sul banco vendita).
Invero uno dei dati qualificanti la condotta penalmente rilevante è dato proprio dalla diversa etichettatura della data di scadenza rispetto a quella originaria che implica la messa in vendita di aliud pro alio (v. anche Cass. S.U. 25.102000 n. 28).
Non può quindi convenirsi con la difesa del ricorrente circa la mancanza di motivazione da parte della Corte, esplicitata invece in modo adeguato e conforme anche ai dati probatori acquisiti al processo, attraverso la indicazione di dati diversi dal vero, contenuti nel prodotto collocato sul banco vendita.
Quanto, infine, alle censure afferenti alla mancanza di motivazione in merito al diniego della rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale in grado di appello, le stesse non sono fondate, posto che correttamente ed in modo congruo, la Corte territoriale – al pari di quanto già statuito dal Tribunale – ha ritenuto la prova dichiarativa sollecitata dalla difesa nella fase di appello non decisiva (per tale dovendosi intendere quella che possa risultare determinante per un esito diverso del processo).
Peraltro, come precisato ripetutamente da questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495 comma 2 c.p.p. con la conseguenza che il relativo motivo non può essere fatto valere in sede di legittimità ove quel mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito rivolto al giudice di merito ad avvalersi dei poteri integrativi probatori ex art. 507 c.p.p. senza esito positivo attesa la ritenuta non necessità da parte del giudice investito della questione ai fini della decisione (Cass. Cass. Sez. 6^ 5.8.2003 n. 33105).
Né può ritenersi – come sostenuto dalla difesa – che il diniego da parte del Tribunale di avvalersi dei poteri integrativi di cui all’art. 507 c.p.p. fosse immotivato, in quanto – come correttamente ricordato dalla Corte di Appello – il contenuto dell’ordinanza pronunciata dal primo giudice derivava proprio dalla constatata superfluità di ulteriori mezzi istruttori.
Analogamente è a dirsi dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha ritenuto di non ammettere i testi indicati in lista, avendo la Corte territoriale confermato il dato della genericità, non tanto e non solo del capitolato di prova indicato attraverso un mero rinvio al capo di imputazione, ma anche di quest’ultimo, in termini tali da inibire una assunzione di testi c.d. “libera” senza la benché minima delimitazione del thema probandum.
E’ peraltro noto che vige in materia il principio di una sua indicazione attraverso la c.d. “capitolazione”, implicita o esplicita, delle circostanze sulle quali dovrà vertere l’ esame (Cass. Sez. 2^ 19.10.2000 n. 192), nel caso di specie non rispettato.
Sulla base di tali considerazioni, va allora disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) per estinzione dello stesso a seguito di intervenuta prescrizione con contestuale eliminazione della quota di aumento della pena pecuniaria (multa) pari ad € 200,00 come determinata dal Tribunale, rientrando ciò nei poteri di questa Corte, ai sensi dell’art. 620 lett. 1) c.p.p.
Va, per il resto rigettato il ricorso come sopra proposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena nella misura di € 200,00 di mul ta . Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 9 Mar. 2011
Views: 8993