NewsPratica operativa

Gli occhiali da sole

occhiali.jpg Secondo la normativa gli occhiali da sole sono classificati tra i “dispositivi di protezione individuale” di I categoria e cioè di uso non professionale.
Essi rappresentano, dispositivi di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (in particolare dai rischi dovuti alle radiazioni solari).

Nota
La produzione e commercializzazione di lenti ed occhiali da Sole nell’Unione Europea è regolamentata dalle Direttive 89/686/CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE, in quanto sono stati classificati tra i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI).
Tutti i paesi membri dell’Unione Europea sono stati obbligati a recepire nelle proprie legislazione tali Direttive.
In Italia le norme europee sono state recepite dai seguenti Decreti Legislativi:
D.L. 475/92 del 4-12-92 con cui è stata recepita la Direttiva 89/686/CEE
D.L. 10/97 del 2-01-97 con cui sono state recepite anche le successive
Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE.
I decreti legislativi definiscono anche gli obblighi di vigilanza , le sanzioni e le disposizioni penali in caso di non ottemperanza

Durante i sopralluoghi commerciali effettuati presso gli esercizi di vicinato, a volte può capitare di trovare  occhiali da sole di marche sconosciute, dalle forme simili agli occhiali di marche prestigiose, posti su apposite colonnine, pronti per la vendita.

In genere si tratta di prodotti in regola con la normativa vigente, tuttavia è sempre meglio effettuare un controllo.
Per prima cosa occorre sapere che la normativa classifica le lenti in base al potere filtrante, suddividendole in quattro categorie, in relazione al grado di luminosità dell’ambiente circostante:
* Categoria 0-1: poca illuminazione;
* Categoria 2: illuminazione media;
* Categoria 3: piena luminosità;
* Categoria 4: forte illuminazione.
Le lenti, inoltre, possono essere
fotocromatiche (adattano l’intensità del proprio colore alla quantità di luce), polarizzanti (filtrano i riflessi) e degradanti (forte riduzione della luce solare).

In base alla qualità ottica delle lenti queste vengono qualificate come “Classe ottica 1°”, “Classe ottica 2^.

Nota
E’ inutile dire che la “Classe ottica 1°” è la migliore!

Gli obblighi del fabbricante e del venditore
Al fine di porre in commercio questi dispositivi, il fabbricante ha l’obbligo:

  • di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il dispositivo sia conforme alle norme armonizzate;
  • di conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica;
  • di rilasciare la nota informativa.

Per la vendita diretta al pubblico, il venditore ha l’obbligo di controllare che  gli occhiali siano forniti di marcatura CE  e accompagnati  da nota informativa (questa non deve assolutamente essere rimossa).

La nota informativa, rilasciata dal fabbricante, deve indicare:

  • la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
  • il tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
  • la classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
  • le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
  • denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea.
Nota
La marcatura CE deve essere posta sugli occhiali o sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica (D. Lgs. 475/1992). Deve rispettare le proporzioni indicate negli allegati al D. Lgs. 475/1992 e i diversi elementi della stessa devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
Oltre al marchio CE deve essere presente anche il riferimento alla norma UNI EN 1836:2006 (*)

(*)
L’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione e’ un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realta’ della Pubblica Amministrazione.
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il ruolo dell’UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986.
L’UNI partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all’attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comitè Europeen de Normalisation).
 

 
Occhiali da sole per bambini

Un discorso a parte meritano gli occhiali da sole per bambini.
Innanzitutto è da precisare che questi dispositivi non possono essere posti in vendita con la dicitura “sono un giocattolo” e, nell’eventualità in cui ciò debba verificarsi, vanno ritirati immediatamente dal commercio.
Relativamente alla marcatura CE, questa deve essere applicata in maniera indelebile ed è da evidenziare che non sono ammessi i bollini adesivi applicati sulle lenti.
Anche gli occhiali da sole da bambino devono essere corredati di nota informativa, redatta in italiano, contenente il nome e l’indirizzo del fabbricante, il grado e il tipo di filtro solare.
Le montature debbono essere realizzate con materiale morbido, indeformabile e biocompatibile, devono essere prive di spigoli, di sporgenze e le aste debbono essere elastiche.

Per chi viola queste disposizioni, la normativa in vigore prevede sanzioni molto pesanti; infatti chiunque non osservi i provvedimenti adottati dal Ministero per i ritiro dal mercato di DPI pericolosi è punito con una sanzione amministrativa da euro 7746.85 a euro 46481.12
Pagamento in misura ridotta: euro 15493.70
Norma violata: art. 14 – comma 5 – D.Lgs. 475/92 e art. 10, D.Lgs 313/91

Chi  invece pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all’art. 12 del D.Lgs. 475/92
soggiace ad una sanzione amministrativa da Euro 2582.28 a euro 15493.70.
Pagamento in misura ridotta: euro 5264.56
Norma violata: art. 14, comma 4, D.Lgs. 475/92

E’ da evidenziare che la competenza per questo tipo di violazioni è della Camera di Commercio, industria e artigianato della Provincia nel cui territorio è stata accertata la commercializzazione.

Nota
Nell’ipotesi in cui vengano rinvenuti occhiali da sole non in regola con la marcatura CE in mercati ambulanti abusivi, si ricorda che oltre alle sanzioni previste dal  Decreto Legislativo n. 475/92, dovranno essere applicate anche quelle previste dall’art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 114/98.
A tal proposito si rammenta che anche se la confisca obbligatoria delle merci è prevista solo dal D.Lgs. 114/98,  il verbale di sequestro dovrà essere effettuato con riferimento ad entrambe le violazioni per consentire alle Autorità preposte di accordarsi per decidere della sorte della merce sequestrata.

   

                                                                                                        Piero Nuciari

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