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Green Pass o Super Green Pass, al bar ci si può andare lo stesso!

Abbiamo un Governo il cui passatempo, anzichè far ripartire il Paese è quello di tediare i cittadini in ogni modo.
Non ci dormono la notte per inventarsi nuovi modi per rendere impossibile la vita ai cittadini.
E’ di due giorni fa la notizia che il Ministro Speranza, di tutti il meno adeguato al suo incarico, insieme al Ministro Bianchi (un altro!) avevano avuto la bellissima idea di un provvedimento che prevedeva l’obbligatorietà della dad per tutta la classe se un ragazzino fosse risultato positivo a un tampone. Per fortuna Draghi, come riferiscono i giornali, ha platealmente strappato la loro bozza letteralmente in faccia.

Come se non bastasse, la stampa di regime (perchè di questo si tratta!) fa a gara a chi la spara più grossa con l’obiettivo di terrorizzare i cittadini, scoraggiarli e indurli al vaccino.
Un tempo, quando in Italia vigeva lo Stato di Diritto, un qualsiasi Magistrato con la voglia di lavorare (al giorno d’oggi merce rara!) li avrebbe incriminati per procurato allarme.

Questo ora non avviene. La Magistratura è assente da un anno, come se fosse narcotizzata.
Con il super green pass i giornali hanno scritto che il non vaccinato non poteva più andare da nessuna parte; poteva solo andare a lavoro con il tampone, fare la spesa (per ora!) e poi andare a casa.
Nella realtà non è così.
Analizzando il provvedimento, il caffè o il cappuccino al bar è ancora consentito a tutti.
Marilisa Bombi, a mio avviso una delle più gradi esperte a livello nazionale di polizia amministrativa, Tulps, Commercio, qualche giorno fa aveva scritto sul suo profilo facebook un articolo che smentiva il mainstream circa il divieto per i non vaccinati di andare al bar.
Questo è il post riportato su facebook:
“Nessun obbligo di Green Pass, più o meno rinforzato, per cornetto e cappuccino al bar, neanche se seduti al tavolo. Ciò in quanto l’obbligo di esibire la certificazione COVID-19 è limitata al solo servizio di ristorazione. La Regione, leggo, ha deciso di chiedere al Governo, per il tramite della Prefettura i necessari chiarimenti. Ma dovrebbe essere sufficiente una lettura attenta del vigente quadro normativo per non aver alcun dubbio a proposito. Il Green pass, infatti, è necessario per l’accesso a ristoranti, pizzerie, tavole calde ma non per bar e pasticcerie. Lo dispone, inequivocabilmente, l’art. 9 bis del decreto-legge 52/2021 richiamato dal recentissimo dl 172/2021. Testualmente: “ a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso.” Nessun dubbio interpretativo, quindi, se solo si leggessero con attenzione le norme. Perché l’art. 5 della legge 287/1991 individua due tipologie di esercizi pubblici: a) esercizi di ristorazione, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffe’, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Se l’obbligo della certificazione verde riguarda gli esercizi di ristorazione, quale dovrebbe essere l’inghippo? Stamattina leggo che il Prefetto di Trieste è intervenuto con una nota precisando che solo se seduti al tavolo il Green Pass è necessario. Buon per lui! Ma così non è. E se a qualcuno può interessare, segnalo che l’art. 187 del Regolamento Tulps dispone che: “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”

L’ho pubblicato sul mio Blog! Vediamo se qualcun o riesce a confutare:
https://appuntiespuntigoriziani.blogspot.com/2021/11/super-green-pass-poche-idee-ma-confuse.html ”

Gli stessi contenuti, ma ancora più dettagliati, sono stati pubblicati  in data 2 Dicembre 2021, anche su Italia Oggi.

Che dire? Per fortuna che in Italia abbiamo ancora qualcuno che crede ancora nella Legge e nella gerarchia delle Fonti del Diritto!

Piero Nuciari

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