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HOME RESTAURANT – Per il Ministero dello sviluppo economico è un’attività da equiparare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Come avevo già scritto in un precedente articolo, l’home restaurant è la possibilità offerta a chiunque ami stare ai fornelli di trasformare la propria casa e la propria cucina in un ristorante occasionalmente aperto per amici, conoscenti e perfetti sconosciuti (turisti) che avranno la possibilità di sperimentare la cucina originale dei luoghi frequentati abitualmente o in occasione di un viaggio.
La tendenza è partita nel 2006 con i guerrilla restaurant a New York, per poi diffondersi nel 2009 anche nel Regno Unito fino ad arrivare in Italia.
Da un punto di vista culturale, gli home restaurant sono il valore aggiunto della scoperta di un territorio grazie alle ricette tipiche realizzate con prodotti locali dalle mani di nonne, mamme, zie, amiche e amici, che si trasformano in chef e offrono, in casa propria, occasioni di incontro nel rispetto della tradizione culinaria locale.
Dal punto di vista economico, nel nostro Paese sono la dimostrazione del genio italico, della capacità degli italiani di sopravvivere alla crisi economica sfruttando quello che meglio conoscono e che gli stranieri cercano: la buona cucina casareccia.
Fino ad ora è stata un’attività “ in nero”, visto che è praticamente incontrollabile e, probabilmente, lo sarà anche in futuro!
Come si fa, infatti, a distinguere se una famiglia ospitata a cena, in casa propria, degli amici di vecchia data o dei perfetti sconosciuti?
Nonostante questo, presumibilmente dietro la pressione delle associazioni dei ristoratori, nel mese di Aprile il Ministero dello Sviluppo economico, con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, si è espresso su questa nuova attività imprenditoriale, a seguito di un quesito posto da una Camera di Commercio.

Secondo l’esperto del Ministero, l’attività di “Home Restaurant” o “ristorante casalingo”, in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991, “anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela”.

In quanto attività di somministrazione, sarebbe inoltre soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Trattandosi quindi di attività economica in senso proprio, “non può considerarsi un’attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Nella Risoluzione ministeriale viene anche richiamata la nota n. 98416, del 12 giugno 2013, con la quale il Ministero aveva “classificato come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati”.

Per quanto sopra, considerata la modalità con la quale viene esercitata l’attività, secondo il Ministero dovrebbero essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Ciò significa che, i soggetti interessati devono:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del medesimo decreto;

b) presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o a richiedere, ove trattasi di attività svolte in zone         tutelate, la prevista autorizzazione.

E’ da evidenziare che, sull’argomento, l’Associazione dei titolari di pubblici esercizi (APPE), aderente a Confcommercio, ha segnalato le prime sanzioni applicate da parte dei NAS per irregolarità amministrative e igienico-sanitarie ad alcuni home restaurants italiani.

Una considerazione

L’art. 14 Costituzione stabilisce che: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

Considerato che siamo di fronte ad una violazione amministrativa (attività di somministrazione abusiva punita dal D.Lgs. 59/2010, art. 64 co.1 e art. 5 co. 1 lett. a) e art. 10 co. 1 e 3 della L. 287/91), resta difficile capire come possano essere effettuati i controlli.

L’attività di somministrazione viene svolta in una residenza privata, dove l’ingresso non è libero e dove, difficilmente, la Procura della Repubblica potrà fornire un mandato di perquisizione.

Gli home restaurant sono quindi destinati a rimanere una incontrollata attrazione per i turisti che visitano il nostro Paese, un aiuto economico per le famiglie in difficoltà, una concorrenza sleale nei confronti dei ristoranti e… l’ennesima prova della capacità di sopravvivenza del popolo italico!

Piero Nuciari

La risoluzione ministeriale

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