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I circoli privati non possono più vendere tabacchi ai soci

sigarette.jpg Con la sentenza del 7 Aprile 2009, n. 2183, il Consiglio di Stato, sez. IV- ha ufficialmente chiarito la problematica del rilascio dei patentini dei tabacchi ai circoli privati, stabilendo ufficialmente che  queste attività non rientrano più nella categoria di attività commerciali che possono detenere il “patentino dei tabacchi”.
I ricorrenti si erano appellati al fatto che il bar del circolo, per l’alto numero di soci aderenti, rientrasse comunque tra ‘i bar di rilevante frequentazione’ previsti dalla Circolare dei Monopoli di Stato del 1997.

Una breve cronistoria sul rilascio dei patentini dei tabacchi

Tale facoltà era inizialmente stata prevista dalla Circolare dei Monopoli di Stato del 20 Gennaio 1971 che prevedeva il rilascio della autorizzazione anche per i casi di alberghi, ristoranti, caffè di categoria prima o superiore provvisti di sale di trattenimento per il pubblico, circoli ricreativi con un numero di aderenti non  inferiore a 300 e provvisti di sale di ritrovo.

La  circolare del Monopoli di Stato del 25 Giugno 1997, ha successivamente  escluso dall’elenco i circoli ricreativi, fornendo nel contempo una nuova lista delle tipologie commerciali abilitate:

1. alberghi;

2. stabilimenti balneari;

3. campi sportivi;

4. discoteche;

5. pubs;

6. ristoranti e pizzerie;

7. locali da ballo;

8. cinema multisala con annesso punto di ristoro;

9. bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento;

10. nelle sale “Bingo”, quando non resti possibile procedere all’impianto di rivendite speciali.

Successivamente, con Circolare n. 375 UDG, del 01 Agosto 2005, i Monopoli di Stato hanno fornito nuovi indirizzi per la fase di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini, stabilendo che per il rilascio non sarà più presa in considerazione la presenza nel locale della sala di intrattenimento in quanto scarsamente compatibile con le predette norme antifumo, ma si farà esclusivo riferimento alla effettiva rilevanza, collocazione e frequentazione dello stesso.
Nella stessa circolare viene inoltre stabilito che gli intestatari dei patentini che avranno scadenza successiva al 31 dicembre 2005, non avranno più l’agevolazione del rinnovo automatico, ma dovranno presentare, almeno un mese prima della scadenza, specifica istanza (in bollo) al competente Ispettorato corredata da apposita dichiarazione attestante la quantità ed il valore dei prelievi effettuati risultanti dal modo U88/ Pat. regolarmente compilato e firmato dalle parti.
Per contrastare le dichiarazioni mendaci, nella circolare viene inoltre stabilito che i dati dichiarati potranno essere oggetto di specifici accertamenti circa l’effettiva sussistenza e che, in caso di falsità del loro contenuto, le relative istanze verranno respinte.

Per il futuro, quindi, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oltre alle distanze dalle rivendite o da altri patentini, adotterà criteri più rigorosi per il rilascio degli stessi e attenzione maggiore alla produttività del servizio.

Piero Nuciari

Allegato: La sentenza del Consiglio di Stato
http://www.tuttocamere.it/files/giurisprudenza/2009_2183_Sent_CdS.pdf


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