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I documenti che devono essere esposti nei Pubblici Esercizi | aggiornato a Maggio 2022

Durante i controlli commerciali presso un Pubblico Esercizio, una verifica di routine è quella di accertare la presenza della cartellonistica e delle autorizzazioni varie previste dalla normativa vigente.
L’art. 180 del Reg. di Esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) prevede che all’interno del locale debba essere esposta in maniera ben visibile la licenza di pubblico esercizio e tutte le altre autorizzazioni necessarie per l’attività.

Nota
Art. 180, R.D. n. 635/1940
“I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche indicate nell’art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell’esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97  e 101 della Legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.”

Per quanto sopra debbono essere presenti e/o esposte:

  • Autorizzazione comunale di esercizio (Scia)
  • Cartello con l’Estratto degli articoli del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) -> riproduzione degli articoli 96, 97,101 TULPS e 173, 176 e 186 del Reg. di Esecuzione del   TULPS. (*)
(*) Nota

Gli artt. 89 – 96 – 97 del TULPS sono stati abrogati dalla L. 14.10.1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 287 che ha abrogato la L. 14.10.74, n. 524.
L’art. 173 del Regolamento del TULPS (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) è da intendersi superato, a seguito dell’abrogazione, a norma della L. 14.10.1974, n. 524, degli artt. 89,90,91,95,96,97,98,103, terzo e quarto comma, del T.U.L.P.S.

  • Listino prezzi indicante il costo delle consumazioni e i servizi offerti, nonché eventuali maggiorazioni;
    (deve essere visibile anche all’esterno del locale, se previsto dalla propria normativa regionale)
  • Autorizzazione sanitaria o nuova “registrazione” effettuata con D.I.A. (ora SCIA)
Nota
Si ricorda che dal 24 novembre 2007 è stata abrogata l’autorizzazione sanitaria prevista dall’articolo 2 della legge 283 del 1962 in ambito alimentare e sostituita dalla “registrazione” prevista dal regolamento n. 852/2004/CE.
Come è noto, il regolamento prevede la registrazione presso le autorità competenti di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita. La registrazione non implica l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’organo competente. Gli operatori di suddette attività sono quindi tenuti a notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo. Secondo le linee guida, la notifica si effettua attraverso la vigente procedura della Denuncia di Inizio Attività (ora SCIA).È da evidenziare che le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non devono effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Inoltre il gestore dovrà esporre anche:

  • Licenza fiscale UTF (Ex UTIF)  per la vendita di alcolici e liquori

Nota
Il 30 giugno 2019 è stato reintrodotto l’obbligo della licenza per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. Sono sorti però alcuni dubbi in merito ai soggetti destinatari dell’obbligo e ai relativi adempimenti.

 

Questo è quanto stabilito dall’art. 13-bis del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge unitamente alle disposizioni del Decreto Crescita, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

 

Restano, tuttavia, escluse dal campo di applicazione del Decreto legge tutte le attività a carattere temporaneo e le manifestazioni di breve durata, quali sagre, mostre, eventi e fiere che in fase di presentazione della Scia possono tralasciare l’inoltro della licenza UTF, in quanto non operanti in forma permanente all’interno del territorio statale.

 

  • Eventuale copia della documentazione da cui risulta la nomina del Procuratore o del Preposto, in possesso dei requisiti professionali, nominati dopo il rilascio delle autorizzazioni
  • Eventuale licenza o patentino dei Monopoli di stato per la vendita di tabacchi (*)
Nota (*)

Tale attività è consentita dall’art. 23 della L. 1293/57.

La procedura per l’ottenimento del patentino prevede una domanda all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Nella domanda occorre indicare le 3 rivendite più vicine al Pubblico esercizio con le relative distanze; successivamente è previsto il sopralluogo di un incaricato della Guardia di Finanza per le opportune misurazioni al fine del rilascio di un parere. Una volta assegnato il patentino, vige l’obbligatorio di prelevare i generi di monopolio sempre dalla tabaccheria aggregata.

  • Eventuale denuncia per giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, calcetto, ping-pong, ecc.)  –
    Dal Gennaio 2006 non occorre più visto che, comunque, un P.E. è in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 2 TULPS

Nota : La competenza a rilasciare le licenze per i giochi leciti , precedentemente della Questura, è stata attribuita ai Comuni  dall’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

L’art. 86 del T.U.L.P.S (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), modificato dal comma 534 della Finanziaria 2006 (L. 266/2005), sancisce che, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma 6 e 7, la licenza è necessaria:

– Per attività di produzione o di importazione;

– Per attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

– Per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi (*) da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.(*)

Con l’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (L. 266/2005), non occorre più la licenza di polizia amministrativa per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 2.


È da evidenziare che la licenza suddetta è stata sostituita da una denuncia di inizio attività (ora SCIA) e questo per effetto della legge 24 dicembre 1993 n. 537 – art. 2 comma 10- che ha modificato l’articolo 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, che prevedeva che in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività provata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla- osta  o altro atto di consenso …. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività (ora SCIA) da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge….L’interessato poteva iniziare l’attività economica contestualmente alla presentazione della denuncia, permanendo comunque in capo all’Amministrazione procedente la possibilità di svolgere la relativa istruttoria e di inibire, in caso negativo, l’esercizio dell’attività stessa. [omissis]

Fonte: www.jamma.tv

. • Nella sala da biliardo – se presente – deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario

  • Tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Comune
  • Autorizzazione ministeriale per detenere eventuali giochi elettronici (nulla-osta, messa in esercizio) su ogni slot machine (art. 38, comma 5, L. 23/12/2000 n. 388)

Su ciascun apparecchio messo a disposizione del pubblico dovranno invece essere permanentemente esposti, in modo visibile, i seguenti documenti:
1) nulla osta di distribuzione;
2) nulla osta per la messa in esercizio;
3) scheda esplicativa

Nota
Le slot machine sono descritte dettagliatamente all’art. 110, comma 6, del TULPS.
Questi apparecchi debbono essere accompagnati da due nulla osta esposti in originale:
– Nulla osta di distribuzione (indicante il costruttore della macchina);
– Nulla osta di messa in esercizio (indicante il gestore proprietario della macchina).
Entrambi sono forniti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
Una curiosità…
Le imposte su questo tipo di apparecchi vengono calcolate sul volume delle giocate effettuate.
La tassazione è così suddivisa:
– 12% Tassa PREU (Prelievo Erariale Unico);
– 0.80% ad AAMS;
– una percentuale variabile a seconda del gestore come tassa concessione di rete.
Il resto viene solitamente diviso con l’esercente dell’esercizio pubblico, al netto delle vincite.

Inutile dire che sono divenute una vera e propria piaga sociale visto che in Italia sono migliaia le famiglie che si sono rovinate con questo gioco ormai legalizzato dallo Stato…

E’ da evidenziare, per i controlli,  il contenuto dell’ art. 38, comma 5/bis, L. 23/12/2000 n. 388:

5-bis. Fatta eccezione per  gli  apparecchi  e  congegni  di  cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,   e   successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi  del  comma  5  del presente   articolo   dal    Ministero    dell’economia    e    delle finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato  di  magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria,  per  un  periodo  superiore  a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista  dall’articolo  14-bis,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e successive modificazioni”.

  • Eventuale autorizzazione comunale per trattenimenti, anche danzanti, nel locale e relativi pagamenti SIAE
Nota
Nei pubblici esercizi dove, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l’esercente fornisce anche un diverso servizio di musica o di spettacolo, non occorre nessuna autorizzazione (*) se:
a) l’ingresso sia libero e gratuito;
b) l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
c) nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);

d) il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

e) il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
Diversamente occorrerà che l’esercente si munisca di licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S
.

(*) Si vedano le disposizioni previste dalla propria legge regionale

  • Cartello “Vietato fumare”, con l’indicazione dei soggetti ai quali spetta vigilare
Nota
A partire dal 10 gennaio 2005 sono in vigore le nuove norme antifumo per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.
Si evidenzia che il TAR-Lazio, con sentenza n. 6068, del 1° Agosto 2005, ha stabilito che i conduttori hanno il solo obbligo di “ esporre i cartelli riproducenti il divieto di fumo, e non anche degli ulteriori <<obblighi positivi>> illegittimamente previsti dagli atti oggetto di gravame (in specie al punto n. 4 dell’Accordo, ed ai punti nn. 4 – 5 della circolare)”.

Inoltre, sempre nella stessa sentenza , viene stabilito “ l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impongono ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione”.

  • I titolari e i gestori di Pubblici esercizi che proseguono la propria attività oltre le ore 24, devono avere, presso almeno un’uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol.Devono altresì esporre un cartello posto all’entrata uscita e all’interno del locale con riportate le apposite tabelle relative a:
  1. la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
  2. le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Nota:
Tali obblighi  sono  stati  introdotti dall’articolo 54, comma 2/quater, della legge 29 Luglio 2010, n. 120, avente come oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
L’inosservanza di questi obblighi, introdotti dalla Legge 120/2010, ma  che hanno inciso sull’articolo 6, del Decreto legge 3 agosto 2007, numero 117, convertito nella  Legge 2 ottobre 2007, numero 160, comporta la sanzione del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1200.
E’ inoltre da evidenziare che l’obbligo di mettere a disposizione l’apparecchio per il test alcolemico, previsto dal comma 2/quater, è entrato in vigore per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, il 13 Novembre 2010.
  • Cartello orario, visibile sia all’interno che all’esterno, indicante l’orario prescelto
  • Cartello, ben visibile dall’esterno dell’esercizio, del giorno o dei giorni di chiusura settimanale, anche se facoltativa
Nota.
Con Risoluzione n. 294246 del 21 settembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che “[omissis]… Si ribadisce, altresì, quanto già precisato con la nota n. 230558 dell’8-11-2012, ossia che, nonostante le liberalizzazioni, restano comunque applicabili i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e pertanto:

– permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile

– le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991

– permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Tali obblighi, infatti, non sono in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza ma rispondono alla diversa esigenza di garanzia di livelli minimi di prestazione per i servizi anche privati di rilevante interesse pubblico e di adeguata informazione ai consumatori”.

 

  • Cartello indicante il prezzo di vendita per i prodotti venduti per asporto (dolciumi, gelati, brioches, panini, ecc.)
Nota
In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.
Valgono le stesse regole previste dal D.Lgs. n. 114/98.
  • Cartello unico degli ingredienti con tutte le informazioni sulla composizione dei prodotti venduti per asporto, compresi gli eventuali ingredienti allergenici presenti.

Relativamente ai tramezzini o ai panini imbottiti, nell’elenco degli ingredienti deve essere esposto in percentuale il quid caratterizzante il prodotto (art. 22 del Reg. Ue n. 1169/2011 e art. 11 D.Lgs. 231/2017)
Es: Tramezzino al prosciutto-  ingredienti: pane, prosciutto 25%, insalata, etc.

Nota 1

Il cartello unico degli ingredienti deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19,  del decreto legislativo n. 231/2017.


Nota 2

La normativa sugli allergeni è stata introdotta nel nostro Paese con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.06, del D. Lgs n. 114 del 08.08.06 avente come oggetto “attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2004/77/Ce, 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”. Alla data odierna le norme di riferimento sono l’art. 9, comma 1, lettera c) e l’art. 21 del Reg. UE n 1169/2011 (oltre all’articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2017, che stabilisce le sanzioni).

 

Nota 3

Con circolare del 06/02/2015, il Ministero della Sanità ha chiarito le modalità di indicazione degli allergeni per gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering, sui veicoli o su supporti fissi e mobili.
L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento UE 1169/2011, sarà considerato assolto anche nel caso in cui l’operatore del settore alimentare esponga un cartello con su scritto: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”, oppure con la dicitura: “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

 

  • Cartello con l’orario di lavoro del personale dipendente ed assimilato (esposto in luogo accessibile ai dipendenti)
  • In caso di utilizzo di “acqua trattata”, indicazione sul contenitore, sul menù o sul listino, del tipo di acqua servita (“acqua potabile trattata” oppure “acqua potabile trattata e gassata”)
Nota
Sempre più spesso nei bar e nei ristoranti viene somministrata acqua, naturale o frizzante, servita in caraffa.
È questa l’alternativa alla vecchia “carta delle acque minerali” servita in ristoranti di un certo livello.
Questo tipo di acqua è quella del rubinetto, che viene microfiltrata e sterilizzata per togliere tutto quanto la rende poco gradevole al palato, raffreddata ed addizionata, se desiderato, di anidride carbonica, per renderla frizzante.
L’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 231/2017 ha stabilito che questo tipo di acqua, quando offerta nella ristorazione, deve essere etichettata quale “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata”.

L’esercente deve inoltre possedere, senza esporli, i seguenti documenti:

il piano HACCP;

– il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) in base al Decreto Legislativo n. 81/2008 (ex 626) sulla sicurezza, nonché la nomina del Responsabile della prevenzione e protezione e dell’addetto al pronto soccorso;

– l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per tavolini, sedie, ombrelloni;

Nota
Norma di riferimento: Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993

– l’autorizzazione comunale all’esposizione delle eventuali insegne e tende

Nota
L’installazione di insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari (cartelli, preinsegne, vetrofanie, ecc.), è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale da parte dell’ufficio del servizio comunale competente e al pagamento della relativa imposta pubblicitaria.
Se il mezzo pubblicitario è installato su una strada provinciale o statale o in vista su di essa posta all’esterno del centro abitato, l’autorizzazione deve essere richiesta all’ente proprietario della strada (Provincia o Anas).

L’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d’esercizio fino a 5 mq., anche in caso di pluralità di insegne con superficie complessiva inferiore a 5 mq.

– libretti attestanti la formazione sanitaria di ciascun addetto alla manipolazione delle sostanze alimentari

Nota
A seguito della sospensione/abrogazione del libretto di idoneità sanitaria, gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.
L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.

Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista comporta una sanzione amministrativa.

per gli assunti di primo impiego, copia del “decalogo” (norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti) datato e sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro

Piero Nuciari

Tratto dal mio libro: Tutti i controlli negli esercizi commerciali Ed. 2022

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