NewsPratica operativa

I DOLCI NATALIZI TRAVESTITI DA PANETTONI

In un precedente articolo pubblicato sul mio blog nel 2005, avevo parlato del decreto 22 Luglio 2005 – emanato dai ministeri  delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali –  che disciplina le modalità e gli ingredienti con i quali debbono essere realizzati i panettoni, i pandoro, le colombe pasquali e altri tipi di prodotti dolciari.
In base a questa norma i dolci tipici delle festività natalizie debbono essere preparati con un impasto ottenuto da lievitazione naturale, utilizzando esclusivamente ingredienti  come: farina, burro, uvetta, uova fresche e canditi. Il Decreto, nato per tutelare delle specialità tipiche italiane, stabilisce nel dettaglio la ricetta, il metodo di fabbricazione, le caratteristiche del prodotto e le diciture in etichetta.

La norma prevede  un elenco tassativo degli ingredienti principali utilizzabili e di quelli facoltativi obbligando i produttori ad indicare in etichetta le eventuali variazioni rispetto alla ricetta classica (Esempio: panettone senza canditi, farcito alla crema e nocciola, etc).

In base alle prescrizioni del Decreto, nessuno può commercializzare in Italia un panettone fatto con la margarina al posto del burro (anche se lo dovesse indicare in etichetta), pena pesanti sanzioni da € 3.000 a 15.000, nonché la confisca amministrativa dei prodotti.

Nonostante la norma sopra descritta e le pesanti sanzioni, lo scorso anno, nel periodo Natalizio, sono apparsi sui banchi di vendita  dolci simili ai panettoni e ai pandori,  a prezzi naturalmente più bassi e realizzati con ingredienti di minor pregio, messi in vendita con la denominazione di  “dolce da forno”.
Questi prodotti scadenti, realizzati con materie prime di scarsissima qualità, hanno consentito tuttavia alle ditte produttrici di realizzare un discreto business sulla pelle dei consumatori.

Con la Circolare 3.12.09, n° 7021, il Ministero per lo sviluppo economico ha tentato di correre ai ripari, affermando che sono “da ritenere ingannevoli e potenziale fonte di concorrenza sleale le modalità di presentazione dei prodotti di imitazione che richiamano in maniera inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione, immagine) e che si distinguono da essi solo per il fatto di utilizzare, in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli, etc.) denominazioni alternative”.

Anche nel 2010, nonostante il decreto 22 Luglio 2005 ( e la circolare), il problema si sta ripresentando.

In alcuni hard Discount tra cui quelli della catena di supermercati Lidl,  a causa degli scarsi controlli del personale delle varie Forze di Polizia, Polizia Municipale in testa, è possibile notare la presenza, a fianco dei veri panettoni, delle imitazioni marcate “Favorina”, che di panettone hanno solo la forma, confezionate in sacchetti di plastica etichettati come “Dolce di Milano”.

In entrambi i prodotti, tra gli ingredienti ci sono margarina e altri grassi vegetali in abbondanza.

Per smascherare il dolce taroccato, occorre solo controllare gli ingredienti; analizzandoli possiamo constatare che la margarina, ottenuta con  oli e grassi vegetali come quello di palma e palmisto, ha sostituito il burro, le uova normali hanno sostituito le uova fresche, che è presente sicuramente una maggiore quantità di zucchero e, per ultimo, vi è un discreto risparmio su uvette e canditi.

Le sanzioni

In base alla Circolare 03/12/2009, n. 7021, il commerciante che pone in vendita prodotti tipo panettoni, pandori e colombe con ingredienti diversi da quelli obbligatori prescritti dal Decreto 22 Luglio 2005, soggiace alle sanzioni previste dall’art. 4, commi 66 e 67, della legge 350/2003, meglio conosciuta come Finanziaria 2004.
Di seguito si riportano i contenuti dei commi 66 e 67:

[omissis]
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall’Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l’integrità e l’indipendenza di giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma. [omissis]”

In virtù di quanto previsto dal comma 67, i contravventori soggiacciono alla sanzione da 3000 a 15.000 euro oltre che alla confisca amministrativa dei prodotti.
Dal punto di vista della presentazione “ingannevole” dei prodotti (ovvero l’imitazione della classica forma a panettone, pandoro o colomba), viene violato il D.Lgs. 109/92, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Tale  normativa,  all’art.  1,  ha  disciplinato  il  concetto di presentazione, intendendo per esso:

    1) la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari  o  alla loro confezione;

    2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

    3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

    4) l’ambiente nel quale sono esposti.

Le  sanzioni  previste  per  la  violazione  dei  principi    suddetti    sono le  stesse  previste  per  la pubblicità ingannevole, in relazione  alla gravità del comportamento degli operatori  che  violano  i principi suddetti traendo in errore il consumatore nella scelta dei prodotti.

In base a questo articolo (e alle disposizioni della Circolare Ministeriale) vanno quindi sanzionati i seguenti comportamenti:
a)  le modalità  di  presentazione  dei  prodotti  di    imitazione    che  richiamano   in   maniera inequivocabile  i  lievitati   classici   di  ricorrenza (forma del  prodotto,  forma della confezione, immagine)  e che si distinguono da essi  solo  per  il  fatto  di  utilizzare,  in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli,  ecc.) denominazioni  alternative  a   quelle   disciplinate   dal decreto ministeriale di cui sopra;

       b) le modalità di commercializzazione perchè nei punti  vendita le due categorie di prodotti (originali e di imitazione)   sono   posti gli uni accanto agli  altri, confondendo  i  consumatori  e arrecando illecita concorrenza agli operatori corretti.

Piero Nuciari

Allegati:Il Decreto 22 Luglio 2005La Circolare 03 Dicembre 2009 n. 7021

Nota: Sulla G.U. 14/06/2017 n. 136 è stato pubblicato il DM 16/05/17 avente come oggetto:
"Modifiche al DM 22 Luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno"

Views: 398

Condividi
wpChatIcon
wpChatIcon