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I supermercati non possono vendere pane sfuso o precotto non confezionato, in maniera self service

Con la Sentenza n. 6677/2021, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio del preconfezionamento obbligatorio del pane precotto e surgelato, posto in vendita nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata, al fine di distinguerlo correttamente dal pane fresco.
A tale conclusione era giunta nel 2020 anche la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8197/2020 e con la successiva Sentenza n. 14712/2020, che aveva respinto il ricorso di un supermercato Leccese. In sintesi i clienti non potranno più imbustare autonomamente il pane, come avviene per esempio per la frutta.

Di fatto, nella realtà quotidiana non sono molte le cose che cambiano, visto che la stragrande maggioranza dei supermercati è organizzata con il pane a libera vendita già confezionato e quello sfuso alle spalle dei banchi di gastronomia, preso e imbustato dal commesso su richiesta dell’acquirente.
In realtà esiste anche un terzo modo di vendita, adottato da alcuni supermercati, dove il pane sfuso  è tenuto all’interno di bacheche in vetro chiuse su tutti i lati ed il cliente può prelevarlo attraverso una sorta di prolunga, della quale può toccare solo il manico per spingere il prodotto fuori dal contenitore per poi imbustarlo autonomamente, come avviene per la frutta.

Una volta fuori, il pane non può essere reintrodotto; viene quindi tutelata l’igiene del prodotto nonostante il metodo ingegnoso di vendita che, ad avviso di chi scrive, resta comunque valido perché non contrasta con lo spirito della sentenza che vuole tutelare l’igiene e la salute dei consumatori.
La vicenda oggetto della sentenza del Consiglio di Stato aveva avuto origine a Lecce dopo che i NAS avevano sequestrato in un supermercato 23 kg di pane tenuto sugli scaffali a disposizione della clientela con evidenti problemi igienici visto che poteva essere toccato da tutti con conseguenze immaginabili dal punto di vista della salute.

La Sentenza richiama l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 che stabilisce: “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.

L’art. 1 del  suddetto Regolamento, prevede invece che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.  Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”.

Secondo Il Consiglio di Stato dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta in maniera evidente che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento, visto che l’obiettivo delle norme citate è la tutela dell’igiene dell’alimento e, conseguentemente, della salute dei consumatori.

Piero Nuciari

La sentenza del Consiglio di Stato

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