Il 14 Dicembre 2014 entra in vigore il regolamento (UE) n. 1169/2011. Le novità… e le contraddizioni.
Il 25 ottobre 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Come il lettore saprà, il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011, è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 ed è pienamente applicabile nel nostro Paese dal 14 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle dichiarazioni nutrizionali, che saranno obbligatorie per tutti i prodotti a partire dal 13 dicembre 2016, mediante una tabella posta in un unico campo visivo. E’ da precisare l’obbligo non riguarderà gli integratori alimentari né le acque minerali per i quali si potranno utilizzare simboli grafici differenti.
La nuova norma europea ha lo scopo di uniformare l’etichettatura degli alimenti nei paesi Ue per consentire al consumatore di ricevere informazioni essenziali, leggibili e comprensibili e per effettuare acquisti consapevoli. In sintesi, dal 14 Dicembre 2014 tutti i prodotti alimentari dovranno avere etichette più trasparenti nel contenuto e visibili all’occhio del consumatore, con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione e stampati in modo chiaro e leggibile.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal regolamento.
Allergeni
Il Regolamento UE 1169/2011 prevede l’obbligo di indicazione anche per i prodotti non preimballati (art. 44). Le sostanze debbono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente. L’obbligo viene esteso anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione.
Nel caso di imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore presenti una superficie inferiore a 10 cm2, l’elenco degli ingredienti può essere omesso. Tuttavia, in mancanza di tale elenco, è obbligatoria l’indicazione della presenza nell’alimento in questione di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze. Essa deve comprendere il termine “contiene” seguito dal nome di tale sostanza o prodotto.
L’elenco degli allergeni
L’elenco che segue sono gli allergeni elencati nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 e che debbono essere indicati nelle confezioni degli alimenti o nei menù, se presenti.
1. Cereali contenenti glutine, cioè:
grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
– sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
– maltodestrine a base di grano;
– sciroppi di glucosio a base di orzo;
– cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia ;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo .
8. Frutta a guscio, vale a dire:
mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh .) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa ), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia ), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Migliore leggibilità dell’etichetta
Allo scopo di migliorare la leggibilità dell’etichetta, il Regolamento UE 1169/2011 ha riconsiderato le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore e il contrasto tra scritta e sfondo. E’ stato previsto che l’altezza minima dei caratteri debba essere di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie non debbono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire.
Elenco degli ingredienti
Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati chiaramente nell’elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti è seguito dalla dicitura “nano”.
I nanomateriali ingegnerizzati non devono essere inclusi nell’elenco degli ingredienti quando si presentano sottoforma di uno dei seguenti costituenti:
– gli additivi e gli enzimi alimentari;
– i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati allo stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
– le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA
– La denominazione dell’alimento;
– l’elenco degli ingredienti (in ordine decrescente di peso);
– qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata ;
– la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti ;
– la quantità netta dell’alimento;
– il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
– le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
– il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
– le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
– per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
– una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria per tutti i prodotti a partire dal 13 dicembre 2016)
E’ da evidenziare che:
– Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati debbono apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
– Le informazioni obbligatorie sugli alimenti debbono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non debbono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
– le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta, debbono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, con caratteri la cui parte mediana (altezza della “x”) deve essere pari o superiore a 1, 2 mm.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm , l’altezza della x
deve essere pari o superiore a 0,9 mm.
Origine e provenienza delle materie prime
Il Regolamento UE 1169/2011 ha esteso l’obbligo di indicare l’origine e la provenienza delle materie prime per le carni ovine, caprine, suine e avicole.
In base a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (Ue) n.1337/2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’obbligo decorre dal 1 Aprile 2015.
E’ da evidenziare che gli Stati menbri UE possono adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie per specifiche categorie, nel caso in cui si voglia proteggere il consumatore, la salute pubblica, i diritti di proprietà industriale e commerciale, delle IP, DOC e prevenire le frodi.
Denominazione di vendita
Il Reg. UE 1169/2011 ha previsto che la denominazione dell’alimento debba comprendere, o essere accompagnata, da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che ha subito (ad es. “liofilizzato”).
Vengono introdotte le seguenti denominazioni: “prodotto decongelato”, “carne o pesce ricomposto”, “acqua aggiunta a carne o pesce”, “ingrediente sostitutivo”, “involucro non edibile (per gli insaccati)”.
Responsabilità degli operatori
Il Reg. UE 1169/2011 ha introdotto le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento.
Responsabilità per produzione interna UE :
è l’operatore con il cui nome o ragione sociale o marchio è commercializzato il prodotto.
Responsabilità per provenienza extra UE:
è l’importatore (se non viene stabilito l’operatore in UE).
Pratiche leali d’informazione.
Le informazioni riportate sul prodotto o sull’imballaggio o trasmesse in pubblicità:
– non devono indurre in errore i destinatari;
– devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili;
– non devono attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie.
Espansione campo di applicazione del regolamento
Le norme previste dal Reg. 1169/2011 si applicano a tutti i prodotti destinati al consumatore finale.
Sono compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e catering o venduti a distanza.
Pubblici esercizi, mense e catering
Alla data odierna sono ancora da definire le specifiche modalità con cui i ristoratori e i pubblici esercenti, oltre ai titolari di mense e catering, dovranno offrire le informazioni ai consumatori finali.
Resta fermo il principio per cui “per tutti gli alimenti sono resi disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento ” (art.12.1).
Le modalita di indicazione sono quindi lasciate, per adesso, alla “fantasia” degli esercenti.
Vendita a distanza (siti web, telefonica, consegna a domicilio)
L’operatore è tenuto a fornire una parte delle informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza o con altri mezzi appropriati ( art. 14.1.a).
Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire offerte in fase di consegna ( art. 14.1.b).
Nota
Non è ancora chiaro come dovrà essere applicata la norma nell’ipotesi di vendita e consegna a domicilio di pizza e/o prodotti di gastronomia, e se, oltre alle informazioni da fornire preventivamente, debba essere necessario applicare delle etichette sulle confezioni.
Deroghe
La nota dolente del nuovo regolamento è che la grande distribuzione organizzata è esclusa dal rispetto di buona parte delle indicazioni obbligatorie previste dal Reg. UE 1169/2011!
…L’ennesima prova che sono le lobbies che, anche in Europa, dettano le leggi!
Infatti rimangono esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie gli alimenti pre-confezionati dai supermercati per quanto concerne «la vendita diretta» e cioè per i prodotti come le carni i salumi ed i formaggi che vengono messi in vendita da parte della grande distribuzione, avvolti nel cellophane e porzionati.
Si spera che il legislatore nazionale colmi quanto prima questa lacuna legislativa, che non trova ragione d’essere e che crea un eccessivo disequilibrio a favore della grande distribuzione organizzata.
Altra nota dolente, che però testimonia la malafede del legislatore europeo, è che sparisce l’obbligo di indicare sulle confezioni lo stabilimento di lavorazione degli alimenti. Un regalo alle multinazionali. Che rischia di danneggiare le aziende nostrane. E di aiutare i cloni del made in Italy.
In teoria ci sono due eccezioni: carne e latticini, per i quali bisognerà ancora segnalare lo stabilimento, ma non più come avviene oggi: basterà un numero a rappresentare la fabbrica. Per comprendere le conseguenze del cambiamento vale la pena fare un esempio con la mozzarella della Santa Lucia, marchio controllato dalla multinazionale francese Lactalis che, oltre a quelli italiani, ha impianti sparsi per il mondo. Ebbene, se per ipotesi la Lactalis decidesse di non realizzare più la mozzarella in provincia di Pavia, ma di spostare la manifattura all’estero, per il consumatore sarebbe praticamente impossibile saperlo. Un ragionamento applicabile a tutto il cibo.
Indicazioni fuorvianti
Il Reg. UE 1169/2011 prevede che debbono essere facilmente identificabili gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi.
(Es: la carne o il pesce ottenuti dalla combinazione di più parti dovranno essere indicati come “carne/pesce ricomposti”).
Carni
L’obbligo di indicazione dei requisiti specifici alla designazione delle carni macinate, come il lettore saprà, è entrato in vigore il 1 Gennaio 2014. A partire da questa data è divenuto obbligatorio indicare in etichetta quanto previsto nell’allegato IV del regolamento sulle denominazioni degli alimenti e le indicazioni specifiche previste nella parte B.
Le carni macinate poste in vendita debbono quindi riportare le seguenti informazioni:
— «percentuale del tenore in materie grasse inferiore a …»,
— «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …»
Per la carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati, dal 14 Dicembre 2014 diventa obbligatorio indicare anche la data di congelamento o la data del primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta), in conformità dell’allegato X, punto 3 del Regolamento UE.
Piero Nuciari
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