Novità legislative

Il barbiere sta per andare in pensione. Al suo posto è in arrivo “l’acconciatore” che dovrà avere conoscenze di chimica, inglese, informatica e… leggi comunitarie

Sta per nascere “l’acconciatore europeo” grazie ad una nuova positiva rivoluzione normativa che qualifica gli imprenditori e tutela i consumatori.
Mercoledì 29 giugno la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, ha approvato in sede legislativa il testo unificato C. 2002-2211-3299-3491-B recante la disciplina dell’attività di acconciatore.
Rimane ora, come ultimo passo, l’approvazione da parte del Senato.
Da anni il comparto, che conta circa 111 mila imprese, chiedeva a gran voce il rinnovo della normativa del settore, risalente al 1963, che mostrava tutti i difetti di una legge non più al passo con i tempi.
L’acconciatore “europeo”, sarà una figura altamente specializzata perché, in base alla nuova normativa,  dovrà avere conoscenze di cosmetologia, chimica, anatomia, fisiologia, dermatologia, tricologia e informatica.
Importante, inoltre, sarà la conoscenza di una lingua straniera e della legislazione di settore nazionale e comunitaria.
Per esercitare l’attività professionale, il novello Figaro dovrà conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto (in alternativa tra di loro):
– dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico sostituibile da un tirocinio di un anno presso un’impresa di acconciatura;
– dallo svolgimento di un corso di formazione teorica e da un periodo di inserimento – presso un’impresa di acconciature – della durata di tre anni ( da effettuare nell’arco di cinque anni). Qualora esista un rapporto di apprendistato, il periodo di inserimento sarà ridotto ad un anno e potrà essere effettuato nell’arco di due anni.
Compito delle Regioni, in conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla nuova normativa, sarà quello di disciplinare l’attività professionale di acconciatore e di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami.
L’intervento regionale dovrà in particolar modo favorire un “equilibrato sviluppo” del settore, che assicuri la migliore qualità per il consumatore, in particolare attraverso la disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico, la pubblicità delle tariffe, la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d’esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti.

La nuova normativa in arrivo – oltre a prevedere sanzioni da 250 a 5.000 euro, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti previsti dalla legge – demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, il compito di stabilire i parametri di riferimento per la determinazione – da parte delle regioni – della misura delle sanzioni pecuniarie da applicarsi in relazione alla gravità delle violazioni commesse nonché l’individuazione dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o revoca del titolo autorizzativo.                                                                                            

Piero Nuciari        

 

 

               IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SENATO DELLA REPUBBLICA    ———– XIV LEGISLATURA ———–    N. 2917-B

DISEGNO DI LEGGEapprovato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati il 21 aprile 2004, in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge
(V. Stampati Camera nn. 2002, 2211, 3299 e 3491)d’iniziativa dei deputati MOLINARI, DELL’ANNA, LAZZARI e DUILIO (2002); GAMBA, SAGLIA, RAISI, STRANO e LISI (2211); CAZZARO, BUGLIO, CIALENTE, GAMBINI, GROTTO, LULLI, NIEDDU, QUARTIANI e RUGGHIA (3299);
D’AGRÒ, CARUSO, COZZI, GAMBA, MILANATO, MONGIELLO, NARO, POLLEDRI e ZANETTA (3491)
(V. Stampato n. 2917)modificato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica il 10 novembre 2004(V. Stampato Camera n. 2002-2211-3299-3491-B)nuovamente modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 29 giugno 2005Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 2005
———–Disciplina dell’attività di acconciatore———–  

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati
—- —-
Art. 1. Art. 1.
(Princìpi generali) (Princìpi generali)
    1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.     1.  Identico.
    2. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.     2.  Identico.
    3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.     3.  Identico.
    4. La presente legge disciplina, altresì, con norme cedevoli l’esercizio dell’attività di acconciatore fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Sono fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.     Soppresso
Art. 2. Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell’attivitàdi acconciatore) (Definizione ed esercizio dell’attivitàdi acconciatore)
    1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.     Identico
    2. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
    3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
    4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
    5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
    6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
    7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 3. Art. 3.
(Abilitazione professionale) (Abilitazione professionale)
    1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:     Identico
        a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
        b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
    2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
    3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
    4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
    5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.
    6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Art. 4. Art. 4.
(Competenze delle regioni) (Competenze delle regioni)
    1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.     1.  Identico.
    2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.     2.  Identico.
    3. L’attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:     3.  Identico:
        a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;         a)  identica;
        b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;         b)  identica;
        c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;         c)  identica;
        d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel settore.         d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.
    4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     4.  Identico.
Art. 5. Art. 5.
(Sanzioni) (Sanzioni)
    1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.     Identico
Art. 6. Art. 6.
(Norme transitorie) (Norme transitorie)
    1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».     Identico
    2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.
    3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
    4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
    5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui all’articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
        a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione di cui all’articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
        b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;
        c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
    6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
    7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
Art. 7. Art. 7.
(Termine di applicazionedella legislazione vigente) (Termine di applicazionedella legislazione vigente)
    1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.     Identico
 

 

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