Il barista che somministra alla clientela cornetti scongelati e riscaldati senza indicarlo in etichetta, rischia la reclusione fino a un mese per il reato di frode in commercio.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n.42920/2001 (Presidente: U. Papadia; Relatore: U. Piccialli)., confermando la precedente sentenza della Corte di Catanzaro.
In sintesi “…Chi non espone nel proprio esercizio un cartello visibile con l’indicazione che il cornetto somministrato è congelato rischia la reclusione fino ad un mese per il reato frode in commercio”
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha di fatto confermato la condanna inflitta ad un commerciante che era solito esporre, sul banco di mescita, cornetti industriali che gli venivano consegnati surgelati e che lui, ogni mattina, scongelava e cuoceva. Ma il trucchetto, che celava mancanza di freschezza del prodotto, era stato scoperto, e in primo ed in secondo grado l’uomo era stato condannato ad un mese di reclusione e 100.000 lire di multa.
La Suprema Corte ha infatti rilevato che “non importa che i consumatori siano consapevoli che il cornetto è surgelato; chi non espone l’etichetta commette il reato di tentata frode in commercio, in quanto non si ravvisa alcuna plausibile ragione per la quale, la natura di genere di ‘largo consumo’ dei cornetti debba comportare una deroga ai principi di trasparenza sull’origine del prodotto, validi nel caso di altri alimenti di altrettanto generalizzato consumo come la carne e il pesce, tanto più che proprio la larga diffusione di questo specifico genere di dolciumi è dovuta ad una agevole immediata consumabilità, propiziata non solo dalle notorie grate caratteristiche organolettiche, ma anche dal diffuso gradimento del pubblico per quello che viene, comunemente, ritenuto un dolce di produzione artigianale, fresco di giornata”.
Piero Nuciari
Il Testo integrale della sentenza
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.42920/2001 (Presidente: U. Papadia; Relatore: U. Piccialli)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
G.D.B., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che, prosciolto da altro addebito per sopravvenuta depenalizzazione, ne ha confermato la responsabilità, rideterminando la pena in mesi 1 di reclusione e £ 100.000 di multa, con i benefici di legge, per il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56, 515 c.p. [1], acc. Il 1/2/95), per aver, nel pubblico esercizio da lui gestito, esposto in vendita dolciumi congelati, senza alcuna menzione al riguardo, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a somministrare agli avventori merce diversa per qualità da quella offerta.
Dalla confermata statuizione di condanna il ricorrente si duole, anzitutto, denunciando nel primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 515 c.p., sotto i seguenti profili: la mera esposizione di un prodotto, quand’anche con segni mendaci, non integrerebbe gli estremi del tentativo, non essendo, secondo autorevole dottrina, un atto idoneo diretto in modo non equivoco a compiere la frode in commercio; l’imputato non sarebbe stato consapevole di perpetrare un inganno nei confronti dei potenziali acquirenti, essendosi limitato a porre in mostra sul banco di vendita i prodotti (nella specie cornetti congelati, passati al forno) muniti dei cartelli, indicativi degli ingredienti, forniti dalla ditta produttrice; per di più, i cornetti esposti in vendita non erano 8identici, nella composizione, a quelli rinvenuti dai verbalizzanti nel congelatore; in ogni caso in relazione a tali particolari prodotti non sussisterebbe, dopo lo scongelamento e la cottura, lo specifico obbligo di indicare l’originario stato di congelamento, e comunque l’omissione sarebbe irrilevante agli effetti dell’art. 515 c.p., sia pure allo stato di tentativo, non essendo ipotizzabile che i consumatori di un prodotto di così larga diffusione possano essere tratti in inganno da tale mancata indicazione e ritenerlo fresco.
Con il secondo e subordinato motivo, denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p., il ricorrente lamenta, in relazione alla esigua gravità del reato, il confermato diniego delle attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere concesse in considerazione dell’incensuratezza del reo, onesto lavoratore artigiano e padre di famiglia.
Il primo motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili esposti.
Per quanto riguarda il primo, è sufficiente rilevare che le S.S.U.U. penali di questa Corte, consolidando il già maggioritario e più convincente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio, dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare, rinviando alla più diffusa motivazione della relativa pronunzia (n. 28 del 25/10- 21/12/2000), a termini del quale anche la semplice esposizione, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela sui banchi di vendita di prodotti alimentari, può integrare il tentativo di frode in commercio in concorso degli altri elementi specificamente attinenti (in relazione all’origine, provenienza, qualità o quantità) all’oggetto di tale offerta, trattandosi di condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti.
Inammissibile è il secondo profilo, nel quale si censura, in punto di fatto, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che i giudici di merito hanno ravvisato, in termini di coscienza e volontà di porre in essere la condotta in questione (vale a dire l’esposizione per la vendita di cornetti originariamente congelati ed oggetto di successiva cottura al forno), non esclusa dall’inconferente circostanza che i dolciumi fossero stati esposti con lo stesso cartellino (indicativo degli ingredienti) che li accompagnava all’origine (essendo il successivo procedimento di scongelamento e cottura posto in essere dal dettagliante) e, vieppiù, rafforzata dall’aggiunta della lettera S (come rilevato dal giudice di primo grado), che nelle protestate intenzioni dell’imputato avrebbe dovuto rivelare trattarsi di dolciumi già surgelati, ma che in concreto è stata, correttamente sul piano logico, ritenuto un pretestuoso espediente, del tutto inidoneo per la sua equivocità a porre sull’avviso gli avventori, per mettersi formalmente in regola con l’obbligo, secondo buona fede, di indicare tale qualità originaria del prodotto.
Altrettanto inammissibile è il terzo profilo di censura, considerato che la corrispondenza tra i cornetti esposti e quelli rinvenuti, ancora surgelati, all’interno dell’esercizio, è stata, dai giudici di merito accertata sulla base della deposizione del verbalizzante, accertamento di fatto che si sottrae ad ogni possibilità di censura nella presente sede di legittimità.
Per quanto attiene al quarto profilo, va osservato che la vendita o somministrazione alla clientela di sostanze alimentari già congelate o surgelate, senza rivelare tale pregresso stato delle stesse, è stata ritenuta, dalla costante giurisprudenza di questa S.C (v. tra le altre, sez. 6 n. 17201/89, n. 1829/90, n. 10108/94, sez. 3 n. 12107/993/8/98 n. 2038), integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 515 c.p. (tentato, nei casi di sola offerta), sul rilievo, del tutto condivisibile, in quanto fondato su nozioni di comune esperienza e sulle altrettanto notorie preferenze dei consumatori, che un alimento sottoposto ai menzionati procedimenti di lunga conservazione, a prescindere dalla genuinità e dal valore nutritivo, sia comunque di minor pregio rispetto a quelli, corrispondenti, cd. freschi.
Tacere, pertanto, all’atto della somministrazione o vendita, o relative proposte, tale provenienza, si risolve in un dolus malus incidente sulla qualità della merce offerta, si da ingannare le tacite aspettative della controparte acquirente, la quale ha motivo di confidare nella freschezza del prodotto destinato al consumo, a meno che l’origine, congelata o surgelata, dello stesso, connotato eccezionale rispetto alla normalità dei casi, non le sia stato espressamente palesato.
Ne si ravvisa alcuna plausibile ragione per la quale, la natura di genere di largo consumo dei c.d. cornetti debba comportare una deroga ai suddetti principi, già affermati in relazione ad altri, di altrettanto generalizzato consumo, quali carni e pesci (che hanno dato occasione alle citate ed altre analoghe pronunzie giurisprudenziali), ove si consideri come proprio la larga diffusione dello specifico dolciume de quo sia dovuta ad un agevole immediata consumabilità, propiziata non solo dalle notorie grate caratteristiche organolettiche, ma anche dal diffuso gradimento del pubblico per quello che viene, comunemente, ritenuto un dolce di produzione artigianale, cd. di giornata.
Fondato è, invece il secondo motivo di ricorso.
La corte territoriale ha ritenuto di poter disattendere la richiesta, subordinatamente formulata nell’atto di appello, di concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la laconica motivazione, letteralmente riproduttiva di quella esposta nella sentenza di primo grado, della mancanza di elementi utilizzabili.
Ma tale argomentazione si risolve in una motivazione apparente, e dunque del tutto carente, posto che l’appellante aveva nella parte finale del gravame, indicato una serie di elementi (o presunti tali) che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito all’ulteriore mitigazione, ex art. 62 bis, della pena inflitta (peraltro qualitativamente illegale, comminando l’art. 515 c.p. la reclusione e la multa in via alternativa, e non congiunta; ma sul punto non vi è specifico motivo d’impugnazione).
Su tali addotti elementi, l’oggettiva ridotta gravità dell’episodio, lo stato di insicurezza del reo, la qualità di onesto lavoratore artigiano, tutti riferibili a parametri valutativi indicati dall’art. 133 c.p. (che come è noto, possono essere presi in considerazione non solo ai fini della determinazione della pena entro i limiti edittali, ma anche dell’eventuale concessione delle attenuanti generiche), quale che ne fosse la concreta fondatezza nel caso de quo, i giudici di merito, segnatamente la Corte d’Appello, che pur ne era stata investita nella non generica richiesta, hanno del tutto taciuto.
Si impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla relativa omissione di motivazione, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, rigettandosi, nel resto, il ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, e rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 13 novembre 2001.
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2001.