Pratica operativa

Il calo di peso dei salumi e la tutela dei consumatori

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Nel novembre 2008, la famosa trasmissione televisiva “Le Iene”, pubblicò un servizio che fece parecchio scalpore in Italia, visto che documentò una truffa a danno dei consumatori perpetrata in un supermercato.
In pratica venivano venduti salumi prepesati all’origine, ma soggetti a notevole calo di peso, senza che questo venisse periodicamente aggiornato dal commerciante, a discapito dei consumatori che a volte pagavano persino un euro in più per una quantità dichiarata in etichetta, ma non corrispondente alla realtà.

La problematica dei prodotti soggetti a calo di peso è spesso ignorata durante i controlli, forse perché si pensa, erroneamente, ai prodotti come il pane, che può essere venduto sfuso, pesandolo davanti al cliente, oppure preconfezionato con il peso dichiarato in etichetta.
È indubbio che  il pane fresco venduto al mattino, contenendo più acqua, abbia un peso  maggiore  dello stesso prodotto venduto nel tardo pomeriggio.

Tale differenza di peso, come noto, và a gravare sulle tasche del consumatore che,
per effetto dell’evaporazione acquea, nel periodo compreso  tra mattino e tardo pomeriggio, sopporterà un maggiore costo quantificabile in circa 2,16 centesimi di euro, per acquistare lo stesso prodotto.

La materia è disciplinata dall’articolo 9, comma 9, del D.Lgs. 109/92 che testualmente recita:

“I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere   pesati   alla   presenza  dell’acquirente  ovvero  riportare l’indicazione  della  quantità  netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.”

La norma suddetta concede quindi al commerciante due possibilità:
1) pesare il prodotto davanti al cliente;
2) riportare l’indicazione della quantità netta al momento in cui il prodotto viene esposto per la vendita.

Nel citare l’articolo ho sottolineato le parole “al momento”, visto che evidenziano in maniera chiara la volontà del legislatore, e cioè che i prodotti soggetti a notevole calo di massa e di peso, debbono essere pesati periodicamente durante il loro periodo di sosta negli scaffali di vendita, e il loro peso (e prezzo) deve ogni volta essere aggiornato con i nuovi valori.

Oltre a quanto disposto dall’articolo 9 del D.Lgs. 109/92, anche l’art. 1, della legge 441/81 e più recentemente il d.lgs. 206/05 – Codice del consumo – stabiliscono che debbono essere vendute a peso ed al netto della tara le merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso.

Rientrano in questa categoria non solo quei prodotti che sono posti in vendita allo stato sfuso ed il cui peso viene determinato all’atto stesso della domanda di acquisto, ma anche quelli confezionati in assenza dell’acquirente e posti in vendita in un contenitore o imballaggio su cui viene espresso il peso della merce contenuta.

Lo scopo delle suddette norme e, in particolare, del Codice del Consumo, è quello di fare in modo che ai consumatori e agli utenti siano riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali.

Cosa rischia il commerciante

Vendere un prodotto con un peso dichiarato di molto inferiore  da quello effettivo, configura la frode nell’esercizio del commercio, ovvero  la violazione dell’articolo 515 del Codice Penale.

L’articolo 515 CP, infatti,stabilisce che:

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni…”

In pratica il tentativo di frode nell’esercizio del commercio, ex artt. 56 e 515 c.p.,  si verifica quando l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata.

Nota:
In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare un tentativo di frode in commercio. Al riguardo, in particolare, il punto nevralgico dell’accertamento ineriva al requisito dell’idoneità prescritto dall’art. 56 cp.

In particolare, la latitudine delle decisioni delle Corti di legittimità spazia da un orientamento, a dire il vero “ risalente”, secondo il quale sarebbe necessario, per dirsi integrata la fattispecie di frode in commercio tentata, che vi sia stato un tentativo di contrattazione con il pubblico, come nel caso di consegna del menu nel quale non siano indicati gli alimenti effettivamente surgelati, ad un orientamento secondo il quale sarebbe, invece, sufficiente all’uopo, la semplice esposizione della merce con indicazioni idonee alla frode sulle relative confezioni (si tratta dell’orientamento attualmente dominante).
Fonte: www.diritto-penale.it

Secondo la Cassazione, “se il prodotto viene esposto sui banchi dell’esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perchè dimostra l’intenzione di vendere proprio quel prodotto.”
( Pronuncia 25 ottobre 2000, Morici).

La condanna per l’articolo 515 del codice penale, come risaputo, intacca i cosiddetti “requisiti morali”, prescritti dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo114 1998, che di seguito si riportano:

Requisiti morali:

a. Dichiarazione di fallimento;

b. condanna per delitto non colposo, accertata con sentenza passata in giudicato, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale con condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da articolo 314 a articolo 360 del codice penale: Titolo secondo, Libro secondo Codice Penale [omissis];

…[omissis];

frode nell’esercizio del commercio, (art. 515 codice penale), vendita di sostanze alimentari non genuine, (articolo 516 codice penale), vendita di prodotti industriali con segni mendaci, (art. 517 codice penale), o per frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, [omissis].”

Nota:

Il divieto di esercizio permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata o si sia in altro modo estinta o, qualora vi sia stata la sospensione condizionale della pena, da quando si è avuto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

La riabilitazione in ambito civile o penale fa venir meno il divieto all’esercizio dell’attività.

La procedura corretta che deve usare il commerciante

Alla luce di quanto sopra esposto, la modalità corretta di vendita dei salumi e degli alimenti soggetti a notevole calo di massa o di peso è quella di raggrupparli per gruppi omogenei ed indicare per ogni tipo, con un’unica etichetta, il prezzo al kg. (Art. 14, D.Lgs. 114/98).

Esempio
Scomparto salamini: 12 euro al KG.

L’etichetta applicata ad ogni salamino avrà tutte le indicazioni previste dalla legge (compresa la dicitura: prodotto soggetto a calo di peso) ad eccezione del peso.

Alla cassa il prodotto verrà pesato dalla commessa e in questo modo il cliente pagherà sempre quello che effettivamente acquista.

…Decisamente il sistema “truffaldino” adottato da molti supermercati e descritto in questo articolo, consente, di fatto, notevoli introiti ai commercianti disonesti.

A conti fatti, però, considerate le sanzioni e quello che si rischia, … il gioco non vale sicuramente la candela!

Piero Nuciari

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