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Il controllo degli articoli pirotecnici venduti presso le attività commerciali

Ci stiamo velocemente avvicinando alla festività di Capodanno.
Come ogni anno, anche il 31 Dicembre 2023 ci saranno sicuramente feriti e, Dio non voglia, morti a causa di fuochi di artificio artigianali vietati oppure prodotti pirotecnici regolari ma  venduti abusivamente a minorenni.
E’ quindi della massima importanza effettuare sopralluoghi preventivi presso ogni tipo di attività commerciale dove sono disponibili questo genere di prodotti.
A prima vista il controllo potrebbe sembrare complesso; nella realtà con questo articolo spero di riuscire a dimostrare che questo genere di controlli è comunque abbastanza semplice.

La normativa di riferimento è il D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 avente come oggetto: “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

L’articolo 2 del Decreto Legislativo definisce articolo pirotecnico “qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute”.

Lo stesso articolo definisce come «fuoco d’artificio» “un articolo pirotecnico destinato a fini di svago”;

Gli «articoli pirotecnici teatrali» vengono invece definiti come: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi.

Con la suddetta normativa  l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici.

È da evidenziare il contenuto dell’art. 3 del citato Decreto Legislativo, individua tre macro aree ognuna delle quali è suddivisa in più categorie:

1)    la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;

2)    gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;

3)    gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.

Fuochi di artificio

Categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

Categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

Categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali”, e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Articoli pirotecnici teatrali

Categoria T1 : articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

Altri articoli pirotecnici

Categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto; fra essi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza;

Categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Quali prodotti si possono trovare sul mercato – Il marchio CE

L’art. 34, comma 4, del d.lgs. 123/2015 aveva previsto la decadenza, a far data dal 4 luglio 2017, della validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno ( art. 53 del T.U.L.P.S).

Conseguentemente, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE a garanzia della sicurezza del prodotto.


L’etichetta apposta sulle confezioni

L’articolo 8 del D.Lgs,  descrive in maniera dettagliata cosa deve contenere l’etichetta degli articoli pirotecnici, ovvero:
le informazioni sul fabbricante se residente nella UE (o fabbricante non residente in UE e importatore), il nome e il tipo di articolo pirotecnico, il numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti di età e le altre indicazioni per la vendita, la categoria pertinente (F1, F2, etc) e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi di artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza, il contenuto esplosivo netto (NEC).
E’ da evidenziare che se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della norma, “I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana”.

È pleonastico evidenziare che i prodotti privi delle indicazioni previste dalla norma in vigore, siano da considerarsi proibiti e quindi da sequestrare.


Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio

Come appena descritto, oltre alla  “Marcatura CE”, sui fuochi artificiali deve essere presente (stampata e ben visibile) la categoria di appartenenza del prodotto (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”). Queste indicazioni sono importanti perchè attestano il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti; conseguentemente; in base ad esse, è possibile  determinare chi li può acquistare ed utilizzare.

Infatti l’articolo 5 del D.Lgs 123/2015 stabilisce che i fuochi d’artificio o comunque i giochi pirici di cui sopra non possono essere ceduti a persone che non siano in possesso di determinati requisiti.

Nello specifico, la norma prevede che: “gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

  1. a) fuochi d’artificio

– di categoria FI a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

– di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

– di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;

  1. b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità”.

Dove si possono acquistare i fuochi d’artificio

a) Esercizi commerciali di “minuta vendita “muniti di licenza di PS in base all’art. 47 TULPS

(Nota: Gli “esercizi di minuta vendita” sono negozi o punti vendita che hanno ottenuto una licenza per la vendita al dettaglio di determinati prodotti)

Presso questi esercizi, muniti di licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S., il consumatore può acquistare i fuochi d’artificio appartenenti alle categorie “F1”, “F2” ed “F3”.

Il venditore è tenuto a verificare i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto e, con riferimento ai soli prodotti classificati “F3”, è tenuto ad annotarne gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S.

Negli esercizi di minuta vendita il pubblico indistinto può acquistare, altresì, anche altre tipologie di articoli recanti il marchio CE, purché NON professionali, e quindi appartenenti alle categorie “P1” e “T1”.

b) Esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di P.S. e presso aree pubbliche (c.d. ambulanti)

Presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.) e presso le rivendite ambulanti, è consentita la vendita di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1) articoli pirotecnici della categoria F1;
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:

-3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
– petardi
– petardi flash
– doppio petardo
– petardo saltellante
– loro batterie e combinazioni;

   3.2) artifici del tipo:
– sbruffo
– mini razzetto
– razzo
– candela romana
– tubi di lancio (tubi monogetto)
– loro batterie e combinazioni;

4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

(Nota 1: NEC è l’acronimo di “Net Explosive Content”, che si traduce in “Contenuto Esplosivo Netto”. Si riferisce alla quantità totale di materiale esplosivo contenuto in un articolo pirotecnico. Ad esempio, un dispositivo fumogeno può avere un NEC non superiore a 250 grammi. Questa misura è importante per la classificazione dei fuochi d’artificio e dei giocattoli pirici, poiché aiuta a determinare il livello di rischio associato all’articolo).

(Nota 2: tutte le informazioni sopra elencate (nomi, Nec, etc) sono presenti nelle confezioni per cui il controllo risulta essere abbastanza semplice)

 

 Gli articoli pirotecnici più comuni (Fonte: European standard)


Le sanzioni

L’articolo 33 del D.Lgs 123/2015 prevede sanzioni pesanti per i contravventori.

Nota: In questo articolo si riportano quelle relative a casistiche che si possono incontrare durante un sopralluogo annonario presso un generico esercizio di vicinato, mentre, per le altre, si rinvia il lettore al testo normativo.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.”

“2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d’artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.”

“8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.”

“10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell’etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.”

“11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 19, comma 6 (*), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.”

( *) È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato)

Riguardo alla marcatura CE, al fine di evitare che venga confusa con il “CE” di China Export, si consiglia di scaricare dal sito (www.pieronuciari.it), nella sezione “modelli da scaricare” un lucido che consente di identificare immediatamente se il marchio CE presente nella confezione si riferisce al marchio europeo oppure al marchio cinese.

Piero Nuciari

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