NewsPratica operativa

Il controllo dei compro oro

A causa della crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, i “compro oro” stanno spuntando come funghi in ogni città italiana, con i loro cartelli dorati, le vele pubblicitarie, i loro messaggi amichevoli, come se fossero pronti a regalare qualcosa ai clienti.

In realtà possono essere paragonati ai “Monatti” di manzoniana memoria, che, dietro compenso dei vivi, accettavano di portar via i morti.
E’ triste vedere anziani o madri di famiglia che entrano in quei negozi, portando a valutare o a vendere i loro gioielli: l’anello di fidanzamento, la catenina della nonna, etc. nella speranza di ricavarci abbastanza per pagare la bolletta del metano, l’affitto o i libri di scuola dei figli.
Quando si arriva a vendere i propri gioielli, che costituiscono, per la nostra cultura, il ricordo di affetti, di persone, di momenti belli che sono stati vissuti,  possiamo dire di essere arrivati a raschiare il fondo!
E’ triste. L’Italia sta diventando un Paese triste, per la crisi  economica e, soprattutto, a causa dei politici incapaci e corrotti che alle ultime elezioni gli italiani si sono scelti, fidandosi delle solite promesse da marinaio di chi prometteva loro risparmi e benessere.
I negozi del “Compro oro” sono il frutto dei tempi: quando l’economia andava bene se ne trovavano pochi, ora, invece, soprattutto nelle grandi città, aprono nuove sedi ogni giorno!

Per aprire questo genere di attività occorre essere in regola con i requisiti morali; tuttavia può capitare (e purtroppo è già capitato!) che qualcuno si possa affezionare così tanto al denaro da scegliere di incassarne di più di quello dovuto, manomettendo le bilance e truffando gli ignari clienti.

Tempo fa leggevo in internet che in una città italiana la polizia municipale – in borghese – aveva pesato un bracciale in metallo prezioso presso l’Ispettore metrico della Camera di Commercio, e poi lo aveva portato a valutare presso tutti i negozi del “Compro oro” cittadini, scoprendo che solo in quattro casi il peso accertato dalla bilancia del commerciante corrispondeva con quello “ufficiale” dell’Ispettore metrico. In pratica i vari compro oro avevano bilance non precise.

E’ bene sapere che le bilance degli esercizi commerciali, ogni 3 anni devono essere controllate per legge dall’Ispettore metrico della Camera di Commercio, che durante la verifica, testa gli apparecchi di misura con dei pesi campione in suo possesso, attaccando il bollino verde dell’avvenuto controllo solo se l’apparecchio risulta essere preciso entro una determinata tolleranza.

Scoprire, quindi, che alcune attività commerciali che trattano oro hanno pesate differenti, vuol dire che gli apparecchi sono predisposti, volontariamente o involontariamente, per la truffa.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo, prima di illustrare come si effettua il controllo, quali requisiti occorrono per aprire un’attività di “Compro oro”.

Le normative che disciplinano il commercio di oggetti preziosi, nuovi e usati, sono quattro:

1) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 intitolato “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” [TULPS].

2) Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 intitolato “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”.

3) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 intitolato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche.

4) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intitolato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” [meglio conosciuta come “normativa antiriciclaggio”].

Per svolgere l’attività di commercio di preziosi usati, ai sensi degli artt. 126 e 127 TULPS, l’esercente deve essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza, rilasciata dalla Questura competente per luogo, previa sussistenza dei “requisiti morali” in capo al legale rappresentante della società, ai soci e ai rappresentanti, e dei requisiti di sicurezza del negozio (vetri blindati antisfondamento, cassaforte, sistema di allarme,  telecamere di videosorveglianza).
Inoltre deve espletare tutte le incombenze amministrative, previste dalla normativa vigente, presso il Comune e la locale Camera di Commercio.

Il titolare del compro oro, per le disposizioni delle norme in vigore, è tenuto all’adempimento di precisi obblighi per lo svolgimento dell’attività di commercio di oggetti preziosi.

Deve infatti:
1) Identificazione del Cliente (mediante un documento di identità fornito di fotografia);
2) tenere aggiornato il registro delle operazioni giornaliere;
3) applicare il fermo cautelare per 10 giorni degli oggetti preziosi acquistati;
4) rispettare gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio(identificazione della clientela e registrazione e conservazione dei dati acquisiti riguardanti l’operazione effettuata; segnalazione di operazioni sospette all’Autorità competente e limitazione dell’uso del contante a € 999,99, pagando il resto in assegni tracciabili (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 meglio conosciuto come Decreto Salva Italia).
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Le potenziali truffe

Le potenziali truffe dei compro oro sono da ricondurre, esclusivamente, alla loro bilancia.

Esistono tre modi per alterare il peso di una bilancia:

1) decentrare la bolla agendo sui piedini dell’apparecchio (il peso viene falsato dal 10 al 15%). Questa è la truffa più comune: i commercianti, quando si contesta la bolla decentrata, cadono sempre dalle nuvole!

bilancia-orefice.jpg

Particolare della bolla
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La bolla può essere collocata di dietro, di fianco o sopra l’apparecchio e si centra ruotando i quattro piedini in senso orario o antiorario

2) inserire sotto i piatti un sottilissimo strato di gommapiuma (anche in questo caso il peso viene falsato del 10/15%)

3) se la bilancia utilizzata è quella tipica degli orefici, con i doppi piatti e i pesetti, dopo l’avvenuta visita periodica dell’ispettore metrico, i pesi vengono sostituiti con equivalenti limati che, inevitabilmente, faranno risultare più leggeri tutti gli oggetti pesati.

pesi_bilancia_51.jpg

Occorre evidenziare che le sanzioni previste dalla legge per coloro che venissero sorpresi ad agire in questo modo, sono veramente pesanti; tuttavia, considerato che l’ispettore metrico, nella migliore ipotesi, effettua il controllo presso l’attività una volta ogni tre anni e che, in genere le Forze dell’ordine non sono preparate nelle materie metriche, il commerciante disonesto potrebbe concludere che “il rischio vale la candela” e scegliere di truffare i consumatori.

Le sanzioni

Mancata presentazione degli strumenti per la pesatura alla revisione periodica (bollino verde)

 bollino-verde-verifica-periodica.jpg

Normativa applicabile:
Art. 13 del D.Lgs. 29/12/1992, n. 517

Sanzione
Da € 516,00 a  € 1549,00
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)  € 516,33
I proventi competono allo Stato tramite il Concessionario del servizio di Riscossione Tributi

Autorità competente per il ricorso: Dirigente dell’ufficio preposto presso la Camera di Commercio

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Frode in commercio
Art. 515 del codice penale (bolla decentrata, gommapiuma sotto i piatti)

Sanzione penale : reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00
Sanzioni accessorie : nessuna

Atti da redigere :
– Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
– Annotazione attività di indagine
– Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni, comunicazione di reato
Note:
Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

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Vendita al minuto con strumenti metrici collocati irregolarmente
Art. 2, comma 1, e art. 5, comma 1, della legge n. 441/1981

Effettuava la vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso utilizzandouno strumento metrico che non consentiva la visualizzazione diretta e per la suacollocazione immediata del peso netto della merce in modo agevole per l’acquirentein quanto (specificare)
Sanzione pecuniaria : da € 154,00 a € 516,00 pagamento in misura ridotta € 172,00
Sanzioni accessorie : nessuna

Atti da redigere :
– Verbale di ispezione (art. 13 legge n. 689/1981)
– Verbale di accertata violazione

Note:
a) Se la non agevole visualizzazione del peso netto della merce è causata da una cattiva collocazione dello strumento metrico, intimare nel verbale al commerciante di provvedere a rimuovere l’ostacolo alla visualizzazione, qualora invece l’impedimento derivi dalle caratteristiche dello strumento eventualmente procedere al sequestro cautelare dello stesso.

b) Lo strumento metrico deve essere collocato in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

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Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Art. 472 del codice penale
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi (sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981) o con la multa fino a euro 516,00 (importo incrementato ex art. 113, comma 1, legge 689/1981).

La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (art. 2, legge 26 gennaio 1983, n. 18 in tema di reati tributari modificato dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Istituti processuali :
– Competenza : Tribunale Monocratico
– Procedibilità : ufficio
– Arresto : non consentito
– Fermo : non consentito
– Citazione : diretta a giudizio ovvero decreto penale di condanna (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni)

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Detenzione e uso di misure e pesi illegali

Art. 692 del codice penale e art. 55 del d.lgs. n. 507/1999

Per avere, nell’esercizio dell’attività commerciale (o in uno spaccio aperto al pubblico),detenuto misure (o pesi) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero per aver usato misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge.

Sanzione pecuniaria : da € 103,00 a € 619,00 pagamento in misura ridotta € 206,00
Sanzioni accessorie : procedere al sequestro cautelare della merce ai sensi dell’art.13 della legge 689/1981 per confisca (art. 20, comma 4, della legge n. 689/1981)

A tti da redigere:
– Verbale di ispezione (art. 13 legge 689/1981)
– Verbale di accertata violazione
– Verbale di sequestro cautelare
– Verbale di affidamento in custodia
– Rapporto alla C.C.I.A.A.

Note:
Se il colpevole ha già riportato condanna per delitti contro il patrimonio (artt. 624-648 c.p.) o la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio (artt. 499-517 c.p.), o per altri della stessa indole (101 c.p.) può essere sottoposto alla libertà vigilata.

Piero Nuciari


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