Pratica operativa

Il controllo dei prodotti ortofrutticoli irradiati


Durante i sopralluoghi commerciali presso le attività del settore alimentare, un controllo che non viene mai effettuato (o  raramente) è quello di verificare se i prodotti ortofrutticoli venduti sono irradiati e se questa circostanza è indicata nel cartellino contenente il prezzo per unità di misura e le classiche informazioni previste dal D.Lgs. n. 306/02 (origine, varietà, categoria, etc).

Prima di indicare la normativa che disciplina la materia, è il caso di chiarire sommariamente in cosa consiste questa procedura, a cosa serve e quali sono i prodotti alimentari che la subiscono.

L’irradiazione alimentare fu utilizzata per la prima volta nel 1943, negli USA, per sterilizzare gli hamburger.
In pratica, gli alimenti  vengono irradiati ponendoli su un nastro trasportatore e fatti passare sotto un fascio di radiazioni sprigionate da cobalto 60 o da un generatore di elettroni.
Questa procedura permette l’eliminazione dei batteri e di alcuni microrganismi che spesso sono fautori di svariate tossinfezioni alimentari; inoltre (e questo, ad avviso di chi scrive, è il vero motivo) ritarda sia la  maturazione che la germogliazione degli alimenti, aumentandone conseguentemente la conservazione.

In base alle normative europee e nazionali in vigore, l’irradiazione può essere usata per patate, cipolle, agli, cacao, caffè, erbe aromatiche, spezie, e per l’eliminazione di particolari batteri che provocano il rapido deterioramento organolettico di alcuni cibi delicati come frutti di mare freschi, frutta a polpa tenera, etc., ma non è utilizzabile per tutti gli alimenti  visto che può causare variazioni di colore o di sapore che renderebbero i cibi invendibili.
Nonostante che gli inventori di questo procedimento (gli americani) sostengano il contrario (per tutelare evidenti interessi economici) in base al dosaggio delle radiazioni si evidenzia una  perdita più o meno marcata di determinate componenti nutrizionali (soprattutto vitamine).
Sulla sicurezza e sul fatto che gli alimenti possano diventare radiattivi sono stati scritti fiumi di inchiostro, senza però giungere a nessuna certezza: la lobby degli industriali del nucleare, sostenendo l’innocuità di questa procedura, sta addirittura  premendo a livello di WTO/OMC e di FAO, al fine di riaprire  la questione della massima dose consentita; nell’altro versante, gli ecologisti sostengono che i governi e l’industria agroalimentare stanno mettendo a rischio

la salute pubblica, visto che sono stati riscontrati parecchi problemi a livello fisico sugli animali alimentati con mangimi irraggiati.
Comunque l’unico dato certo è che l’irraggiamento distrugge le vitamine A, C ed E, ed il complesso delle vitamine B degli alimenti trattati, causando una consistente perdita nutrizionale che alla lunga potrebbe ripercuotersi  sulla salute dei cittadini.

A livello Europeo, la Commissione “Codex Alimentarius” e le altre autorità deputate al controllo in ambito alimentare hanno disciplinato e approvato l’irradiazione di più di 60 prodotti alimentari.
Sull’argomento sono state emanate due direttive: la direttiva 1999/2/CE e la direttiva 1999/3/CE relative all’irradiamento degli alimenti e dei loro ingredienti, entrate in vigore il 20 settembre 2000.

La direttiva 1999/2/CE, che sancisce le norme applicate ad alimenti e ingredienti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti, disciplina anche gli aspetti legati alla commercializzazione, all’etichettatura (che deve indicare chiaramente se l’alimento è stato trattato), l’importazione e i diversi controlli obbligatori su questi alimenti.

Nota
Sul piano internazionale questo trattamento è utilizzato sui prodotti a base di carne di pollo per combattere e eliminare la Salmonella ed altri microrganismi patogeni per l’uomo.
Negli USA l’irradiazione viene utilizzata anche sulla carne rossa al fine di prevenire la tossinfezione da Escherichia coli.

In Italia la disciplina è regolamentata dal DM 30/08/1973 (che permette l’uso delle radiazioni gamma per bloccare la germinazione) e dal Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94

“Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”.
La prima normativa prevede, all’art. 6,  l’obbligo di inserire nella confezione – che dovrà essere sigillata mediante piombatura o altro dispositivo non manomissibile – la dicitura “patate (o cipolle o agli) irradiate a scopo antigermogliativo”; mentre il secondo provvedimento, riguardante erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali,  prevede,  all’art. 13, l’obbligo per i commercianti di riportare la dicitura “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, anche nel caso di vendita ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 109/92.

Nota
I prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 109 del 1992, se irradiati, devono riportare, oltre alle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, anche l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento.

Considerato che alcuni prodotti irradiati come patate, cipolle, agli ed erbe aromatiche, originariamente confezionati, vengono molto spesso venduti sfusi, per prassi consolidata e nonostante l’esplicito divieto della normativa sopra citata, occorre tener presente che l’indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei documenti che li accompagnano e sui cartellini posti sui banchi di vendita.
Per quanto sopra, durante il controllo, è bene chiedere al commerciante di poter visionare il magazzino alla ricerca di altri contenitori dello stesso prodotto, per verificare il contenuto delle etichette apposte.
Nel caso in cui le suddette confezioni dovessero contenere la dicitura “irradiato” o  “trattato con radiazioni ionizzanti” oppure “patate (o cipolle o agli) irradiate a scopo antigermogliativo”, l’alimentarista è sanzionabile in base all’art.18 del D.Lgs. 109/92.

 

                                                                                                             Piero Nuciari

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 Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94

“Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti”


Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la produzione, la commercializzazione e l’importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, di seguito denominati “prodotti alimentari”, trattati con radiazioni ionizzanti.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e, in particolare, il divieto di cui all’articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere materie radioattive, anche mediante attivazione, ai prodotti alimentari, il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da strumenti di misura o di controllo purchè la dose assorbita non sia superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano neutroni a 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi;
b) ai prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano, sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.

Art. 2
(Condizioni del trattamento)

1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti può essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni elencate nell’allegato II e nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato I.

2. Il trattamento di cui al comma 1 esclude il ricorso combinato ad un processo chimico avente uno scopo identico a quello di detto trattamento.

3. Il trattamento di cui al comma 1 può essere effettuato soltanato negli impianti autorizzati di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le norme di buona tecnica indicate all’articolo 7, comma 1.

Art. 3
(Prodotti alimentari ammessi al trattamento)

1. I prodotti alimentari che possono essere sottoposti al trattamento di cui all’articolo 2 sono quelli indicati nell’allegato IV, fatto salvo quanto previsto all’articolo 18.

Art. 4
(Dosi di trattamento)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, la dose globale media di irradiazione assorbita da un prodotto alimentare deve essere calcolata come indicato nell’allegato III.

2. Il valore massimo della dose globale media di irradiazione assorbita dai prodotti alimentari di cui all’articolo 3 non può superare il livello indicato, per ciascun prodotto, nell’allegato IV e nelle autorizzazioni previste ai sensi dell’articolo 18.

3. Il valore massimo di cui al comma 2 può essere somministrato in modo frazionato.

Art. 5
(Requisiti igienici)

1. I prodotti alimentari da sottoporre al trattamento con radiazioni ionizzanti devono trovarsi all’atto del trattamento in adeguate condizioni di salubrità.

Art. 6
(Provvedimenti autorizzativi)

1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 2, comma 1, deve avvenire in impianti muniti di entrambi i seguenti provvedimento autorizzativi:
a) nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni;
b) autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 7
(Nulla osta all’impiego)

1. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), gli impianti destinati al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, anche le norme internazionali di buona tecnica per l’impiego degli impianti di irradiazione utilizzati nel trattamento degli alimenti raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius di cui al vol. I A della FAO/WHO/CAC, nonchè le disposizioni comunitarie adottate in materia.

2. La domanda per il rilascio del nulla osta all’impiego deve contenere, in aggiunta ai dati richiesti sulla base degli articoli 27 e 152-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le informazioni indicate nell’allegato V.

3. Il nulla osta all’impiego indica fra l’altro:
a) il prodotto o i prodotti alimentari ammessi che possono essere trattati nell’impianto;
b) il tipo di sorgente di radiazione ionizzante utilizzata per il trattamento, l’attività massima della sorgente nel caso di materie radioattive, o, nel caso degli acceleratori, l’energia massima;
c) le prescrizioni attinenti le modalità con cui deve essere condotto il trattamento.

Art. 8
(Autorizzazione sanitaria al trattamento)

1. Ai fini del presente decreto, il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), per il trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti, è subordinato:
a) al possesso del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) alla designazione di un responsabile dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti; con la designazione devono essere indicate le modalità con le quali, ai fini suddetti, il titolare dell’autorizzazione garantisce le competenze tecniche specifiche di cui al comma 2, e, in particolare, le modalità con le quali garantisce che le competenze tecniche specifiche di cui il responsabile intende avvalersi siano poste e mantenute nella disponibilità dello stesso;
c) alla dichiarazione di accettazione, da parte del responsabile, dell’incarico, nonchè delle modalità di cui alla lettera b).

2. Al fine di garantire l’osservanza di tutte le condizioni necessarie per la corretta applicazione del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti, il responsabile di cui al comma 1, lettera b), deve disporre, in proprio o mediante altri soggetti o strutture di cui può avvalersi, di adeguate competenze tecniche specifiche che riguardino:
a) il funzionamento dell’impianto per quanto riguarda gli aspetti connessi al trattamento stesso e, in particolare, programmazione, dosimetria, esecuzione e controllo;
b) l’igiene e la tecnologia alimentare relativamente ai prodotti oggetto del trattamento.

3. L’efficacia dell’autorizzazione sanitaria è sospesa per tutto il periodo in cui non è assicurata, per qualsiasi motivo, la responsabilità dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del trattamento dei prodotti con radiazioni ionizzanti.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria, nella relativa domanda devono essere forniti gli elementi seguenti:
a) le informazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, o di quelle previste da disposizioni specifiche;
b) le informazioni di cui all’allegato V;
c) il tipo di sorgente che si intende utilizzare e le relative condizioni di trattamento;
d) copia del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
e) la designazione del responsabile secondo quanto indicato al comma 1, lettera b);
f) la dichiarazione dell’accettazione, da parte del responsabile, dell’incarico, nonchè delle modalità di cui al comma 1, lettera b).

5. L’autorizzazione sanitaria indica, fra l’altro, le eventuali prescrizioni di natura igienico-sanitaria riguardanti lo stabilimento, i prodotti ivi trattati e le modalità del trattamento, che non devono comportare, in ogni caso, modificazioni della struttura dell’impianto o del trattamento oggetto del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); copia del nulla osta è allegata all’autorizzazione e ne costituisce parte integrante.

6. Ogni provvedimento di sospensione o di revoca del nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), determina la sospensione o la revoca dell’autorizzazione sanitaria.

7. Se il nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è oggetto di modificazioni, l’autorizzazione sanitaria corrispondente non è più valida e deve essere rinnovata.

Art. 9
(Comunicazioni riguardanti il responsabile)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, il titolare dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve comunicare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione:
a) la cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico del responsabile di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), compresa la rinuncia dell’accettazione dell’incarico da parte dello stesso;
b) la designazione del nuovo responsabile con allegata la dichiarazione dell’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
c) la modificazione delle modalità previste all’articolo 8, comma 1, lettera b), controfirmate dal responsabile per accettazione.

2. L’efficacia dell’autorizzazione sanitaria è sospesa sino all’accettazione, da parte del responsabile, dell’incarico e delle modalità di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 10
(Comunicazioni fra amministratori)

1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), invia al Ministero della sanità copia dell’autorizzazione stessa, nonchè ogni provvedimento di sospensione, di revoca o di modifica dell’autorizzazione adottato; analoga comunicazione è inviata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ovvero al prefetto, competenti al rilascio del relativo nulla osta all’impiego di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), nonchè alla regione o provincia autonoma interessata.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o il prefetto che hanno rilasciato il nulla osta comunicano all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sanitaria i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica del nulla osta stesso da essi adottati; analoga comunicazione è inviata al Ministero della sanità, qualora non partecipante al concerto nell’emanazione dei provvedimenti, nonchè alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 11
(Attribuzione del numero all’impianto)

1. Il Ministero della sanità attribuisce un numero di riferimento all’impianto relativo all’autorizzazione sanitaria ricevuta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, e ne dà comunicazione all’autorità competente che l’ha rilasciata, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ovvero al prefetto, che hanno rilasciato il relativo nulla osta di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), nonchè alla regione o provincia autonoma interessata.

2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea il nome, l’indirizzo, il numero di riferimento dell’impianto e invia copia dell’autorizzazione, nonchè di tutti i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica dell’autorizzazione stessa.

Art. 12
(Registri)

1. Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, devono tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un registro in cui vengono indicati, per ogni lotto di prodotto alimentare trattato:
a) la natura e la quantità dei prodotti alimentari irradiati;
b) il numero di lotto;
c) il richiedente del trattamento di irradiazione;
d) il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
e) la data dell’irradiazione;
f) i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
g) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all’allegato III, i controlli dosimetrici effettuati e i risultati ottenuti precisando, in particolare, i valori minimo e massimo della dose assorbita e il tipo di radiazione ionizzante;
h) il riferimento alle misurazioni di dose effettuate, prima dell’irradiazione, in sede di validazione del processo di trattamento di ciascun lotto.

2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

Art. 13
(Etichettatura)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare la dicitura “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, anche nel caso di vendita ai sensi degli articoli 16 e 17 dello stesso decreto legislativo.

2. L’indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei documenti che accompagnano o che si riferiscono ai prodotti alimentari irradiati.

3. La deroga prevista dall’articolo 5, comma 12, lettera a), del citato decreto legislativo n. 109 del 1992, non si applica ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti.

4. I prodotti alimentari di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 109 del 1992, qualora irradiati, devono riportare, oltre alle indicazioni di cui ai commi 1 e 2, anche l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento.

Art. 14
(Importazione da Paesi terzi)

1. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati soltanto se:
a) soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle stabilite dal presente decreto legislativo;
b) sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e l’indirizzo dell’impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all’articolo 12, comma 1;
c) sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità europea e figurante nell’elenco degli impianti riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.

Art. 15
(Contenitori)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, si applicano ai materiali utilizzati per contenere i prodotti alimentari sottoposti a radiazioni ionizzanti, anche dopo l’effettuazione del trattamento stesso.

Art. 16
(Misure restrittive)

Il Ministero della sanità, se dispone di elementi che provano che il trattamento con radiazioni ionizzanti di taluni prodotti alimentari costituisce un pericolo per la salute umana, anche se sono rispettate le disposizioni dei presente decreto o le disposizioni specifiche comunitarie, può adottare misure temporanee di sospensione totale o di limitazione della produzione, della commercializzazione e dell’importazione di tali prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti. I provvedimenti adottati sono comunicati immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.

Art. 17
(Controlli ufficiali)

1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, e successive modifiche, comunicano al Ministero della sanità i risultati dei controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate, sia presso gli impianti di cui all’articolo 6, comma 1, che nella fase di commercializzazione dei prodotti trattati con radiazioni ionizzanti; analoga comunicazione viene inviata alla regione o provincia autonoma interessata.

2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti sono individuati dall’Istituto superiore di sanità conformemente ai criteri di valutazione di cui all’allegato VI; tali metodi devono essere validati o normalizzati, qualora non lo siano già stati, entro il 1° gennaio 2003.

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea i metodi di cui al comma 2, nonché, annualmente, i dati relativi ai controlli di cui al comma 1.

Art. 18
(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dell’elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, continua ad avere validità l’autorizzazione al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle dosi individuate all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dell’11 ottobre 1973, e delle disposizioni del presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dell’elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, può essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che:
a) il trattamento dei prodotti alimentari abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato scientifico dell’alimentazione umana;
b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori limite raccomandati dal Comitato scientifico dell’alimentazione umana;
c) il trattamento con radiazioni ionizzanti e l’immissione sul mercato siano effettuati in conformità al presente decreto.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, indica i prodotti alimentari che, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono essere ammessi transitoriamente al trattamento con radiazioni ionizzanti.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le autorizzazioni previste ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative condizioni.

5. La commercializzazione dei prodotti alimentari, già trattati con radiazioni ionizzanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle disposizioni dello stesso decreto, è consentita fino al 20 marzo 2001.

Art. 19
(Sanzioni)

1. Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 140, comma 1, dei citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. La stessa pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti effettuato senza l’autorizzazione sanitaria prevista dall’articolo 8, ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo la revoca dell’autorizzazione stessa, nonché alla violazione delle disposizioni dell’articolo 14 in tema di importazione da Paesi terzi.

2. La violazione degli obblighi di comunicazione dì cui all’articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. La violazione degli obblighi di tenuta e di conservazione del registro di cui all’articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Art. 20
(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, ai fini del presente decreto le spese relative alle istruttorie finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 6, comma 1, e alle istruttorie concernenti le eventuali modifiche, sospensioni, revoche e rinnovi dei provvedimenti stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base dei costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con uno o più decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività di cui al comma 1 da effettuarsi da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. E’ abrogato il decreto del Ministro della sanità 18 luglio 1996, n. 454.

 

(Articolo 2)

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI CON RADIAZIONI IONIZZANTI

1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti può essere autorizzato soltanto se:
a) esistono ragionevoli motivi tecnologici che la richiedono;
b) non presenta rischi per la salute ed è effettuata conformemente alle condizioni proposte;
c) è a beneficio del consumatore;
d) non viene impiegata quale sostituto di procedimenti igienici e sanitari degli adeguati procedimenti di fabbricazione o dei procedimenti agricoli.

2. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti può servire soltanto per:
a) ridurre le ripercussioni delle malattie di origine alimentare distruggendo gli organismi patogeni;
b) ridurre il deterioramento dei prodotti alimentari ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi che ne sono responsabili;
c) ridurre le perdite di prodotti per maturazione, crescita o germinazione precoci;
d) disinfestare i prodotti alimentari dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.

 

(Articolo 2)

ALLEGATO II

SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

1. 1 prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:
a) raggi gamma emessi da radionuclidi °Co o 1 3 Cs;
b) raggi X emessi da macchine radiogene funzionanti ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV;
c) elettroni emessi da macchine radiogene funzionanti ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 10 MeV.

 

 

(Articolo 3)

ALLEGATO IV

PRODOTTI ALIMENTARI CHE POSSONO ESSERE TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI E DOSI MASSIME DI IRRADIAZIONE

_________________________________________________________________

Categoria di prodotti alimentari

Valore massimo della dose globale media assorbita di irradiazione (kGy)

_________________________________________________________________

Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali

10

 

(Articolo 7)

ALLEGATO V

INFORMAZIONI E INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DELL’IMPIANTO

1 Prodotti alimentari che si intende assoggettare al trattamento con radiazioni ionizzanti e loro caratteristiche chimico-fisiche.

2. Tipo di materiale utilizzato per contenere i prodotti alimentari da sottoporre al trattamento con radiazioni ionizzanti, con la dichiarazione di accertata conformità dei contenitori stessi alle disposizioni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, anche dopo il trattamento con radiazioni ionizzanti.

3. Descrizione dettagliata delle modalità con cui si intende effettuare il trattamento con radiazioni ionizzanti, caratteristiche geometriche del sistema sorgente-prodotto, caratteristiche dei sistema di movimentazione dei prodotto, tempi di permanenza sotto irraggiamento.

4. Descrizione dei sistemi di valutazione della dose assorbita, sia in aria che nel prodotto, specificando le modalità di utilizzo nell’impianto, la riferibilità a standard primari, l’incertezza associata alla valutazione di dose assorbita.

5. Modalità con cui si intende assicurare la corretta selezione e registrazione dei parametri di irraggiamento del prodotto.

6. Modalità con cui si intende assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato III, punto 2, nonchè di quelle di buona tecnica raccomandate dal Comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius di cui all’articolo 7, comma 1.

 

(Articolo 17)

ALLEGATO VI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI METODI DI ANALISI

1. I metodi di analisi da adottare conformemente alle disposizioni del presente decreto devono essere esaminati tenendo conto dei seguenti criteri:
a) specificità;
b) esattezza;
c) precisione; ripetibilità nello stesso laboratorio e riproducibilità nel tempo nello stesso laboratorio o in laboratori differenti; variabilità;
d) limite di rivelazione;
e) sensibilità;
f) praticabilità e applicabilità;
g) altri criteri applicabili in base alle necessità.

2. 1 valori relativi alla precisione di cui al punto 1, lettera c), saranno dedotti da una prova collettiva effettuata conformemente a protocolli ammessi sul piano internazionale per questo tipo di prove, quali ad esempio “Precisione dei metodi di prova” pubblicato dall’organizzazione internazionale per la normalizzazione, ISO 5725/1981. I valori rispettivi della ripetibilità e della riproducibilità saranno espressi sotto una forma riconosciuta sul piano internazionale, quali ad esempio intervalli di affidabilità del 95%, quali sono definiti nella norma ISO 5725/1981. I risultati della prova collettiva saranno pubblicati o saranno accessibili senza restrizioni.

 

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D.M. 30 agosto 1973

Autorizzazione al trattamento mediante radiazioni gamma, a scopo antigermogliativo, di patate, cipolle ed agli

 

1. Sono consentite la detenzione, la messa in commercio e la vendita di patate, cipolle ed agli sottoposti, a scopo antigermogliativo, a trattamento con radiazioni gamma.

 

2. Per il trattamento di cui all’articolo precedente, è consentito l’impiego di sorgenti sigillate costituite esclusivamente da cobalto 60 o cesio 137.

La dose di radiazione assorbita da patate, cipolle ed agli deve essere non superiore a 15000 rads e non inferiore a 7500 rads.

 

3. Le patate, cipolle ed agli, di cui all’art. 1 non devono subire alcun trattamento chimico né prima né dopo la irradiazione.

 

4. Il trattamento a scopo antigermogliativo con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli, dovrà avvenire esclusivamente presso gli impianti preventivamente autorizzati ai sensi e per effetti dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e con il rispetto di ogni altra disposizione, per quanto applicabile, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica succitato.

 

5. Fatte salve le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, al C.N.E.N., l’autorità sanitaria esercita il controllo sulla conformità dei singoli trattamenti alle condizioni ed ai limiti previsti all’art. 2.

L’Istituto superiore di sanità accerta la validità e la rispondenza dei metodi di dosimetria da impiegarsi.

 

6. Patate, cipolle ed agli sottoposti al trattamentomento con radiazioni gamma a scopo antigermogliativo dovranno essere commerciati e posti in vendita in confezioni sigillate mediante piombatura od altro dispositivo non manomissibile, che chiaramente rechi impressa in maniera indelebile ed indeformabile una dicitura convenzionale che permetta di identificare gli impianti di irradiazione.

Tale dicitura dovrà essere approvata e riportata nel decreto di autorizzazione di cui all’art. 4.

Sulle confezioni, oltre alle prescrizioni di cui all’art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà essere posta la dicitura «Patate (o cipolle o agli) irradiate a scopo antigermogliativo>>, in caratteri di stampa chiaramente visibile ed indelebili.

 

7. Le patate, cipolle ed agli di importazione, sottoposti al trattamento con irradiazioni gamma a scopo antigermogliativo, devono rispondere ai requisiti previsti dal presente decreto sia per il trattamento subito che per le confezioni.

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