Il controllo del peso dei prodotti preconfezionati
Negli ultimi tempi, diversi colleghi mi hanno segnalato che nei reparti dell’ortofrutta di molti supermercati le confezioni poste in vendita contenenti legumi, cereali, funghi secchi, ortaggi, etc, spesso recano un peso dichiarato che non corrisponde a quello effettivo.
A volte il prodotto pesa 100-150 g in più, ma molto spesso pesa diversi grammi in meno.
Viene a questo punto spontaneo chiedersi se il fatto di trovare all’interno di una confezione un quantitativo di prodotto inferiore a quanto dichiarato in etichetta costituisca sempre frode in commercio.
La norma che sanziona questo tipo di condotta è l’art 515 del Codice Penale che testualmente recita:
“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.”
Leggendo attentamente l’articolo non si può non notare che tra le cause di frode nell’esercizio del commercio si parla, tra l’altro, di “quantità diversa da quella dichiarata o pattuita”; ad una lettura superficiale i due termini utilizzati potrebbero equipararsi, ma nella realtà occorre fare molta attenzione perché, di fatto, evocano situazioni e considerazioni differenti.
Per prima cosa occorre fare una distinzione tra prodotti preincartati e prodotti preconfezionati (o preimballati).
I prodotti preincartati
Come tutti sapranno, il supermercato o il piccolo esercizio alimentare- possono rifornirsi di prodotti interi (per esempio salumi), per poi tagliarli, confezionare le porzioni e venderle al consumatore.
In questo caso, le confezioni vengono definite “preincartati” e, per legge, debbono riportare la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti (se necessario*), mentre la data di confezionamento e/o quella di scadenza sono facoltative **
E’ da evidenziare che il preincarto può essere realizzato solo dal venditore nel suo esercizio e non può essere realizzato da aziende commerciali che hanno più punti di vendita, se non nel punto di vendita specifico.
Gli obblighi di etichettatura che gravano sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/92.
Nulla vieta tuttavia all’esercente di indicare tutte le menzioni obbligatorie sui propri prodotti.
* N.B. (1)
Qualora sia realizzato alla presenza dell’acquirente, il preincartato può anche non riportare alcuna indicazione, in quanto l’acquirente riceve le informazioni prescritte direttamente attraverso il cartello e, per quanto riguarda la quantità, dalla lettura della bilancia.
Se poi lo stesso è esposto per vendita a libero servizio, in quanto realizzato in assenza dell’acquirente, sull’involucro devono figurare le indicazioni prescritte dall’articolo 16, qualora non riportate sul cartello. Infatti, se sul cartello figurano già la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti dove previsto, il prezzo unitario, nonché eventuali altre indicazioni previste per casi specifici , non rimane che riportare sul preincarto la quantità netta ed il prezzo di vendita.
**N.B. (2)
Sempre a proposito dell’annoso problema del preincartato, si riporta una interessante nota dell’Unione Nazionale Consumatori, del 14 Gennaio 2003:
” Con il termine “preincartato” si intende un alimento confezionato nel punto di vendita (in pratica nei supermercati); secondo il decreto legislativo n. 109/1992 questi prodotti non devono riportare sull’etichetta la data di scadenza, obbligatoria invece per i prodotti “preconfezionati” dal produttore. L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che il prodotto “preincartato” non è previsto dalle norme comunitarie; nella circolare del ministero dell’Industria n. 165/2000 si legge che la definizione è stata introdotta in Italia “allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all’attività di confezionamento negli esercizi di vendita per la consegna diretta all’acquirente o per la vendita a libero servizio”. Dalla stessa circolare – che anticipa alcune novità contenute nel decreto legislativo che introdurrà il “testo unico” sull’etichettatura alimentare, in attuazione della Direttiva 2000/13/CE – non emerge alcuna modifica della disciplina del prodotto “preincartato”, anzi si ribadisce che non viene considerato prodotto “preconfezionato” anche se è ermeticamente chiuso e sigillato, quindi non deve riportare la data di scadenza in quanto non prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/1992. L’Unione Nazionale Consumatori considera quella del prodotto “preincartato” una “stranezza normativa” e cita la sentenza n. 13412/2002 della Corte di Cassazione, con cui è stata confermata la sanzione che l’UPICA di Lodi aveva inflitto ad un ipermercato che vendeva carne macinata confezionata presso lo stesso punto di vendita in vassoi ricoperti da pellicola trasparente. Si trattava quindi di un prodotto “preincartato” e non riportava la data di scadenza, ma l’UPICA aveva inflitto ugualmente la multa. La sanzione era stata impugnata dall’ipermercato ed è arrivata fino alla Corte di cassazione, che l’ha confermata, sostenendo che la differenza tra prodotto alimentare preconfezionato e preincartato, ai fini dei conseguenti obblighi di etichettatura, va individuata in relazione alle caratteristiche dell’imballaggio e non in ragione del luogo (punto di vendita) nel quale avviene il confezionamento. Ora, secondo l’Unione Nazionale Consumatori, l’emanando “testo unico” sull’etichettatura alimentare non potrà ignorare la sentenza, ma la definizione di prodotto “preincartato” si è complicata.”
I prodotti preconfezionati
Gli imballaggi preconfezionati, ovvero gli imballaggi preparati in precedenza e il loro contenuto, devono indicare sull’etichetta, in maniera armonizzata, la massa o il volume che essi contengono, tenendo conto di alcune condizioni metrologiche. Se il prodotto preconfezionato viene certificato conforme, vi figura il marchio «CEE» apposto sull’etichetta.
In particolare gli imballaggi preconfezionati e i prodotti preimballati devono indicare sull’etichetta una serie di informazioni all’attenzione dei consumatori: il produttore o chi confeziona il prodotto è tenuto a indicare la massa o il volume contenuto, tenendo conto degli errori massimi di misurazione consentiti.
Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal confezionatore.
Fatte queste precisazioni possiamo passare al caso specifico.
Nell’ipotesi in cui il prodotto acquistato, avente un peso non rispondente a quello pattuito in fase di acquisto, è un “preincartato” si può parlare tranquillamente di “frode in commercio”, visto che al cliente viene fornito un prodotto la cui quantità è diversa (inferiore) da quella pattuita a fronte del pagamento dell’equivalente della quantità richiesta e non fornita. .
Le cause della frode possono essere molteplici, dalle bilance mal funzionanti, con la bolla non centrata, al piatto spostato (non in piano) alla precisa volontà del commerciante di raggirare il cliente.
E’ comunque da evidenziare che è difficile accorgersi dell’inganno (difficilmente un consumatore va in giro con una bilancia personale) e che ogni “contestazione” deve essere fatta “sul posto” con tutte le difficoltà che è facile immaginare.
A tal proposito la normativa metrica in vigore nel nostro Paese è da considerarsi come una delle più restrittive in ambito europeo proprio perché il nostro legislatore, da decenni, ha inteso tutelare i consumatori da questo genere di abusi.
La legge 441/81, meglio conosciuta come “legge del peso netto”, ha infatti disciplinato la materia stabilendo delle regole ben precise, come, appunto, l’obbligo di vendere i prodotti “a peso netto” (art. 1) con il “display” della bilancia ben visibile (art. 2).
Nonostante questo, però, capita ancora di incontrare il commerciante “furbo” che, volutamente, non rispetta queste norme per un vantaggio economico personale.
In questi casi, a mio avviso, la denuncia per “frode in commercio” è inevitabile.
Per i prodotti preconfezionati, cioè quelli costituiti da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita al fine di impedire che il contenuto possa essere modificato e/o contaminato senza che la confezione sia aperta o alterata, il discorso è differente.
Per questo genere di prodotti è importante evidenziare che la quantità indicata sulla confezione (*) è la “quantità nominale” che non corrisponde al “peso netto”, nonostante che i fabbricanti si ostinino a chiamarlo in questo modo.
(*) A tal proposito si veda il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 (Attuazione della direttiva (CEE) numero 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati)
Per la normativa in vigore la “quantità nominale” è la quantità che si ritiene debba essere contenuta in una confezione.
Per meglio capire questo concetto occorre tenere presente che nella fase di confezionamento di un prodotto, il suo dosaggio avviene mediante sistemi di riempimento e/o pesatura automatici che nonostante la tecnologia odierna non sono comunque perfetti, visto che vengono influenzati da molteplici fattori, come le caratteristiche del prodotto, le oscillazioni degli impianti di dosaggio e pesatura, etc, che faranno sì che all’uscita dall’impianto, nonostante il peso impostato dal fabbricante, ci saranno confezioni più pesanti o “leggere” rispetto al peso prestabilito.
Sulle confezioni ortofrutticole, come accennato all’inizio, il problema appena descritto viene spesso aggirato aggiungendo una certa quantità di prodotto, facendo in modo che alla fine questo pesi una certa quantità di grammi in più di quanto dichiarato nella confezione.
Anche se è un metodo per certi versi anti-economico per il produttore, viene spesso adottato pur di velocizzare la produzione delle confezioni.
Dall’altro versante è comunque da precisare che non tutti si comportano allo stesso modo e a volte capita di trovare confezioni con un peso inferiore da quello dichiarato.
Per trovare un equilibrio tra le esigenze dei produttori e quelle dei consumatori, occorre prendere in considerazione i contenuti del DM 27/02/79 , avente come oggetto “ Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978 n. 690”, la stessa Legge 690/78 (Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati) e il DPR 26 Maggio 1980, n. 391 (Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E).
Occorre inoltre fare “un distinguo” tra le normative che disciplinano i preimballaggi con marchio CEE (cioè quelli che a fianco della Quantità Nominale riportano la < ℮ >) e quelli privi di tale marchio.
L’art 2 di tale Decreto Ministeriale 27/02/79 stabilisce le modalità di utilizzo della lettera < ℮ > che troviamo scritta su tutti i prodotti preconfezionati di fianco alla “quantità nominale”.
L’articolo prevede che:
“Il marchi CEE con cui i fabbricanti devono contrassegnare, ai sensi dell’art. 3 della legge 690, i preimballaggi di propria produzione per essere considerati CEE, è costituito dalla lettera minuscola < ℮ >, avente altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell’allegato I al decreto ministeriale 5 agosto 1976.”
Il successivo articolo 3 stabilisce che:
“… la quantità nominale del prodotto contenuto deve essere espressa in kg, g, lt, cl, ml per mezzo di cifre aventi l’altezza minima sotto indicata :
• 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml
• 4 mm, se la quantità nominale è compresa fra 1000 g o 1000 ml inclusi e 200 g o 200 ml inclusi
• 3 mm, se la quantità nominale è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml inclusi
Le predette cifre devono essere seguite dal simbolo dell’unità di misura usato…….”
Allegato I al decreto:
L’errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella :
Errore massimo tollerato (in meno)
quantità nominale Qn in
grammi o in millilitri in % di Qn g oppure ml
Da 5 a 50 9 –
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Da 50 a 100 – 4,5
—————————————————————————-
Da 100 a 200 4,5 –
—————————————————————————-
Da 200 a 300 – 9
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Da 300 a 500 3 –
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Da 500 a 1.000 – 15
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Da 1.000 a 10.000 1,5 –
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Da 10.000 a 15.000 – 150
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Oltre 15000 1 –
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Per capire meglio il concetto, si riporta un esempio di come deve essere fatto il calcolo tenendo conto che l’art. 5, comma 2, lett. c) della legge 25/10/78 n. 690, prevede che “nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato può essere posto in commercio”.
Poniamo il caso di avere una confezione del peso nominale di 500 g, dove, in base allo specchietto sopra descritto, l’errore massimo tollerato è pari al 3% di 500 = 15; quindi, nessuna confezione marchiata con la < ℮ > potrà presentare un contenuto effettivo inferiore a [500 g – (2 x 15 g)] = 470 g.
Se al momento del sopralluogo commerciale l’agente operante dovesse riscontrare per i prodotti preconfezionati di Qn= 500 g, un peso inferiore a 470 g potrà senza ombra di dubbio procedere alla denuncia del commerciante e degli obbligati in solido per frode in commercio.
Analizziamo ora la disciplina dei preimballaggi privi di marchio CEE DPR 26/05/80 n. 391 (Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE).
5. Tolleranze.
I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l’allegato II alla L. 25 ottobre 1978, n. 690 modificato con D.M. 27 febbraio 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definit all’allegato II soprarichiamato:
Errore massimo tollerato (in meno)
quantità nominale Qn in
grammi o in millilitri in % di Qn g oppure ml
Da 5 a 50 9 –
—————————————————————————-
Da 50 a 100 – 4,5
—————————————————————————-
Da 100 a 200 4,5 –
—————————————————————————-
Da 200 a 300 – 9
—————————————————————————-
Da 300 a 500 3 –
—————————————————————————-
Da 500 a 1.000 – 15
—————————————————————————-
Da 1.000 a 10.000 1,5 –
—————————————————————————-
Da 10.000 a 15.000 – 150
6. Preimballaggi non commerciabili.
È vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell’art. 5.
N.B: L’esempio applicativo viene omesso perché identico al precedente
Conclusione
Come è possibile dedurre da quanto sopra descritto, entrambe le normative prevedono lo stesso divieto di porre in vendita prodotti preconfezionati con un errore relativo alla quantità nominale dichiarata superiore a due volte l’errore di tolleranza prestabilito per legge.
Il rischio è la denuncia per frode in commercio, che in caso di condanna comporta la perdita dei requisiti morali (*) del titolare dell’esercizio alimentare, con conseguente chiusura dello stesso.
Piero Nuciari
(*) Nota: La condanna per l’art. 515 c.p., come risaputo, intacca i cosiddetti “requisiti morali” prescritti dall’art. 5, comma 2, D.Lgs 114/1998 che di seguito si riportano:
Requisiti morali
-
Dichiarazione di fallimento
-
condanna per delitto non colposo, accertata con sentenza passata in giudicato, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale
-
condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; D. Lgs. 507/1999), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)
-
due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria riportate nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per commercio di sostanze contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza in attività commerciale con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.) frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) o per frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
-
applicazione di:
-
una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423
-
una delle misure di prevenzione di cui alla L. 31/05/1965, n. 575
-
-
dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.).
Il divieto di esercizio permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata o si sia in altro modo estinta o, qualora vi sia stata la sospensione condizionale della pena, da quando si è avuto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La riabilitazione in ambito civile o penale fa venir meno il divieto all’esercizio dell’attività
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