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Il controllo delle etichette dei prodotti tessili e delle calzature

L’etichettatura  e la presentazione dei prodotti tessili sono disciplinate, a partire dall’8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.
È da segnalare che il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.

Di fatto non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996, ma cambiano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

In particolare vengono introdotte nell’ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme.

Vengono inoltre innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.

Viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su  cataloghi e  prospetti.

Viene introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell’etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall’autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

Che cosa deve essere etichettato?
Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili e assimilati ai prodotti tessili.
Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che – allo stato grezzo – di semilavorati, di lavorati, semi-manufatti, manufatti, semi-confezionati o confezionati, sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento utilizzato per la loro creazione.

Perché effettuare i controlli
Anche se superficialmente il controllo dei prodotti tessili  potrebbero essere considerato  non importante, nella realtà riveste la stessa importanza dei controlli di igiene alimentare perché tutela i consumatori da  reali pericoli per la loro salute.

Se un prodotto tessile dovesse contenere sostanze  nocive per la salute, potrebbero verificarsi gravi conseguenze come:

  • Allergie, malattie della pelle, tumori, problemi di riproduzione e difetti congeniti, malattie respiratorie e avvelenamento.
  • Rischi per la sicurezza: rischio di incendio, esplosione o soffocamento.

È da evidenziare che  l’Unione Europea ha implementato il regolamento REACH per garantire l’uso sicuro di tutte le sostanze chimiche impiegate nell’Unione Europea e per eliminare quelle più pericolose. Le “sostanze estremamente preoccupanti” (acronimo: SVHC) sono quelle che hanno effetti gravi e spesso irreversibili per la salute umana e/o che sono dannose per l’ambiente. Queste sostanze sono soggette a richiesta di autorizzazione all’uso specifico prima dell’immissione sul mercato.

Indicazioni dell’etichetta

In tutta l’Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un’etichetta saldamente fissata che indichi:

  • la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
  • l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: “Contiene parti non tessili di origine animale”;
  • Il responsabile dell’immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell’azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

In pratica un prodotto tessile per essere posto in vendita deve rispettare le seguenti regole:

  1. Le parole devono essere in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”);
  2. deve contenere l’indicazione della  composizione fibrosa scritta per esteso  senza abbreviazioni (“100% Cotone” e non “100 CO”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente;
  3. queste descrizioni in etichetta devono trovare corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali;
  4. l’etichetta deve essere saldamente fissata al prodotto posto in vendita;
  5. nell’etichetta deve essere riportato nome, ragione sociale o marchio, sede legale del produttore/importatore come previsto dall’ art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo;
  6. nell’ipotesi in cui siano presenti, l’etichetta deve contenere l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” (es: piumini, inserti in pelle, bottoni in madreperla etc).
  7. Per le calzature occorre fare riferimento alla Direttiva 94/11/CE, recepita in Italia dal D.M. 11/04/96, che prevede l’obbligo dell’etichetta con gli appositi simboli su almeno una delle calzature oltre agli estremi del produttore stampati sulla scatola come previsto dal D.Lgs. 206/2005 e l’esposizione di un cartello in negozio contenente le informazioni sui componenti delle calzature ( simboli delle parti che devono essere etichettate e quelli dei componenti delle calzature).
  8. Per chi vende on-line (e-commerce), occorre fare riferimento all’Art. 16 del Regolamento UE 1.007/2011 sull’impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa .
    La norma prevede che :“ All’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica”.

È da evidenziare che gli organi preposti al controllo sono le Camere di Commercio, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e la PG in genere.
Il controllo può essere di tre tipi:

  • visivo: per verificare, sugli articoli sottoposti ad esame presso le imprese, la presenza dell’etichetta (o del contrassegno) e la sua corretta compilazione;
  • documentale: al fine di ricostruire la filiera di distribuzione, di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di individuare correttamente i soggetti responsabili delle violazioni accertate;
  • di laboratorio: allo scopo di definire la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato nell’etichetta o nel contrassegno, attraverso l’esecuzione di analisi di laboratorio a cura di un laboratorio all’uopo incaricato.Prodotti tessili per i quali è sufficiente un’etichettatura globale

Per alcuni prodotti il Regolamento prevede che possano essere esposti per la vendita accompagnati da un’etichetta globale, che contenga le indicazioni di composizione.

Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve comunque poter essere informato della loro composizione fibrosa. Si tratta di:

  1. canovacci;
  2. strofinacci per pulizia;
  3. bordure e guarnizioni;
  4. passamaneria;
  5. cinture;
  6. bretelle;
  7. reggicalze e giarrettiere;
  8. stringhe;
  9. nastri;10. elastici;
  10. imballaggi nuovi e venduti come tali;
  11. spaghi per imballaggi e usi agricoli; spaghi corde e funi diversi da quelli di cui al n. 37 dell’all. V;
  12. centrini;
  13. fazzoletti per naso e da taschino;
  14. retine per capelli;
  15. cravatte e nodi a farfalla per bambini;
  16. bavaglini, guanti e pannolini da bagno;
  17. fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo;
  18. cinghie per tendaggi e veneziane.Prodotti tessili venduti a metraggio

Per tali prodotti l’etichettatura può figurare solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve poter prendere conoscenza delle indicazioni riportate sulla pezza o sul rotolo.

Prodotti tessili dati in lavorazione e prodotti tessili confezionati su misura da sarti

Per i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, e per i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi, non è previsto l’obbligo dell’etichettatura di composizione.

Nota 1: Non sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura i prodotti elencati nell’all. V del Regolamento UE 1007/2011 (ferma-maniche di camicie; cinturini di materia tessile per orologio,  etichette o contrassegni,  manopole di materie tessili imbottite, copri caffettiere, copriteiere,  maniche di protezione, manicotti non di felpa, fiori artificiali, etc.).

Nota 2: Sui prodotti tessili e sulle calzature del settore moda non è prevista l’apposizione della marcatura CE. I prodotti tessili e le calzature devono comunque essere sicuri.

Prima di elencare le sanzioni, occorre però chiarire il significato di due termini utilizzati nelle norme che disciplinano la materia: produttore e distributore.

Il “Produttore” viene individuato dall’art. 103 del Codice del Consumo come:

  • Fabbricante stabilito nella Comunità;
  • Soggetto che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo;
  • Soggetto che rimette a nuovo il prodotto;
  • Rappresentante del fabbricante, se questi non è stabilito nella Comunità (persona fi sica e giuridica

che agisce per nome e conto del fabbricante);

  • Importatore in caso di mancanza del rappresentante;
  • Operatore professionale della catena commerciale la cui attività incide sulla sicurezza del prodotto.

Sempre l’articolo 103 del Codice del Consumo ci dà la definizione di “Distributore”:

  • Operatore professionale della catena commerciale la cui attività non incide sulla sicurezza del

prodotto (compreso il dettagliante).

Conseguentemente le sanzioni di seguito elencate, quando si riferiscono al “Distributore”, riguardano anche il commerciante che vende al dettaglio.

Per i contravventori le sanzioni sono pesanti (PRODOTTI TESSILI: art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017 , n. 190)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette, in violazione all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno, in violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n.1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  10. L’autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.Autorità competente: Camera di CommercioDocumenti commerciali

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere  indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l’etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l’utilizzo di abbreviazioni tramite l’utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori

Il fabbricante all’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell’importatore.

All’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato.

Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto.

Le potenziali sostanze pericolose presenti nei prodotti tessili

Nell’industria tessile, vengono utilizzate diverse sostanze chimiche che possono essere pericolose. Ecco alcune delle più comuni:

Coloranti azoici: questi coloranti possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene quando vengono suddivisi. Sono spesso utilizzati nei prodotti tessili e in quelli in pelle;

Nichel: il nichel può causare reazioni allergiche ed è spesso presente nei bottoni e nelle cerniere;

Carrier alogenati: queste sostanze chimiche sono utilizzate per facilitare il processo di tintura a temperature più basse;

Formaldeide: la formaldeide è utilizzata per dare ai tessuti una finitura permanente antipiega. Può causare irritazione alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie;

Ftalati: i ftalati sono utilizzati per rendere i materiali plastici più flessibili e resistenti. Possono interferire con il sistema endocrino;

Clorofenoli  Pcp, Tpc e relativi Sali: queste sostanze chimiche sono utilizzate come biocidi e possono essere tossiche;

Antiparassitari: gli antiparassitari sono utilizzati per proteggere i tessuti da insetti e muffe. Alcuni di questi possono essere tossici;

Paraffine clorurate a catena corta (SCCPs): queste sostanze chimiche sono utilizzate come plastificanti e ritardanti di fiamma. Possono essere persistenti nell’ambiente e bioaccumularsi negli organismi viventi;

Solventi clorurati: questi solventi sono utilizzati in vari processi di produzione e possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente;

Metalli pesanti: i metalli pesanti come il cromo, il cadmio, il piombo e il mercurio possono essere tossici e si accumulano nell’ambiente.

È importante notare che l’Unione Europea sta limitando o vietando molte di queste sostanze chimiche pericolose utilizzate nei prodotti tessili. Inoltre, le aziende sono tenute a garantire la completa tracciabilità e trasparenza della filiera per assicurare la conformità alle normative e la sicurezza per la salute e per l’ambiente.

ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

Nota 1: L’etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna).
In alternativa essa può essere rappresentata da simboli. I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.

Nota 2: Per dare la possibilità al consumatore di comprendere le informazioni sui componenti delle calzature, è previsto che nei luoghi di vendita venga esposto un cartello illustrativo dei simboli utilizzati.
L’etichetta deve essere apposta su almeno una delle due calzature; può essere stampata, incollata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore. I simboli devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.

Le sanzioni relative alla mancata o erronea etichettatura delle calzature (art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017 , n. 190)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell’allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  4. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all’importatore che utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua ufficiale dell’Unione europea.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull’etichetta in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  6. L’autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.

    Piero Nuciari

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