Il controllo delle new slot nei Pubblici Esercizi

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Negli ultimi anni, nella cittadina dove lavoro, diverse famiglie si sono rovinate economicamente giocando i propri risparmi sulle slot machine; la piaga non è solo italiana perché anche parecchi extracomunitari sono stati contagiati dalla febbre del gioco.

Tempo fa mi raccontava un barista di un cinese che aveva giocato con le micidiali macchinette fino all’orario di chiusura del pubblico esercizio senza vincere.

Aveva poi dormito in macchina per poter ricominciare la partita il giorno dopo, per primo, per avere la possibilità di una vincita che gli avrebbe consentito di recuperare parte del denaro giocato.

Io stesso sono stato più volte avvicinato da madri di famiglia che raccontavano di come i propri mariti aspettassero il giorno di paga per recarsi subito al bar e tentare la fortuna.
Un vizio peggiore della droga, che si impadronisce del cervello del malcapitato di turno per renderlo schiavo con il miraggio di facili guadagni, di fatto irraggiungibili.
Un vizio che mette le famiglie sul lastrico, che favorisce le separazioni e i divorzi, che segna per sempre la vita, la serenità e la felicità dei figli.

Famiglie distrutte, economicamente e moralmente.

E tutto questo, paradossalmente, grazie ad uno Stato che per battere cassa si è trasformato in biscazziere, ignorando addirittura i dettami della Costituzione Italiana che tutelano la famiglia.

L’art. 31 della Costituzione Italiana stabilisce che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

Leggendo questo articolo, scritto da politici ben più lungimiranti degli attuali, rimane difficile non confrontare lo spessore umano e la carica ideale dei Padri fondatori della nostra Repubblica, con i politici di oggi, di tutti gli schieramenti, che attualmente ci governano.

Ogni giorno lo Stato “sforna” nuovi giochi, nuove illusioni, nuove leggi, tutte con lo stesso identico intento: tirare fuori denaro dalle tasche dei contribuenti in maniera “indolore”.

Le Finanziarie degli ultimi anni hanno tutte una cosa in comune: la periodica modifica dell’art. 110 del TULPS (Testo Unico Leggi Publica Sicurezza) che ha portato alla “liberalizzazione” di infernali macchinette mangiasoldi, le new slot, bandite per decenni nel nostro Paese, e che ora possono essere liberamente detenute all’interno dei Publici Esercizi e in altri luoghi, anche se contingentate.

E’ inutile dire quanto rende detenere queste macchine, al commerciante e, soprattutto, allo Stato.
Ogni macchina, in un bar molto frequentato, può incassare anche 2000 euro al giorno!
Naturalmente l’utile viene poi diviso tra il gestore, lo Stato e il proprietario degli apparecchi e nonostante la suddivisione, i guadagni sono comunque per tutti molto consistenti!

Dalle mie parti diversi bar si reggono quasi esclusivamente con gli incassi delle new slot; la facilità dei guadagni, praticamente senza spese, ha indotto i gestori ad aumentare il numero delle macchinette in maniera illecita, confidando nel fatto che i controlli di questi apparecchi sono abbastanza complessi e che, difficilmente, la Polizia Municipale, unica realtà presente capillarmente sul territorio, tratta questa materia normalmente considerata di competenza  della Guardia di Finanza.

Questo modo di pensare ha portato ad un incremento generalizzato delle new slot, in genere il doppio se non il triplo del numero consentito, ad incassi “stratosferici” in capo ai commercianti, ad un aumento di famiglie rovinate economicamente, dei divorzi, etc., tutto sotto gli occhi (questa volta “non vigili”) delle Forze dell’Ordine, Polizia Municipale in testa.

Come risolvere il problema

Anche se di primo acchito la materia può sembrare complessa e intimorire tutti coloro che non se ne occupano abitualmente, nella realtà, per effettuare un controllo professionale di un locale con all’interno delle new slot, occorre solamente conoscere le modifiche apportate dal legislatore all’articolo 110 TULPS e seguire gli schemi e le indicazioni che troverete in questo articolo.

Le modifiche dell’art. 110 T.U.L.P.S.

Come scritto pocanzi, le Leggi Finanziarie 2007 e 2008, per non smentire la consuetudine, hanno apportato modifiche all’articolo 110 TULPS.

Quella del 2007, in particolare, ha apportato le modifiche peggiori, visto che la voglia o il bisogno di incamerare risorse ha in fin dei conti reso lo Stato biscazziere. E così sfruttando i vizi di coloro che sperano di cambiare la loro vita affidandosi alla fortuna, è stata inaugurata l’era dei casinò diffusi. È questa, infatti, la lettura che si deve dare alla disposizione del comma 5, dell’art. 110, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza introdotta dalla finanziaria 2007. È stato aggiunto un breve inciso, quattro paroline magiche la cui portata è, tuttavia, dirompente.

Questa di seguito è la versione dell’art. 110, comma 5, del TULPS modificata dai nostri governanti:

“Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.”

L’aver aggiunto le parole indicate in grassetto, comporta che gli apparecchi autorizzati e costruiti in base alle caratteristiche indicate al comma 6, del medesimo art. 110, non devono più necessariamente riassumere abilità, trattenimento e aleatorietà. In pratica, con la suddetta integrazione, da ora in poi questi apparecchi possono – legalmente – avere insita la scommessa e consentire vincite puramente aleatorie, casuali, come il gioco del lotto!

L’art. 110 TULPS in sintesi

Per semplificare la lettura dell’art. 110 TULPS, di seguito si riporta una sintesi dell’articolo con i principali punti che interessano gli addetti ai controlli, evidenziando la distinzione che viene fatta tra apparecchi con e senza vincite in denaro.

Apparecchi con vincite in denaro (le cosiddette Newslot) individuati dall’art. 110, comma 6 a):

– devono essere collegati alla rete Aams per la gestione telematica del gioco lecito;

– funzionano con l’introduzione di moneta metallica ed il costo di una singola partita non può essere superiore a 1€;

– la durata minima di una partita è di 4 secondi;

– ogni vincita in denaro non può essere superiore a 100 euro, deve essere distribuita subito dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in monete;

– le vincite sono calcolate dall’apparecchio su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, e non devono essere inferiori al 75% delle somme giocate;

– sono vietati ai minori di 18 anni, non possono riprodurre il gioco del poker né le sue regole fondamentali.

Apparecchi senza vincite in denaro (videogiochi) 
individuati dall’art. 110, comma 7 c):

– non danno vincite, né in denaro né in piccola oggettistica;

– il costo della singola partita è variabile, ma non inferiore a 50 centesimi;

– la durata della partita varia in funzione del livello di abilità del giocatore;

– il gioco si basa solo sulla abilità fisica, mentale e strategica.

Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, sono invece disciplinati dall’art. 14-bis, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 che distingue sei sottocategorie di giochi attivabili a moneta o gettone, o affittati a tempo:

– biliardi e apparecchi similari;

– juke-box e apparecchi simili;

– calcetti/calciobalilla, bigliardini e apparecchi simili;

– flipper, giochi elettromeccanici dei dardi/freccette e apparecchi simili;

– kiddie-riders per bambini e apparecchi simili.

Le autorizzazioni per l’installazione degli apparecchi di intrattenimento nei Pubblici Esercizi e degli esercizi commerciali: differenza

Il Ministero dell’Interno, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che al comma 541, dell’articolo 1, ha consentito l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui ai commi 6 (**) e 7 dell’articolo 110 del TULPS, oltre che nei pubblici esercizi, anche negli esercizi commerciali, ha precisato che solo per questi ultimi sussiste l’obbligo di munirsi della licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS per esercitare tale attività.

Al contrario, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti a richiedere la specifica autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS poiché ne sono già in possesso.

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Nota: **

È da evidenziare che gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, che consentono vincite in danaro, per legge devono sempre essere installati insieme ad almeno numero 1 apparecchio elettronico o gioco di altro tipo (art. 110, comma 7: biliardo, apparecchi meccanici, ecc.).
Inoltre è da ricordare che, nei circoli privati, è vietata l’installazione dei suddetti apparecchi al di fuori della sala di somministrazione. (Ministero delle Finanze, Decreto 27/10/2003)
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Al riguardo, il comma 2, dell’articolo 152 del regolamento di esecuzione del TULPS, recita: “Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 della Legge o dall’art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonchè di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.

Pertanto, il Ministero (*) ha ribadito che, anche in presenza di una disciplina regionale di settore l’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene la natura di licenza di polizia ai fini dell’articolo 86 del TULPS, con la conseguente soggezione dell’attività alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone.

(*) risoluzione del 9 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico dove viene riportato il parere del Ministero dell’Interno

Numero di apparecchi da gioco consentiti

L’articolo 2, comma 1, del DM 27.10.2003, prevede che in ogni pubblico esercizio di somministrazione tipo bar, si possa installare un apparecchio da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Viene previsto inoltre che fino a 50 metri quadrati di superficie, il numero massimo di detti apparecchi non può essere superiore a 2.

Un terzo apparecchio può essere installato solo se si dispone di altri 50 metri quadrati di superficie di somministrazione. Non è consentito, comunque, installare, qualunque sia la superficie dell’esercizio, più di 4 apparecchi del tipo sopra descritto.

L’articolo 3 del succitato decreto prescrive, inoltre, che l’offerta complessiva di gioco, tramite apparecchi, non deve riguardare soltanto l’installazione, nei limiti quantitativi di cui sopra, degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del t.u.l.p.s.

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Nota
A titolo esemplificativo si riporta uno specchio di quanto appena descritto:

Superficie di somministrazione del bar o esercizio assimilabile:
– da 1 a 14 metri quadrati  nessun gioco autorizzabile
– da 15 a 29 metri quadrati  n. 1 gioco autorizzabile
– da 30 a 99 metri quadrati n. 2 giochi autorizzabili
– da 100 a 149 metri quadrati  n. 3 giochi autorizzabili
– oltre 150 mq  n. 4 giochi autorizzabili.
Non possono essere installati soltanto apparecchi di tipologia comma 6.

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Ristoranti, Fast-Food, osterie, trattorie ed esercizi similari:
1 ogni 30 mq di superficie di somministrazione, 2 fino a 100 mq, elevabile di 1 per ogni
100 mq in più fino ad un massimo di 4.
Non possono essere installati soltanto apparecchi di tipologia comma 6.

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Stabilimenti balneari:
1 ogni 1000 mq di superficie, 2 fino a 2.500 mq, elevabile di 1 ogni 2.500 mq in più fino
a un massimo di 4.
Non possono essere installati soltanto apparecchi di tipologia comma 6.

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Alberghi ed esercizi similari:
1 ogni 20 camere, massimo 4 ogni 100 camere, elevabile di 1 ogni 100 camere in più, fino a un massimo di 6.
Non possono essere installati soltanto apparecchi di tipologia comma 6.

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Per completezza di informazione è da evidenziare che il contingentamento delle new slot (apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110 TULPS, commi 6 e 7)  che possono essere installati presso i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, è disciplinato dal DM Economia del 18.1.2007, pubblicato sull Gazzetta Ufficiale del 2.2.2007.

I documenti che devono accompagnare gli apparecchi di intrattenimento

In base alla circolare dell’amministrazione dei Monopoli di Stato del 26/02/2004, il gestore del Pubblico esercizio dovrà detenere per ciascun apparecchio di trattenimento i seguenti documenti previsti dall’art. 38, comma 4, nonché dall’art. 2, comma 9, del Decreto Interdirettoriale del 4 dicembre 2003:

1) copia autentica del nulla osta di distribuzione consegnato dal produttore/importatore, contenente il codice modello ed il codice identificativo(da visualizzare anche sul video o display);

2) scheda esplicativa;

3) registro delle manutenzioni ordinarie.

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Nota
La richiesta del “nulla osta di distribuzione” è effettuata dal produttore/importatore indicando un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo. A tal fine, il produttore/importatore assegna ad ogni apparecchio, un numero seriale identificativo univoco, relativo a ciascun modello.

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Su ciascun apparecchio messo a disposizione del pubblico dovranno invece essere permanentemente esposti, in modo visibile, i seguenti documenti:

1) nulla osta di distribuzione;

2) nulla osta per la messa in esercizio;

3) scheda esplicativa.

In genere sono incorniciati ai fianchi dell’apparecchio o dietro (bisognerà spostarlo).
In questo ultimo caso occorrerà chiedere al gestore di spostare tutti i documentili obbligatori sulla parte anteriore o laterale dell’apparecchio (debbono essere sempre in vista).

Nulla osta per la messa in esercizio, rilasciata al gestore

La richiesta di “nulla osta per la messa in esercizio”, è presentata dai gestori degli apparecchi al competente Ispettorato.

L’elenco analitico degli apparecchi per i quali è richiesto il “nulla osta per la messa in esercizio”, è contenuto su apposito supporto magnetico o CD-ROM.

Dovrà essere data prova:

1) dell’avvenuto ed integrale pagamento della prima rata relativa all’acconto dell’imposta prevista per tutti gli apparecchi per cui si richiede il nulla osta;

2) del possesso da parte del gestore (mediante autocertificazione) della licenza di polizia di cui all’art. 86, comma 3;

3) nel caso in cui non ne sia in possesso, il gestore dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.

N.B. La mancanza dei requisiti sopra elencati o la perdita di uno dei requisiti soggettivi provocheranno automaticamente la revoca dei nulla osta, con conseguente intimazione da parte degli Uffici dell’Amm.ne Finanziaria a disinstallare gli apparecchi.

Sempre automaticamente si produrrà la revoca di tutti i “nulla osta di messa in esercizio” precedentemente rilasciati allo stesso soggetto per apparecchi e congegni da divertimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.

Il controllo in pratica

In base a quanto sopra descritto, il controllo può essere effettuato semplicemente compilando i modelli di seguito elencati:

Modello base verifica installazione di apparecchi da divertimento word.jpg

Una volta compilato questo modello, occorre riempire le schede di rilevazione dei vari apparecchi presenti sul posto, iniziando con quelli di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a):

Scheda rilevazione apparecchi comma 6  word.jpg

Questo modello deve essere riempito per ogni apparecchio di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) presente.

Per gli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS, comma 7, lett. a) e c), occorre invece riempire il modello di seguito riportato:

Scheda rilevazione apparecchi comma 7  word.jpg

Da evidenziare

Durante il controllo occorre verificare che i soli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) siano collegati in Rete con l’AAMS.
Tale controllo può essere effettuato in due modi:
– verificando se da ogni apparecchio parte un cavo collegato al modem (che in genere è sempre in vista);
– telefonando all’ufficio preposto AAMS della propria Regione e comunicando il CODICE IDENTIFICATIVO dell’apparecchio, rilevabile sul video (la prima videata durante l’accensione) o sul NULLA OSTA DI MESSA IN ESERCIZIO (uno dei documenti obligatoriamente esposti);
sul documento viene chiamato “CODICE IDENTIFICATIVO PERMANENTE”.
Per riconoscerlo velocemente  e non farsi ingannare da quello provvisiorio, occorre tener presente che la seconda lettera del codice identificativo è sempre una “N”.

E’ da evidenziare che il controllo della connessione in rete degli apparecchi riguarda prevalentemente la Guardia di Finanza; tuttavia, per la normativa in vigore, la Polizia Giudiziaria deve sempre  rapportare a questo Corpo di Polizia tutte le violazioni in materia valutaria di cui viene a conoscenza.
Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertato che uno o più apparecchi risultassero non connessi, occorrerà  quindi effettuare una comunicazione a tale organo di Polizia.

La procedura sanzionatoria

Se durante il sopralluogo dovesse essere accertata la presenza di un numero superiore di new slot di cui all’art. 110 TULPS, comma 6. lett. a), la competenza sanzionatoria è della Polizia Municipale e i relativi proventi vengono incamerati dal Comune.

In questo caso occorre redigere un verbale di sopralluogo, un verbale di accertamento di violazione amministrativa e (ma questa è un’incombenza dell’Ufficio Commercio) la diffida a togliere gli apparecchi in eccesso.

Il modello del verbale di sopralluogo word.jpg

Al verbale di sopralluogo segue quello di accertamento di violazione amministrativa:

Il modello del verbale di accertamento di violazione amministrativa word.jpg

Contestualmente alla notifica del verbale di violazione amministrativa, l’ufficio Commercio del comune emetterà una diffida a togliere gli apparecchi, pena la sanzione prevista dall’articolo 10 del TULPS (revoca o sospensione dell’autorizzazione).

Il modella della diffida word.jpg

Nota del 09/02/2011
La Legge Finanziaria 2011 (L. 13 dicembre 2010 , n. 220), chiamata ora Legge di stabilità, ha portato delle sostanziali innovazioni sia in materia di controllo che di sanzioni. A tal proposito si legga questo articolo di approfondimento.

Conclusione

Seguendo quanto descritto in questo articolo, è possibile effettuare un sopralluogo professionale.
Tengo ad evidenziare l’importanza di questo genere di controlli perché oltre al rispetto della normativa fiscale (se in Italia pagassimo tutti le tasse ne pagheremmo molte di meno), sono tesi alla tutela della famiglia, in considerazione del fatto che creano una barriera di legalità all’incentivazione del gioco d’azzardo presso i pubblici esercizi (pardon… del gioco legalmente autorizzato dall’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a).

Piero Nuciari

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