Il controllo presso una casa di riposo

“I vecchi son come i fiori, quando sono freschi tutti li vogliono, quando sono secchi e puzzano, vengono gettati via”.

Oltre al fenomeno dei cani abbandonati, per i quali ogni anno i media si danno un gran daffare, nel nostro Paese ne esiste un altro molto più consistente di cui nessuno parla: il ricovero (l’abbandono) dei vecchi in case di riposo, spesso abusive.
Anche questo è un business tutto italiano: si prende un appartamento abbastanza capiente e si va in giro in cerca di famiglie che vogliono parcheggiare altrove il nonno o la nonna.

Spesso, pur di non avere più questo problema in casa, le famiglie sono disposte ad integrare la pensione dell’anzianocon una retta mensile e, per chi organizza l’ospizio, già con 5-6 ospiti il  guadagno comincia a diventare abbastanza consistente.
Il controllo di queste strutture viene fatto spesso dai NAS o dalle ASL.
Tuttavia, mentre i primi sono completamente autosufficienti, per le ASL, invece, diventa inevitabile il coinvolgimento della Polizia Municipale, visto che, spesso, ci si trova di fronte a violazioni che riguardano anche il TULPS.

Trovandosi di fronte a sopralluoghi del genere, in verità molto rari, non è facile per gli addetti ai controlli ricordare tutto quello che deve essere controllato.

Di seguito vengono elencate le principali violazioni che possono essere riscontrate, divise in violazioni amministrative e violazioni penali.

Violazioni amministrative

– Cucine non in regola, in precarie condizioni igienico-sanitarie (artt. 28-29 del Dpr 327/1980);
– Assenza di scia (nia) sanitaria dei locali destinati alla manipolazione ed alla cottura di alimenti;
– Assenza del manuale HACCP (art. 6, D.Lgs. 193/2007);
– Non rispetto delle prescrizioni previste nel manuale HACCP (art. 6, D.Lgs. 193/2007);
– Schede manuale HACCP non compilate periodicamente (art. 6, D.Lgs. 193/2007);
– art. 86 del Tulps – Attivazione di case di riposo senza la prescritta scia;
– art. 109 del Tulps: omessa compilazione delle schede di notifica delle persone alloggiate
(Sul registro delle persone alloggiate, previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, vengono annotate le date di inizio e fine del soggiorno di ogni ospite. Occorre fare attenzione che per le case di cura, esiste invece, ai sensi dell’art. 193 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), l’obbligo di tenuta di uno speciale registro, con notifica all’autorità di P.S. delle persone ricoverate);
– art. 9 del  Tulps (Numero di ospiti superiore rispetto a quelli autorizzati);
– art. 14 della legge n. 283/1962  – Personale addetto alla manipolazione degli alimenti privo del libretto di idoneità sanitaria (come tutti sapranno il vecchio libretto sanitario, che un tempo attestava lo stato di salute del lavoratore, è stato sostituito in tutte le regioni italiane da un libretto formativo che si ottiene al termine di un corso per il personale addetto alla manipolazione delle sostanze alimentari).

Violazioni penali

– art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie (Attivazione di case di riposo per anziani non autosufficienti prive di autorizzazione al funzionamento);
– art. 591 del codice penale (Abbandono di persone incapaci);
– art. 5  della legge n. 283/1962 (Alimenti in cattivo stato di conservazione);
– art. 443 del codice penale (Specialità medicinali scadute di validità);- artt. 60-62 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Registro delle sostanze stupefacenti non aggiornato);
– art. 348 del codice penale (Esercizio abusivo dell’arte sanitaria di infermiere professionale);
– art. 650 del codice penale (mancato rispetto dell’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco).

Piero Nuciari

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