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Il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi tempi si è molto parlato del dramma del naufragio della nave da crociera “Costa Concordia”, delle migliaia di persone che hanno rischiato di perdere la vita, dei drammi delle famiglie che hanno visto la morte in faccia e della vicenda, non chiara, delle responsabilità del comandante e della “Costa Crociere”.

Qualche sera fa ho cenato con un mio amico,  avvocato di Monte Urano, con il quale ho parlato a lungo di questa vicenda.
Abbiamo analizzato il caso dal punto di vista del diritto  marittimo e, inevitabilmente, è venuto fuori un problema del quale i media non hanno parlato, ovvero del risarcimento della “vacanza rovinata”.
Ho chiesto al mio amico di inviarmi un approfondimento su questa tematica, che pubblico di seguito, insieme al fac-simile della richiesta di risarcimento che tutti coloro che subiscono i danni da “vacanza rovinata” possono presentare alla controparte.

Questa è l’email che ho ricevuto

Caro Piero,
in questi giorni le cronache riportano costantemente della tragedia derivante dal naufragio occorso all’isola del Giglio,   – siamo sommersi da un volume enorme di immagini e notizie, ma stranamente sento poco al riguardo delle tutele che il consumatore  deve porre in essere per la tutela dei propri diritti, innanzi a circostanze che a volte (come in questo caso) assumono la veste di tragedie umane indicibili; pertanto, con il massimo rispetto verso chi ha perso la vita nell’attuale tragedia, per i feriti ed i loro familiari, e di tutta la gente di mare coinvolta, scrivo in forza della passione che a lungo ha legato i miei studi al diritto ed al mare, sapendo quanta attenzione hanno le tue pubblicazioni in rete, ma non volendomi però confondere con altri “colleghi “ che in questi frangenti si stanno proponendo ai malcapitati naufraghi, con sensibilità umana diversa dalla mia;a tal fine pur firmandomi in calce ti invito a non  allegare i miei recapiti.

Ritengo importante infatti che i consumatori debbano sapere che a sommesso parere dello scrivente la loro tutela, in un caso come quello dell’Isola del Giglio, sarà segnata da vincoli e limiti per effetto dei quali essi devono intervenire con tempestività assoluta – anche  personalmente se vogliono  –.

Il diritto marittimo infatti soggiace a vetusti accordi internazionali e convenzioni anche in tema di trasporti, che potrebbero anche allontanare all’estero – in taluni casi- la competenza a giudicare in ambito civile sull’accaduto; tuttavia in queste circostanze anche del D.Lgs 17- 3- 1995 D n° 111, con cui l’Italia ha applicato la direttiva CEE n° 90/314 del 13-6-1990, inizialmente trasfuso nel Codice del Consumo ( D.Lgs. 06/09/2005, n. 206) e poi nel Codice del Turismo (art. 47 del D.Lgs. 23/05/2011 n. 79), soccorre  i consumatori  in relazione almeno alle vicende connesse ai viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore.

Notoriamente la perdita della vita umana e le lesioni, conoscono di ulteriori evidenti e separate tutele nel nostro ordinamento, però anche le tante persone che  hanno visto un loro sogno, divenire un incubo che li  segnerà nei ricordi di una vita, hanno diritto di sapere che devono  tutelarsi  tempestivamente.

 IN GENERALE  È NECESSARIO SAPERE  ALMENO CHE:

Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno morale (vedi “danno da vacanza rovinata”) restano  fattispecie  separate  da tale contesto quelle estranee al pacchetto  turistico in senso stretto ovvero ad esempio: l’acquisto soltanto un biglietto aereo o ferroviario o il singolo un pernottamento in un albergo ecc), per i quali il consumatore resta inalterata la disciplina  di tutela prevista dal Cod. Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

Segnalo il presente pro memoria del cd.  “TURISTA SFORTUNATO” a cui mi auguro anche altri possano dare contributo  e miglioramento,  nell’uspicio che possa essere di aiuto ai malcapitati almeno come semplice riferimento da cui prendere spunto salvo verifiche  o integrazioni  specifiche  del caso.

MODALITÀ DEL RECLAMO E COSTITUZIONE IN MORA

Premesso che il consumatore deve immediatamente ed in loco contestare in modo provato l’inadempimento a chi rappresenta l’agenzia di viaggi o il tour operator, il consumatore (anche il suo accompagnatore ) una volta al rientro dalla vacanza nella località di partenza, può sporgere reclamo (oltre alle  più specifiche tutele derivanti da eventuali specifiche circostanze di diverso  rilievo giuridico penale ecc.) all’organizzatore o al venditore e chiedere il rimborso per le spese effettuate e non dovute, a causa dell’inadempimento contrattuale e dei servizi pattuiti e non goduti e  per i giorni di vacanza non usufruiti ed i danni sofferti  entro 10 giorni lavorativi dal suo rientro.

E’ NECESSARIO  allegare tutta la documentazione del pacchetto turistico sottoscritto: ritengo  soprattutto il titolo  di viaggio che  in taluni casi potrebbe essere  perso o  distrutto e quindi  ogni  altro idoneo  documento  sostitutivo, unitamente a altre prove quali depliants illustrativi ( recanti il  nome dell’operatore e suoi partner ), copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze, fatture  ecc.

 RECLAMO – MODALITA‘ DELLA COMUNICAZIONE

All’indirizzo del tour operator o all’agenzia di viaggi ( alle rispettive  Sedi Legali), mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Prescrizione azione di risarcimento e tutela (termini ex  Artt. 44 e 45 del D. Lgs. n. 79/2011)

Per danni alla persona -> tre  anni dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto   attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto e spedizione comprese nel  pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile con  attenzione che il contratto abbia avuto  inizio o destinazione fuori Europa o si svolga interamente in Europa intesa quale continente;

Per danni diversi da quelli alla persona -> (cioè alle cose o “morali) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un  anno dal  rientro del turista nel luogo della partenza.

  Guido Grimaldi

BOZZA DI RECLAMO E COSTITUZIONE IN MORA
bozza-di-reclamo-e-costituzione-in-mora.pdf

 

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