Il Decreto RAEE, le novità per i consumatori e gli obblighi per i commercianti
Dal 18 giugno 2010 tutti coloro che acquisteranno nuove apparecchiature elettriche e elettroniche per il nucleo familiare potranno usufruire del ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata. Scatta quindi l’obbligo, in capo ai commercianti, di garantire (se richiesto dai clienti) il ritiro gratuito delle vecchie apparecchiature, pena pesantissime sanzioni previste dalla norma. (*)
(*) Per chi non ottempera alla disposizione dettate dal D. Lgs. n. 151/2005, all’art. 16, sono previste sanzioni che possono arrivare fino ad un importo di 100.000,00 euro
È questo uno degli obblighi stabiliti dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il lettore si chiederà, a questo punto, cos’è il RAEE.
RAEE è l’acronimo che indica i “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”, equivalente dell’europeo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment).
L’obiettivo principale delle normative RAEE è quello di ridurre la quantità di materiale di scarto derivante dai rifiuti elettronici e promuoverne il recupero.
Questi apparecchi, infatti, pur rappresentando un piccolo volume rispetto al complesso dei rifiuti, sono tra i più inquinanti e pericolosi per l’ambiente, essendo costituiti anche da materiali pericolosi e difficili da trattare, come cfc, cadmio e mercurio.
La “Direttiva RAEE” è basata sul principio secondo il quale chi inquina paga.
Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l’organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del “Decreto RAEE”, il 1º settembre 2007 (DM 185/2007 pubblicato in G.U. il 5/11/2007).
A partire da tale data, in Italia è stato istituito un sistema di raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento delle stesse al fine di ottenerne il riciclo.
Il provvedimento riguarda varie tipologie di prodotti: grandi e piccoli elettrodomestici, computer, stampanti, apparecchi per la telefonia, radio, tv, apparecchi hi-fi, giochi elettronici, etc.
La nota dolente del provvedimento per la tutela ambientale è che, purtroppo, parte del finanziamento di tutto il sistema RAEE ricade, inesorabilmente, sulle spalle dei consumatori, attraverso eco-contributi che vengono “caricati” sul prezzo di listino dei prodotti.
In “soldoni” gli eco-contributi che inesorabilmente dal 2007 paghiamo per l’acquisto di elettrodomestici, vanno da un minimo di 25 centesimi per l’acquisto di uno spazzolino elettrico, fino a 16 euro per un frigorifero.
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 ha reso di fatto esecutivo l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito delle apparecchiature elettroniche originariamente previsto dal D. Lgs. n. 151 del 2005; la nuova norma introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici che professionali.
In sintesi il distributore viene autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta autorizzati.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite online, sono tenuti ad informare i consumatori sulla gratuità del ritiro in modo chiaro e d’immediata percezione, avvalendosi anche di avvisi ben leggibili situati nei punti vendita
La norma prevede che i RAEE debbano essere trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile ed ogni qualvolta il quantitativo raccolto raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il legislatore italiano ha previsto un monitoraggio anche per il trasporto, visto che i rifiuti debbono essere accompagnati da un “documento di trasporto” ai fini dell’adempimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
E’ inoltre previsto il divieto di disassemblaggio degli apparecchi che dovranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati. (*)
(*) Il disassemblaggio delle apparecchiature configurerebbe un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
Dal punto di vista burocratico, per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei RAEE occorre l’iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali da effettuarsi mediante l’apposito modello predisposto dal Ministero.
L’iscrizione, subordinata alla corresponsione di un diritto annuale, ha la durata di 5 anni, allo scadere dei quali dovrà essere rinnovata.
Piero Nuciari
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