Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori
Negli ultimi tempi ha suscitato grande interesse, sui media, l’iniziativa del Comune di Milano che con apposita ordinanza ha vietato la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, prevedendo pesanti sanzioni amministrative a carico dei genitori degli stessi.
Come si ricorderà, l’iniziativa ha avuto il plauso del Governo ed è stata in seguito adottata da altri comuni italiani.
Lo scopo è chiaramente quello di tutelare la vita e la salute dei giovani, oltre che di limitare gli incidenti stradali, le risse, le violenze, le aggressioni e gli atti di vandalismo, che spesso avvengono di notte e che coinvolgono ignari cittadini rei, magari, di essere scesi momentaneamente in strada per gettare l’immondizia o altro.
Innocenti che a volte pagano con la vita la mancanza di valori e ideali dei nostri giovani, che ormai annoiati di tutto e schiavi di questa società edonista, cercano nelle sensazioni forti un senso per la loro esistenza.
L’iniziativa del Comune di Milano, encomiabile da diversi punti di vista, presenta tuttavia delle lacune giuridiche che potrebbero inficiare l’intero impianto creato dall’Amministrazione Moratti a tutela dei minori.
Prima di entrare nel merito della questione, è bene tuttavia descrivere brevemente cosa dice la legge circa la somministrazione di bevande alcoliche.
Chi può somministrare o vendere bevande alcoliche
Attualmente nel nostro Paese la vendita di bevande alcoliche per il consumo sul posto (somministrazione) può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni:
1) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione;
2) Autorizzazione per le attività ricettive (alberghi, campeggi, etc) previste dalla Legge 29/03/2001 n. 135 e dalle leggi regionali del settore, relativamente alle persone alloggiate;
3) Cantine ed enoteche (strade del vino) limitatamente alla degustazione e mescita dei prodotti vitivinicoli (Legge 27/07/99 n. 268);
4) Autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristiche previste dalla legge 29/02/2006, n. 96 e dalle leggi regionali.
E’ da evidenziare che ai sensi dell’art. 152 del regolamento di esecuzione del TULPS, le suddette autorizzazioni costituiscono anche licenza di cui all’art. 86 TULPS.
Per la vendita delle bevande alcoliche (cessione per asporto) occorre invece essere in possesso delle seguenti autorizzazioni o qualifiche professionali:
1) Autorizzazione per la vendita al minuto prevista dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 (Decreto Bersani);
2) Autorizzazione prevista dalla qualifica di produttore agricolo (D.Lgs. 18/05/2001, n. 228);
3) Autorizzazione insita nella qualifica di artigiano che consente la vendita nei locali dell’azienda, di alcolici di propria produzione;
4) Produttore di vino (art. 191 Regolamento esecuzione TULPS);
5) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla Legge 25/08/91 N. 287 e/o dalle varie leggi regionali sulla somministrazione.
I requisiti degli addetti alla somministrazione
Soprattutto in estate, nei bar e negli chalet costieri, è possibile notare dietro al bancone di mescita, ragazzini intenti a somministrare di tutto, comprese bevande alcoliche.
Spesso le Forze dell’Ordine lasciano correre, facendo finta di non vedere, ma, come il lettore saprà, l’art. 188 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) stabilisce che per la somministrazione di alcolici non possono essere impiegati minori degli anni 18 (Il 2° e 3° comma dell’articolo 188 Reg. TULPS, che consentivano l’impiego per la somministrazione di minori, parenti e affini del gestore, fino al terzo grado, sono stati abrogati dall’art. 6 del DPR 28 Maggio n. 311).
I divieti di somministrazione previsti dalle varie normative in vigore
Nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto a più riprese e con norme specifiche per limitare la vendita di alcolici nelle superstrade, nei luoghi di lavoro e nei locali di intrattenimento e spettacolo, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini.
Con la legge 125/2001 ha voluto infatti disciplinare la vendita di bevande superalcoliche nelle aree di servizio delle autostrade, stabilendo il divieto di vendita dalle ore 22.00 alle ore 06.00; sempre con la stessa legge, per prevenire gli infortuni sul lavoro, ha vietato l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate attività lavorative caratterizzate da un elevato numero di incidenti.
Nel 2006, con l’art. 6 della legge n° 160, ha vietato la somministrazione di alcolici dopo le ore 02.00 presso tutti i locali di spettacolo e intrattenimento.
Tale misura, come si ricorderà dai vari servizi giornalistici andati in onda a più riprese su tutte le reti nazionali, venne prontamente aggirata dal “popolo della notte” che si organizzò acquistando gli alcolici all’esterno dei locali, dai venditori ambulanti abusivi o, addirittura, rifornendosi nel pomeriggio nei vari supermercati.
Con l’art. 23 della legge n. 88/2009 ( Comunitaria 2008) il legislatore è successivamente intervenuto per disciplinare in maniera più dettagliata la vendita di alcolici al di fuori dei locali di intrattenimento. Il suddetto articolo ha infatti introdotto, dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001 n. 125, l’art. 14/bis, tendente a disciplinare la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.
Con questo articolo viene stabilito che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedendo, in capo agli inadempienti, sanzioni abbastanza pesanti.
E’ previsto infatti che chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubbliche, diversi dalle pertinenze degli esercizi autorizzati, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, la sanzione è invece da euro 5.000 a euro 30.000.
Per queste violazioni è stata prevista anche la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori
La notizia dell’aumento di consumo di alcol fra i giovani era già stata diffusa nell’ aprile 2008 dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica); una notizia, di per sé, non certo lieta.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto di Statistica, quasi il 20% dei ragazzi fra gli 11 e 15 anni ha dichiarato di avere consumato almeno una volta nell’arco dell’anno una bevanda alcolica. Da questa indagine statistica è inoltre emerso che il consumo di bevande alcoliche fra le giovani donne di età compresa fra 18 e 19 anni è aumentato al 60,9% rispetto al 53,7% della precedente rilevazione.
Ma l’ISTAT non è l’unica realtà che sta monitorando il territorio nazionale; ne esistono altre che operano in campo regionale e locale, in possesso di dati ben peggiori.
Sul sito www.minori.it, ad esempio, è possibile leggere i risultati di una indagine statistica condotta dall’associazione per la ricerca in ecologia sociale “ARES” di Bologna:
“[omissis] …Su un campione di 1300 ragazzi di quindici scuole secondarie, di primo e secondo grado, della provincia di Bologna, è emerso che si sta abbassando l’età dei giovani consumatori di alcolici, che iniziano a bere già alle scuole medie, pensando che l’alcol sia meno pericoloso del tabacco.
Il 13 per cento dei ragazzi di seconda media beve il sabato sera, un comportamento comune a maschi e femmine.
La percentuale sale al 18 per cento al terzo anno delle scuole secondarie inferiori e al 63 per cento nelle scuole superiori.
I giovani consumatori di alcol non si limitano: il 3 per cento dei ragazzi di seconda media beve più di due unità alcoliche a serata. La percentuale aumenta con l’età, salendo al 4,7 per cento in terza media e al 30 per cento alle superiori; i giovani bevitori preferiscono la birra, seguita dai cocktail, mentre il vino resta minoritario…[omisis]”
Purtroppo questi risultati sono estendibili su tutto il territorio nazionale!
Dati preoccupanti che evidenziano come il fenomeno, in continua crescita, sia sottovalutato dalle Forze dell’Ordine, preposte al controllo per il rispetto delle norme in vigore.
Ma torniamo all’Ordinanza del Comune di Milano.
Anche se l’iniziativa è encomiabile, resta difficile capire come possa essere applicata, visto che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori è già previsto dall’art. 689 del Codice Penale.
Tale articolo, come si ricorderà, vieta la somministrazione di bevande alcoliche a:
– minori degli anni 16;
– persona che appaia affetta da malattia mentale;
– persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altre infermità.
Per i contravventori lo stesso articolo prevede la sanzione dell’arresto fino a un anno.
Il “Principio di specialità” previsto dall’art. 9, della L. 24/11/81 n. 689, stabilisce che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale” .
Alla luce di quanto sopra, prevedendo entrambe le norme, quella amministrativa del Comune di Milano (Ordinanza) e quella penale (Art. 689 C.P.), lo stesso divieto (pur con sanzioni differenti), in base alla legge sulla depenalizzazione (Legge n. 689/81) e il principio della gerarchia delle Fonti del Diritto, la sanzione per chi somministra bevande alcoliche ai minori è senz’altro quella penale (arresto fino ad un anno).
A una lettura attenta dell’Ordinanza del Comune di Milano, nonostante che in premessa venga comunque citato l’art. 689 del Codice Penale, appare evidente la contraddizione che potrebbe renderla inapplicabile, al primo ricorso davanti al Giudice competente.
Nella stesura dell’atto, esiste di fatto una forzatura del Diritto, rilevata peraltro anche dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nella circolare n. 44/2009 del 15 Luglio scorso.
Nella circolare viene infatti evidenziato che : “[omissis]… non si ritiene legittimo il provvedimento amministrativo con il quale si arriva a prevedere una sanzione pecuniaria per una condotta già colpita con sanzione penale e che, comunque, viene ad incidere su una fattispecie disciplinata da norma penale …[omissis]”.
D’altronde l’applicazione del Codice Penale avrebbe avuto sicuramente effetti dirompenti nei confronti dell’opinione pubblica, dei consumatori e, soprattutto, dei commercianti.
Si pensi solo che un Pubblico esercizio, in caso di condanna, perderebbe il requisito di onorabilità previsto dall’art. 92 TULPS, con conseguente revoca della licenza se il condannato è il titolare, nonché la sospensione dell’esercizio fino ad un massimo di due anni se il reato è commesso da un dipendente.
Se invece la cessione degli alcolici viene fatta da altre categorie del settore alimentare, la pena accessoria è la sospensione dell’esercizio fino a due anni non essendo tali esercizi tenuti al possesso dei requisiti previsti dall’art. 92 TULPS e dalle altre leggi sulla somministrazione.
A questo punto viene spontaneo chiedersi il perché il comune di Milano non abbia applicato la norma penale.
Per maggiore chiarezza è importante porre in evidenza che il divieto di vendita ai minori di anni 16, previsto dall’art. 689 del C.P. e/o dall’Ordinanza del Sindaco Moratti, non riguarda la sola somministrazione ma anche la vendita per asporto, come del resto ha avuto modo di chiarire lo stesso Ministero dell’Interno, con la nota n. 557Pas 3854.12000 del 24/03/2009.
Per quanto sopra, tutti gli esercizi commerciali dell’intero territorio nazionale, siano essi pubblici esercizi o del settore alimentare, non possono vendere bevande alcoliche, nemmeno in confezione, a chi ha meno di 16 anni, pena pesantissime sanzioni.
Tale regola vale anche per i distributori automatici.
E’ da evidenziare che il commerciante non deve solo avere l’impressione che il ragazzino che ha davanti dimostri più di 16 anni, ne deve avere la certezza!
A tal proposito è da dire che una recente sentenza della Cassazione (Quinta sez. Penale, n. 27916/09) ha ritenuto che in caso di incertezza sull’età del ragazzo, il commerciante deve (nel suo interesse), richiedere un documento, viste anche le pesanti sanzioni previste dalla norma penale in vigore precedentemente descritte.
A tal proposito è da dire che la richiesta di esibizione di un documento, atto a comprovare l’età dell’acquirente, non si configura come una violazione della privacy, ma è la condizione da soddisfare per usufruire delle prestazioni richieste.
Per completezza di informazione, è da aggiungere – in conclusione – che in Italia già dal 1° gennaio 2009 una grossa organizzazione commerciale, sensibile al problema dell’alcolismo dei giovani, aveva preso autonomamente l’iniziativa di non vendere bevande alcoliche a chi non fosse stato in grado di dimostrare, attraverso il documento di riconoscimento, di aver compito addirittura 18 anni: la Coop Italia.
Riguardo alle iniziative sul fronte politico è da segnalare la proposta di modifica dell’art 689 del C.P ad opera dell’On. Casini:
“CASINI ed altri: “Modifica dell’articolo 689 del codice penale, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di cessione e consumo delle medesime da parte di minori”.
(Atto Parlamentare n. 2627 presentato il 21 Luglio 2009).
La proposta di legge prevede il divieto di vendita di alcolici ai minori di sedici anni e a persone affette da malattie di mente, prevedendo l’arresto fino a un anno per i trasgressori e la sospensione dell’esercizio. Anche il consumo, la somministrazione, la detenzione o la cessione a titolo gratuito in luoghi aperti al pubblico o in pubblico di bevande alcoliche di qualunque gradazione da parte dei minori di 16 anni sono puniti con la sanzione amministrativa di 500 euro.
Piero Nuciari
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