NewsNovità legislative

Il libretto di idoneità sanitaria è andato in pensione

E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194, del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Da segnalare sono gli articoli 42 e 42-bis, che  prevedono la soppressione di una lunga serie di certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all’idoneità fisica.In particolare, con l’abrogazione dell’articolo 14, della L. 30 aprile 1962, n. 283 e dell’articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più richiesto il possesso dell’apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche (art. 42, comma 7-bis).

Come si ricorderà, il libretto sanitario era un obbligo derivante dall’art. 14, della legge 30 aprile 1962 n. 283, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che prevedevano, con cadenza annuale, che i lavoratori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari venissero sottoposti a controlli clinici ed esami atti ad escludere la presenza di malattie infettive e diffusive.

Da qualche anno, quasi tutte le Regioni italiane avevano sospeso il rinnovo di tale libretto – accogliendo le indicazioni dell’OMS, che aveva raccomandato di sostituire questa procedura burocratica del tutto inefficace per la prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti – sostituendolo con corsi di formazione e informazione per tutti gli addetti, al fine di garantire maggiore responsabilità e i corretti comportamenti per gli operatori del settore alimentare. Il libretto quindi non era “sparito”, ma invece di attestare gli esiti di determinate analisi che un tempo si facevano annualmente, testimoniava che il possessore aveva frequentato appositi corsi di formazione su argomenti di natura igienico-sanitaria.

A ragion veduta, le vecchie analisi fatte una volta all’anno, davano solo una falsa sicurezza all’operatore che poteva magari contrarre malattie asintomatiche anche serie (magari un mese dopo aver fatto le analisi) e contagiare a sua insaputa la clientela.
La scelta di sopprimere il libretto sanitario appare quindi una decisione saggia, tesa alla riduzione della burocrazia inutile, visto anche che i controlli clinici e gli esami dei lavoratori, inizialmente previsti dalla L. 283/62 e dal DPR 327/80,  rientrano ora in quelli della medicina del lavoro.

Piero Nuciari

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 2250

Condividi