Il nuovo regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti
Il 6 luglio scorso il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha approvato in seconda lettura – con emendamenti – il nuovo regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori.
La nuova normativa, che dovrebbe modificare sensibilmente le regole sull’etichettatura degli alimenti attualmente in vigore, prevede una migliore informazione per i consumatori che potranno compiere scelte più salutari e mirate nell’acquisto dei cibi.
Una volta entrato in vigore, le etichette degli imballaggi dovranno riportare in maniera chiara il contenuto energetico, la percentuale di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale in modo che possano essere facilmente identificati.
Il nuovo regolamento porterà anche benefici alle industrie alimentari con una maggiore certezza del diritto, meno burocrazia e una migliore legislazione in generale.E’ da evidenziare che il testo del regolamento, reperibile sul sito dell’Unione Europea, non è ancora in versione definitiva visto che dovrà passare al vaglio del Consiglio per l’approvazione delle recenti modifiche apportate dal Parlamento..
Gli esperti prevedono che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE a fine anno, probabilmente nel mese di Ottobre. In sintesi le principali novità introdotte:
Dichiarazione nutrizionale obbligatoria
Secondo le nuove disposizioni, il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno essere indicate sull’imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100g o per 100ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni.
Allergeni
Come tutti sapranno, attualmente tutti gli ingredienti – incluse le sostanze allergeniche – devono essere indicati sulle etichette dei cibi preconfezionati.
Il nuovo regolamento ha previsto modalità diverse di indicazione delle sostanze allergeniche – che saranno evidenziate nella lista degli ingredienti – per consentire al consumatore di individuarle più facilmente nei prodotti alimentari. Le nuove regole stabiliscono inoltre che le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Gli Stati membri potranno adottare misure per decidere in che modo l’informazione dovrà essere fornita al consumatore.
Etichettatura sul paese d’origine
L’origine di certi cibi, come ad esempio quella delle carni bovine, del miele, dell’olio d’oliva, della frutta fresca e degli ortaggi, deve già essere indicata sulle etichette, secondo una specifica legge di settore.
L’indicazione è già obbligatoria laddove in sua assenza il consumatore possa essere indotto in errore. Il Parlamento ha deciso che l’obbligo di indicazione dell’origine dovrà ora essere esteso anche alla carne suina, bovina, caprina e alle carni di volatili. In futuro, l’etichettatura del Paese d’origine potrebbe essere estesa ad altre categorie di cibo (come la carne utilizzata come ingrediente, il latte o gli alimenti non trasformati), ma prima la Commissione dovrà effettuare valutazioni d’impatto per verificare la fattibilità e i potenziali costi che tali obblighi d’etichettatura comporterebbero.
Divieto di inserire nelle confezioni indicazioni fuorvianti per i consumatori
Le nuove regole assicureranno inoltre che i consumatori non saranno fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili.
Riguardo all’imitazione dei cibi, è stato previsto che gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi, come i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali, dovranno essere facilmente identificabili. In base all’accordo, qualora si sostituisse un ingrediente che dovrebbe normalmente essere parte del prodotto, ciò dovrà chiaramente essere indicato sulla parte frontale dell’imballaggio, in caratteri ben visibili e accanto alla marca.
La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”, lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.
Leggibilità delle etichette
Le diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2.
Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, etc.) disposte nella posizione più favorevole.
Scadenza degli alimenti
E’ previsto che la Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione. La data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente.
Leggi nazionali
Il nuovo regolamento prevede che le regole nazionali sulle etichette non dovranno far insorgere ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Inoltre (…e questo dovrebbe essere un avviso per l’Italia! ) gli Stati membri non potranno più adottare o mantenere norme sulle informazioni al consumatore che non siano autorizzate dalle leggi della UE.
Nel dettaglio le norme nazionali potranno riguardare protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione della frode, protezione dei diritti di proprietà industriali, dell’indicazione della provenienza, delle designazioni d’origine già registrate (diverse da Dop, Igp e Stg); prevenzione della concorrenza sleale.
Entrata in vigore delle nuove norme
Tutti i consumatori che non vedono l’ora di visionare la lista completa degli ingredienti dei prodotti alimentari che acquistano, dovranno aspettare un pò. E’ infatti previsto che non appena la legge sarà approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, gli operatori economici del settore avranno a disposizione tre anni per adattarsi alle nuove norme. Avranno poi altri due anni, per un totale dunque di cinque anni, per applicare le norme sulla dichiarazione nutrizionale. Se quest’ultima verrà adottata su base volontaria in data precedente, dovrà conformarsi alle nuove regole entro tre anni dalla pubblicazione ufficiale.
Piero Nuciari
Allegato:
Il testo del regolamento
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