Incostituzionali 19 articoli del Codice del Turismo
La Corte Costituzionale, con la Sentenza numero 80, del 2 aprile 2012, ha dichiarato illegittimi 19 articoli del decreto legislativo n.79, del 23 maggio 2011, meglio conosciuto come “Codice del Turismo”.
Come si ricorderà, il provvedimento fortemente voluto dal Ministro Brambilla, del precedente governo Berlusconi, venne licenziato contro il parere della Conferenza delle Regioni.
Successivamente Umbria, Toscana, Puglia e Veneto presentarono ricorso alla Corte Costituzionale perché la normativa interveniva in diverse parti in materie di competenza regionale.
Nel dettaglio, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli articoli 1, comma 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del Decreto 79/2011.
Tra gli articoli cancellati ci sono, tra l’altro, le norme in materia di classificazione e standard qualitativi delle strutture ricettive, la disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator; le norme sui sistemi turistici locali e quelle sulla gestione dei reclami da parte del Dipartimento del turismo.
E’ da evidenziare che le ultime due norme dichiarate illegittime attribuivano allo Stato il compito di prestare assistenza al turista attraverso uno Sportello preposto alla gestione dei reclami; un compito, questo, che le Associazioni dei consumatori svolgono già da anni, perché insito nella loro attività statutaria istituzionale.
Considerato che il turismo è una delle principali fonti di entrate per il nostro Paese, appare alquanto strano che in questi giorni nessun politico ne parli o chieda al Governo di discutere di queste problematiche con le regioni, al fine di trovare un accordo che rimetta in carregggiata il D.Lgs. n. 79/2011, che allo stato attuale è divenuto una legge monca, praticamente inutilizzabile.
Piero Nuciari
Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2 Aprile 2012
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