Indicazione dell’origine dei prodotti in etichetta: il Governo ci riprova
Quello che mi accingo a descrivere è il classico pasticcio all’italiana.
Se avete avuto la pazienza di leggere tutti gli articoli pubblicati su questo blog, ne avrete notato sicuramente uno che commentava il DDL “Comunitaria 2007”, nel quale veniva evidenziato come il governo Prodi era stato costretto, pena l’apertura di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles, ad abrogare gli artt. 1/bis e 1/ter della L. 204/2004.
L’articolo lo avevo redatto dopo aver acquisito vari comunicati stampa sull’argomento, provenienti da fonti governative autorevoli.
All’epoca la vicenda suscitò un certo scalpore perché il messaggio che con tale decisione veniva trasmesso era che l’Unione Europea, per fini economici, andava contro i consumatori italiani.
Nota: Questi gli artt. della L. 204/2004 che in base ai comunicati governativi risultavano abrogati dall’art. 7, del DDL “Comunitaria 2007”:Art. 1-bis. Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, e’ disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati. Art. 1-ter. 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell’etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e’ obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. 2. Le modalità per l’indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
Ma facciamo un passo indietro…
La L. 204/2004 aveva “giustamente” previsto l’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime elencate in etichetta per tutelare i consumatori.
A rigor di logica la scelta appare alquanto giusta visto che attualmente, se uno sapesse che l’80% dei pomodori utilizzati da notissime ditte nazionali per le loro costose “passate” provengono dalla Cina, e questa circostanza venisse scritta sull’etichetta, sicuramente, al fine di tutelare la propria salute, eviterebbe di acquistarle privilegiando le materie prime nazionali.
Dopo l’emanazione di questa norma, però, le cose non andarono troppo bene per il Governo italiano: dapprima una serie di circolari «esplicative», poi i richiami dell’UE finirono per convincere il legislatore a correre ai ripari, tentando di abrogare l’articolo in questione (definito «in contrasto con la normativa comunitaria») con l’art. 7 del DDL Comunitaria 2007.
A questo punto il giallo…
Agli organi di stampa venne fornito il testo “definitivo del DDL Comunitaria 2007” nel quale, appunto, all’art. 7 veniva prevista l’abrogazione degli articoli in questione; successivamente, in fase di conversione, il Governo ci ripensò ritirando il suddetto articolo.
Altra nota negativa da evidenziare è che, nonostante tutto, gli artt. 1/bis e 1/ter della L. 204/2004, pur rimanendo in vigore, restarono comunque “lettera morta”.
Nota In pratica, da quello che è dato capire, non venne dato seguito ai contenuti del comma 3, dell’art. 1/bis, che testualmente recita:“3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza”. |
Per risolvere il problema, recentemente il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha presentato un D.D.L. che in pratica ricalca (con opportune modifiche) i contenuti dell’art. 1/bis; se infatti proviamo a confrontare i vari commi è possibile notare che sono molto simili.
legge 204/04, articolo 1-bis
Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita…
DDL 2008, articolo 7
Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali…
Nota Potete notare che hanno cambiato le parole, ma la sostanza è la stessa |
legge 204/04, articolo 1-bis
l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’art. 3 del D.L.vo 27.1.92, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.
DDL 2008, articolo 7
l’etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l’indicazione del luogo di origine o provenienza.
L’articolo 3 del 109/92 elenca le indicazioni che devono figurare sulle etichette dei prodotti preconfezionati.
Nota Non si può non notare che le indicazione dell’origine delle materie prime, previste dal DDL Zaia, sono obbligatorie solo in determinati casi, ovvero «nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto». E’ da evidenziare che il testo del 2004 prevede invece che l’etichetta «deve riportare obbligatoriamente» e, quindi, in tutti i casi l’indicazione dell’origine delle materie prime. Questa differenza è fondamentale. Facendo, infatti, riferimento esplicito al D.to Leg.vo 109/92 (che, di fatto, costituisce il recepimento nazionale della norma comunitaria), il DDL evita affermazioni che risultino in contrasto con le disposizioni UE, cosa che, invece, caratterizzava l’articolo 1-bis con il quale l’Italia tentava di darsi regole di etichettatura diverse da quanto stabilito in sede comunitaria. A questo punto viene spontaneo chiedersi a cosa serva inserire una norma che può facilmente essere aggirata! |
legge 204/04, articolo 1-bis
Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
DDL 2008, articolo 7
Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di indicazione …
Nota La legge del 2004 individuava semplicemente «le modalità», mentre oggi ci si appresta a valutare, caso per caso, quali siano i prodotti per i quali l’omissione dell’indicazione di origine e provenienza possa realmente «indurre in errore il consumatore». A tal proposito è da evidenziare quanto recentemente dichiarato dal Presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio: «In tale contesto (indicazioni in etichetta dell’origine delle materie prime), fermo restando la facoltà per gli operatori di definire norme tecniche settoriali volontarie dirette a valorizzare alcune produzioni nazionali sulla base di intese di filiera, non possiamo che ribadire la nostra contrarietà ad una norma nazionale volta ad introdurre l’obbligo generalizzato di indicazione dell’origine della materia prima in etichetta».Come consumatori possiamo dire sicuramente di non condividere questa posizione riportando ancora una volta l’esempio delle industrie conserviere nazionali che importano dalla Cina l’80% dei pomodori utilizzati. Nonostante che esistano direttive europee che obbligano le nostre industrie a controllare le materie prime importate, è umano pensare che detti controlli potrebbero non essere idonei o sufficienti. I controlli, infatti, vengono sicuramente effettuati “ a campione” su tonnellate e tonnellate di prodotti importati (non potrebbe essere diversamente)… e nessuno, quindi, potrà mai garantire che tutti i pomodori importati siano esenti da inquinamento perchè irrigati con acqua e non, come invece denunciato a più riprese sulla stampa, con i liquami delle città (cosa che da noi, sicuramente, non avverrebbe mai). Il dubbio resta e, a mio avviso, manifestare la volontà di non voler indicare la provenienza di tutte le materie prime è una scorrettezza nei confronti del consumatore. |
In merito a questo particolare argomento (origine delle materie prime nei prodotti trasformati) i due testi sono simili:
legge 204/04, articolo 1-bis
Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
DDL 2008, articolo 7
Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
Nota Suscitano qualche dubbio i concetti di “materia prima prevalente” e “ultima trasformazione sostanziale” utilizzati nel DDL 2008. La normativa, in questo modo, potrebbe dare adito ad interpretazioni che potrebbero consentire al furbone di turno di aggirare la legge. |
A questo punto viene spontaneo chiedersi come verrà accolta la nuova norma nell’Unione Europea…
A dire la verità esiste una certa resistenza, evidenziata, peraltro, anche dal Ministro Zaia in una recente intervista: “«Non ci preoccupiamo delle possibili resistenze dell’UE la cui visione è legata agli accordi di Doha e al Wto, cioè all’apertura totale dei mercati e della libera circolazione delle merci. I nostri rapporti con l’Europa sono buoni e siamo riusciti a riposizionare l’Italia al tavolo dei negoziati».
Vista la premessa, una cosa è certa: il “giallo” relativo all’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime avrà sicuramente una prossima puntata!
Piero Nuciari
Views: 88