La Cassazione dice no all’esposizione degli alimenti all’inquinamento atmosferico: risponde del reato di cui all’art 5 lett)b della L. 283/1962, il fruttivendolo che espone frutta e verdura all’esterno del proprio locale
Il Dott. Giuseppe Aiello, responsabile del sito www.assmarcopolo.it, mi ha inviato un interessante approfondimento relativo all’ultima sentenza della Cassazione relativa all’esposizione della frutta e verdura all’esterno del locale di vendita.
Ringrazio il collega per l’interessante contributo che potete leggere di seguito.
Piero Nuciari
Nota alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108 Dott. Giuseppe Aiello, C.te polizia municipale di Lioni, esperto di tutela ambientale.
Introduzione
La tutela della salute dei consumatori passa soprattutto attraverso la nostra capacità dei controlli:
Serviresti a tavola ai tuoi figli una bella insalata condita con particolato atmosferico ed aromatizzata con benzene e monossido di carbonio?
Tratto da una storia vera: Un Comandante, di una grossa città ad una vigilessa troppo solerte
“ mi sa che lei è troppo zelante e che potrebbe avere dei problemi, mi giungono lamentele da parte di alcuni fruttivendoli, è quanto mi è stato appena riferito dal delegato alle attività produttive, sta chiedendo ai commercianti di non esporre la propria mercanzia all’esterno dei locali, mi dica, se questi non mettono sotto gli occhi della gente i loro prodotti chi li compera , e poi con la crisi che c’è chi vuoi che si preoccupi di un’occupazione abusiva di pochi metri di suolo?… noi lo stipendio lo prendiamo a fine mese, dobbiamo essere clementi e flessibili e capire questi poveri commercianti, mi raccomando faccia rimettere sul marciapiede quella bella frutta,oltretutto lei non la da ai suoi figli ???”
La vigilessa al Comandante, “mi scuso tanto Sig. Comandante per quello che ho fatto e se le ho dato una preoccupazione ulteriore , ha ragione perché dovrei preoccuparmi del fruttivendolo ???, oltretutto non sono sposata e non ho figli , e comunque non avevo pensato all’occupazione del suolo , ma ad altro”
Il Comandante alla Vigilessa “ ad altro ? …..se non pensava all’occupazione di suolo perché allora ha dato fastidio al fruttivendolo???”
La vigilessa al Comandante “Sig. Comandante so bene che lei è padre e ci tiene tanto ai figli per questo farò rimettere tutto a posto…… altro ? ha ragione oltretutto Servireste loro una bella insalata condita con particolato atmosferico ed aromatizzata con benzene e monossido di carbonio? ”.
Il Comandante alla Vigilessa “Certo che no, che sciocchezze sono queste? … vada vada è sempre la solita presuntuosa … sa tutto lei …. che crede gli altri sono ignoranti? … da oggi a piedi; ho disposto la sua rimozione dalla pattuglia automontata così impara cosa vuol dire sudarsi lo stipendio.”
Ho scelto di introdurre l’argomento, di grande importanza ed attualità, con una fantasiosa ma, verosimile chiacchierata tra un comandante ed una vigilessa, non so se queste cose accadono davvero ovunque, non potrei escludere che discussioni del genere siano purtroppo all’ordine del giorno in alcune realtà territoriali, dove, si Comanda veramente ancora così.
Lo spunto viene da una recente Sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, del 10 febbraio 2014, n. 6108 nella quale si evidenzia che la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto con sanzioni penali stabilite legge 283/1962.
Prima di passare all’analisi diretta del dispositivo della Suprema Corte di Cassazione ritengo necessario delineare gli aspetti legati alla tutela ambientale in relazione all’inquinamento da traffico e le ricadute sulla salute dei cittadini per evidenziare che i controlli in materia sono di estrema e grande importanza perché posti a tutela della salute collettiva e proprio per questo non ritengo sia possibile richiedere flessibilità o se vogliamo così come in gergo si dice “chiudere un benevole occhio” .
L’inquinamento e la sua ricaduta sulla salute dei cittadini.
Nel corso della storia l’uomo ha sempre utilizzato le risorse a propria disposizione in modo pressoché indiscriminato, senza curarsi minimamente delle particolari ricadute ambientali che poteva avere la sua presenza nell’ambito dei vari cicli naturali. Oggi le cose non stanno più così e dobbiamo interrogarci il perché dei tanti morti di tumori, le malformazioni, le difficoltà respiratorie da parte soprattutto di anziani e bambini, senza escludere chi , come noi, è quotidianamente costretto a vivere a diretto contatto con l’inquinamento atmosferico ed in particolare quello da traffico.
Il termine smog deriva dall’unione di due parole inglesi: smoke (cioè fumo) e fog (nebbia). In passato vi era riferimento esclusivo ad un tipo di inquinamento quale lo smog industriale, detto anche smog classico. Questo smog, di colore grigio-nerastro, era frequente nelle ore prossime all’alba, in condizioni di bassa insolazione, bassa velocità del vento e temperatura prossima a 0°C; quindi era più comune nella stagione autunnale ed invernale. Veniva prodotto quando il fumo ed il biossido di zolfo liberati nel corso della combustione del carbone si combinavano con la nebbia; oggi questo termine, compare con frequenza superiore al passato e si collega strettamente anche con le emissioni prodotte dal traffico.
Purtroppo, l’enorme incremento demografico e l’addensamento abitativo in alcune specifiche zone comporta un’azione inquinante a livello locale e mondiale notevolmente più elevata, estremamente preoccupante e spesso particolarmente nociva sia per l’uomo che per l’ambiente.
L’inquinamento dell’aria di origine antropogenica si sprigiona dalle grandi sorgenti fisse (industrie, impianti per la produzione di energia elettrica ed inceneritori); da piccole sorgenti fisse (impianti per il riscaldamento domestico) e da sorgenti mobili (il traffico veicolare).
Tutti sanno che l’inquinamento atmosferico comporta spesso numerose conseguenze a carico della salute, soprattutto nei casi in cui si verifichi un brusco innalzamento delle concentrazioni dei comuni contaminanti dell’aria (inquinamento acuto). In questi casi, l’aumentata esposizione a vari irritanti atmosferici provoca la riduzione della funzionalità polmonare, l’aumento delle malattie respiratorie nei bambini, gli attacchi acuti di bronchite e l’aggravamento dei quadri di asma; il tutto comporta un forte incremento nel numero dei decessi fra le persone più sensibili a determinati inquinanti, come gli anziani o le persone affette da malattie respiratorie e cardiovascolari.
L’effetto dell’inquinamento a bassi livelli e per lungo tempo risulta invece più subdolo e difficile da individuare. Si presume che provochi a breve termine disagio, irritazione, tossicità specifica, affezioni respiratorie acute e, in rari casi, mortalità, soprattutto fra gli anziani affetti da patologie croniche cardiovascolari o respiratorie. Gli effetti a lungo termine causati da una esposizione ad inquinanti presenti a concentrazioni relativamente basse non sono ancora completamente chiari; in ogni caso si ritiene che fra i vari effetti vi sia la comparsa di malattie polmonari croniche aspecifiche (come la bronchite cronica, l’asma e l’enfisema), la formazione di varie neoplasie maligne (cancro polmonare, leucemie) ed un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie. L’inquinamento atmosferico rappresenta quindi un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente: problemi respiratori, morti premature, eutrofizzazione * e degrado degli ecosistemi a causa della deposizione di azoto e sostanze acide sono solo alcuni degli effetti di questo problema che è al contempo locale e transfrontaliero. Per quanto riguarda la salute, l’ozono troposferico * e, soprattutto, il particolato * (in particolare le polveri sottili o PM2,5), sono le sostanze che destano maggiori preoccupazioni. Studi epidemiologici hanno fatto emergere una stretta connessione tra i rischi di tumore polmonare e leucemia infantile in relazione ad esposizione ad inquinamento urbano , con particolare riferimento a tre inquinanti legati al traffico: emissioni diesel, idrocarburi policiclici aromatici ( ipa) e benzene .
Non possiamo però sottacere che, in molte realtà territoriali, e non mi riferisco solo alla così detta Terra dei fuochi, il mal governo della gestione dei rifiuti, l’infossamento degli stessi i roghi tossici la criminalità ambientale il silenzio e l’inerzia delle istituzioni, suscitano giustificate preoccupazioni che sono strettamente legate all’argomento di cui si discute, per gli aumenti esponenziali di malattie e di decessi ineludibilmente legati al fenomeno.
Inquinanti da traffico.
L’emissioni dei veicoli sono una fonte significativa di inquinamento atmosferico, che incide sulla salute della popolazione, sinteticamente accennerò a due tipologie di inquinanti il monossido di carbonio ed il particolato. L’ossido di carbonio (CO) o monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. Il monossido di carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. La sua pericolosità è dovuta alla formazione con l’emoglobina del sangue di un composto fisiologicamente inattivo, la carbossiemoglobina, che impedisce l’ossigenazione dei tessuti.
Il particolato atmosferico viene classificato dalla normativa in PM10 (particolato fine con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm) e in PM2.5 (particolato ultrafine con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 µm). Le polveri fini e ultrafini hanno la capacità di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio essendo tra le cause di problemi a carico del sistema cardio-respiratorio, soprattutto nei soggetti più sensibili (anziani, bambini, asmatici ecc.). I PM10 vengono dette polveri inalabili perchè in grado di penetrare nel tratto superiore dell’apparato respiratorio (dal naso alla laringe). I PM2,5 sono dette polveri respirabili in quanto possono invece penetrare nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio (dalla trachea fino agli alveoli polmonari). Inoltre il particolato può assorbire altri inquinanti atmosferici, quali metalli (Nichel, Cadmio, Piombo) e Idrocarburi policilici aromatici (tra cui il Benzo(a)Pirene, anch’esso cancerogeno riconosciuto dalla IARC), che vengono quindi veicolati all’interno dell’organismo, aggravando gli effetti nocivi sulla salute umana.
Riflessioni
Dalla lettura di queste poche righe si coglie in tutta la sua drammaticità quanto è delicato il rapporto tra tutela ambientale e tutela alla salute, rapporto non sempre tutelato e garantito anzi, spesso, sbilanciato da interessi economici criminali, e da comportamenti e prassi non sempre garantisti del diritto alla integrità della salute del cittadino.
Credo che a nessuno verrà mai in mente di mangiare un bel frutto o una verdura cresciuta in un campo avvelenato da pesticidi e da rifiuti tossici e la preoccupazione che ciò possa accadere sta portando a scartare dalle nostre scelte certi prodotti che provengono da alcune regioni come ad esempio quelli della terra dei fuochi.
Con l’espressione ”Terra dei fuochi” si identifica una vasta area situata tra le province di Napoli e Caserta, caratterizzata dalla presenza di roghi di rifiuti. Citata per la prima volta nel 2003 nel Rapporto Ecomafie curato da Legambiente, la zona si caratterizza per lo sversamento illegale di rifiuti, anche tossici, da parte della camorra. In molti casi i cumuli di rifiuti, illegalmente riversati nelle campagne, o ai margini delle strade, vengono incendiati dando luogo ai noti “roghi“. Negli ultimi mesi l’interesse mediatico sulla Terra dei Fuochi è cresciuto in maniera esponenziale, così come la preoccupazione che la diffusione degli inquinanti possa interessare non solo l’aria ma anche gli alimenti, siano essi di origine vegetale o animale. La paura della gente, ingiustificata , complice il ritardo delle istituzioni, ha fatto si che prodotti agricoli, provenienti da tutte le aree Campane, anche se molte di esse sane e per un certo verso ancora incontaminate, siano stati banditi dalle tavole degli italiani e non solo con un’accentuazione della crisi in questo settore che sta riducendo sul lastrico agricoltori e commercianti onesti e rispettosi delle buone pratiche.
Atteso che l’aria che si respira, presente soprattutto nei grossi agglomerati urbani, è fortemente influenzata dagli inquinanti e che l’esposizione residenziale all’inquinamento Atmosferico COMPORTA UN AUMENTO DEL RISCHIO del tumore polmonare senza escludere che vi è una possibile interrelazione tra leucemia infantile e inquinamento da traffico, dovremmo quanto meno evitare e ridurre al minimo l’esposizione di alimenti, facilmente contaminabili, a questi agenti.
In realtà questo non sempre avviene ed è sovente trovare sui nostri marciapiedi davanti ai negozi alimenti quali frutta, verdura, pesci, prodotti di gastronomia e sostanze facilmente adulterabili ,senza alcuna protezione esposti direttamente agli agenti atmosferici.
<La vicenda e la decisione della suprema Corte>
La Suprema Corte di Cassazione sezione III con la sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108 si è occupato di una vicenda tracciando una linea procedurale da seguire proprio nell’interesse della salute di tutti noi .
Un Commerciante in Pomigliano d’Arco ( Campania), deteneva per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo all’esterno del proprio locale esponendo gli alimenti agli agenti inquinanti. Per questo motivo , denunciato veniva condannato dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza dell’11.4.2013, alla pena dell’ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b) della legge 283/1962, per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione in quanto esposte sulla pubblica via. Avverso tale pronuncia il commerciante propone ricorso per cassazione con unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito sarebbe pervenuto all’affermazione di penale responsabilità sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando la sola collocazione all’aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l’inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.
La Corte esaminato gli atti respinge Il ricorso , ritenendo che la contravvenzione in esame di cui all’art. 5, lett. b) della legge 283/1962 vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. La Suprema Corte ritiene l’illecito quale reato di danno, perché la disposizione è finalizzata a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, ritiene praticamente che l’esposizione della merce all’esterno, senza alcuna protezione, contro gli agenti atmosferici non sia idonea a garantire l’integrità del prodotto stesso.
Si è inoltre affermato che è comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova. In questo caso,sostiene la suprema Corte, siano sufficienti le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione. Nella sentenza in commento viene altresì affermato il principio secondo cui il cattivo stato di conservazione dell’alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell’obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione ed è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie.
La Corte seguendo una precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite, afferma che la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto.
In conclusione secondo la sentenza della suprema corte, nei casi che cassette di verdura ( alimenti) vengono esposte all’aperto a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito, sussiste l’illecito di cui all’art. all’art. 5, lett. b) della legge 283/1962 sanzionato dal successivo art. 6 che prevede l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309.87 a euro 30987.41. Per l’affermazione di penale responsabilità del reato di cui sopra a carico del relativo autore del gesto, si ritiene sufficiente il diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, senza bisogno di analisi sui prodotti che attestino lo stato di cattiva conservazione.
Febbraio 2014 Dott. Giuseppe Aiello
La sentenza
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza dell’11.4.2013 ha condannato B.M. alla pena dell’ammenda riconoscendolo colpevole della contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b) della legge 283/1962, per aver detenuto per la vendita 3 cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione (in Pomigliano d’Arco, 29.3.2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice del merito sarebbe pervenuto all’affermazione di penale responsabilità sulla base di una motivazione meramente apparente, valorizzando la sola collocazione all’aperto degli alimenti, ritenuti esposti agli agenti atmosferici e senza considerare la presenza di segni evidenti della cattiva conservazione o l’inosservanza di particolari prescrizioni finalizzate alla preservazione delle sostanze alimentari.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato.
Come è noto, la contravvenzione in esame vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 443, 9 gennaio 2002, citata anche nella sentenza impugnata) si tratta di un reato di danno, perché la disposizione è finalizzata non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell’art. 5 legge 283/1962 sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall’art. 5, perché, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicché, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (in senso conforme, Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007; difforme Sez. III n. 2649, 27 gennaio 2004).
Le Sezioni Unite, sempre nella decisione in precedenza richiamata, hanno anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (conf. Sez. III n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007, cit.; Sez. III n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. III n.123124, 24 marzo 2003; Sez. IV n. 38513, 18 novembre 2002; Sez. III n. 37568, 8 novembre 2002; Sez. III n. 5, 3 gennaio 2002).
Conformandosi al primo dei principi appena ricordati, altra pronuncia (Sez. III n. 35828, 2 settembre 2004) ha successivamente chiarito che la natura di reato di danno attribuita dalle Sezioni Unite alla contravvenzione in esame non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Si è inoltre affermato che è comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze (Sez. III n. 439, 11 gennaio 2012; Sez. III n. 15049, 13 aprile 2007) escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione (Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007, cit.) ed affermando che il cattivo stato di conservazione dell’alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell’obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione (Sez. III n. 9477, 10 marzo 2005) ed è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie (Sez. III n. 41074, 11 novembre 2011).
4. Considerati tali principi, che il Collegio condivide pienamente, deve rilevarsi che, nella fattispecie, ad un corretto richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, il giudice del merito ha fatto seguire l’altrettanto corretta affermazione secondo la quale la messa in commercio di frutta all’aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto.
Il giudice fonda il proprio convincimento in base a quanto riferito dal teste escusso, il quale ha evidenziato che tre cassette di verdura erano esposte all’aperto e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.
Tale diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria risulta del tutto sufficiente a giustificare l’affermazione di penale responsabilità, evidenziando una situazione di fatto certamente rilevante a tal fine la cui sussistenza risulta peraltro confermata dallo stesso ricorrente, laddove, nell’atto di impugnazione (pag. 2 del ricorso), si riconosce che la verdura era esposta per la vendita sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
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