NewsNovità legislative

La depenalizzazione dei reati ad opera del Governo Renzi: finalmente facciamo anche noi parte a pieno titolo della Repubblica delle banane!

Il 1° Dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014, depenalizzando diversi tipi di reato.
Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega n. 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
La norma depenalizza i cosiddetti reati minori, ovvero quelli che prevedono una pena detentiva non superiore ai 5 anni o una pena pecuniaria.
Come al solito i media, asserviti al potere, hanno data scarsa importanza alla notizia, per non creare allarme sociale e per non far perdere altri punti ai partiti al Governo nei sondaggi elettorali.

Applicando la famosa regola: “Occhio non vede, core non dole”,  i media continuano a mistificare la realtà agli ignari cittadini, creando dal nulla e dando spazio a notizie, spesso insignificanti, che però tengono banco per giorni impedendo a tutti di pensare.

Vedasi lo “scandalo di Capodanno” della Polizia Municipale di Roma, che più passa il tempo è più si sta dimostrando una grande bolla di sapone, creata ad hoc per nascondere gli sviluppi di Mafia Capitale!

In pratica mettono in atto tecniche di controllo sociale con le quali, da alcuni anni, l’opinione pubblica italiana è tenuta letteralmente ibernata.

Ma andiamo a vedere quali sono i principali reati  che sono stati depenalizzati.

Nota:
Prima di elencare cosa è stato depenalizzato, è meglio evidenziare cosa NON è stato depenalizzato.

In base ai contenuti dell’articolo 2, comma 2, lettere a),b),c),d), della Legge Delega, sono stati esclusi dalla depenalizzazione i reati relativi alle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d’azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8 ) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale.

I reati depenalizzati

Questo è l’elenco (mi scuso se dovesse mancare qualcosa):
– articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
– articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),
– articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare)
– articolo 668 del codice penale (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
– articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza)
– articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici)
– articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore
– articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
– articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità.
– articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (installazione o l’esercizio di   impianti di  distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione)
– articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Altri reati penali che verranno sostituiti da una sanzione pecuniaria civile:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale, “Della falsità in atti (artt. 482-493 bis codice penale)”, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491 c.p.
In sintesi: a)  falsità materiale commessa dal privato; b) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; c) falsità in registri e in notificazioni; d) a falsità in scrittura privata compreso un testamento olografo; e) falsità in foglio firmato in bianco sia in atto privato che in atto pubblico; f) delle altre falsità in foglio firmato in bianco; g) dell’uso di atto falso; h) della soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; i) falsità di documento informatico pubblico o privato; l) falsità di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;

2) il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale
3) il reato di sottrazione di cose comuni, previsto dall’articolo 627 del codice penale
4) il reato di usurpazione, previsto dall’articolo 631 del codice penale
5) il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 del codice penale
6) il reato di deviazione di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale
7) il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635, primo comma, del codice penale
8 ) il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, previsto dall’articolo 647 del codice penale

L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto norma dell’art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Documento ufficiale: Lo schema del Decreto legislativo

Il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto verrà inserito, per quanto attiene alla disciplina sostanziale, nel Titolo V del Libro I del codice penale, e precisamente all’art. 131-bis.
Il nuovo articolo 131 bis del Codice penale incardina il giudizio di «particolare tenuità del fatto» su due criteri: la particolare “leggerezza” dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle modalità della condotta e dall’«esiguità del danno o del pericolo». La non abitualità, invece, esige che il reato commesso non deve inserirsi in un rapporto continuo  con altri episodi criminosi (catena comportamentale).
La nuova causa di esclusione da punibilità si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla medesima pena.

La causa di non punibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. In sede predibattimentale, il Pubblico Ministero può richiedere l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dandone avviso all’indagato e alla persona offesa. Se quest’ultima, entro il termine di 10 giorni, presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, viene fissata l’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale il Giudice, dopo aver sentito l’indagato e la persona offesa eventualmente comparsi, può pronunciare l’archiviazione.

In mancanza dell’opposizione, invece, il Giudice decide senza alcuna udienza, e se non ritiene di archiviare il procedimento per la particolare tenuità del fatto, restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, apre la strada al giudizio civile per il risarcimento del danno. A causa del requisito della “non abitualità” del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.

Una nota importante che molti media hanno sottovalutato, è che lo schema del decreto legislativo in esame non prevede in capo alla vittima del reato un ‘potere di veto’ alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come invece è disposto per l’analogo istituto previsto nel decreto sulla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000, ove si legge che l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto).

E’ tuttavia da evidenziare che l’istituto della non punibilità per c.d. ‘irrilevanza del fatto’ è già presente nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 448/1988) e, come appena scritto,  in quello relativo alla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000).

In pratica viene lasciato alla discrezionalità dei giudici se archiviare o seguire la via penale (alla faccia della certezza del Diritto!).

I reati rientranti nella nuova previsione

Le nuove norme si applicano ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Esse trovano applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» e consentono inoltre al G.I.P. in sede di indagini di archiviare anche per la non punibilità di cui al nuovo art. 131 bis c.p.

E’ da evidenziare che l’elenco dei reati per i quali troverà applicazione la nuova causa di non punibilità è assai lungo.

Vi rientrano, anzitutto, tutte le contravvenzioni previste dal Codice penale nonché, tra i reati più comuni, quelli contro il patrimonio come il furto semplice, l’appropriazione indebita, la truffa ed il danneggiamento.

Vengono inclusi anche numerosi reati contro la persona, quali il delitto di lesione personale semplice e l’omicidio colposo semplice (sono esclusi quelli aggravati, come nel caso in cui i fatti siano conseguenza di una violazione della normativa antinfortunistica o di una violazione delle norme del codice della strada), la partecipazione ad una rissa con morte o lesioni, l’omissione di soccorso e la violazione di domicilio.

Sono compresi anche parecchi reati contro la pubblica amministrazione: dal peculato d’uso al reato di abuso d’ufficio, dal rifiuto di atti d’ufficio alla percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato.

Infine, sono stati compresi anche i reati societari, tra cui spiccano il falso in bilancio, l’impedito controllo alla formazione fittizia del capitale, l’aggiotaggio e l’ostacolo alla vigilanza pubblica, oltre ad alcune ipotesi di reati fallimentari, quali ad esempio la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito.
Per il settore tributario sono stati inclusi anche i reati di dichiarazione infedele ed il delitto di omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte o quello di omesso versamento di ritenute certificate.

Sul sito del Governo si legge:
”omissis…L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”

In sintesi se il reato verrà perseguito o meno sarà a discrezione del giudice che “sentite le parti” valuterà se esista la “particolare tenuità” nel reato commesso.

Se il Giudice deciderà per l’archiviazione, la vittima si potrà rivalere solo in sede civile, …con i tempi che tutti conosciamo!

Nota
Viene spontaneo chiedersi che senso abbia eliminare le cause penale e aumentare quelle civili!
Forse lo scopo è solo quello di scoraggiare il cittadino!

Nella realtà viene meno, per certi versi, la certezza del Diritto, visto che per la persecuzione del reato la legge si affida alla discrezionalità del Giudice.

Nota:
Conoscendo come funziona la Giustizia italiana, dove in un primo processo l’accusato  viene condannato all’ergastolo e, in appello, assolto per non aver commesso il fatto, rimane difficile non pensar male della discrezionalità concessa ai giudici, vista anche la loro “immunità” nel caso di errori giudiziari!

Circa venticinque anni fa in una Pretura del Sud Italia un cittadino venne condannato per il furto di una mela (sì, avete letto bene! …e la notizia, all’epoca, fece scalpore.). Nello stesso periodo un omicida condannato a trenta anni, con vari sconti di pena finì ai servizi sociali.
Ecco, da Dicembre 2014 in Italia abbiamo la Giustizia “discrezionale”, a più velocità, a seconda dell’umore dei Giudici ( che sono anche loro esseri umani, con i loro stati d’animo, la voglia o meno di lavorare, etc.).

…E chi scrive, in 35 anni di servizio, di “stati d’animo”  dei giudici nelle aule giudiziarie ne ha visti parecchi!

Il pericolo reale, ma a questo i nostri governanti non ci sono sicuramente arrivati, è che con la depenalizzazione dei reati minori le persone potrebbero iniziare a farsi giustizia da sole, e questo porterebbe al collasso della Legalità.

Sempre sul sito del Governo si legge: “[omissis] L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”

Qui siamo all’apoteosi!

Per rendere la Giustizia italiana efficiente, occorrerebbe solo fissare l’orario di lavoro dei Magistrati per legge!  L’Italia è l’unico paese dove i Giudici non hanno orario di lavoro, nonostante percepiscano stipendi molto consistenti.

Se anziché lavorare dalle 9.30 alle 13 (quando va bene) lavorassero 36 ore alla settimana, come tutti i dipendenti pubblici (quindi il doppio di adesso), automaticamente si dimezzerebbero le pendenze!
Se nei confronti dei Giudici si prevedessero sanzioni economiche o penali per ritardi  e/o omissioni di atti d’ufficio (come per tutti i dipendenti pubblici) e/o per prescrizioni non giustificabili, sicuramente la Giustizia tornerebbe efficiente, come per miracolo!

Ma, purtroppo, siamo in Italia, un tempo Patria del Diritto ed ora ridotta all’ultimo posto, assieme alla Bulgaria, per il livello di corruzione in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo, ogni giorno di più, alla sfacciataggine dei nostri politici che propongono leggi e leggine per salvare o favorire lobbies, gruppi di potere, caste, etc. etc., togliendo ogni giorno di più ai cittadini la possibilità di poter decidere del proprio futuro.

Lo Stato di Diritto e la Costituzione vengono sistematicamente violentati e calpestati dal Governo e, addirittura, dal Presidente della Repubblica che, per primo dovrebbe garantire il rispetto della Legge fondamentale dello Stato durante la formazione delle leggi.
Tutti sappiamo cosa sta avvenendo nella realtà, nonostante la connivenza della stampa, asservita al potere, incapace di riportare una notizia senza prima averla “aggiustata” per farsi “bella” agli occhi di chi in questo momento sta gestendo il Governo.

A pagare, alla fine, sono sempre i cittadini, governati da politici che non si sono scelti e che con la loro incompetenza e doppiezza stanno letteralmente distruggendo la nostra economia, la nostra Sanità e, soprattutto, la nostra unica garanzia: la Costituzione.

Piero Nuciari


Legge 28 Aprile 2014 n.67


Vedasi D.Lgs. 16/03/2015 n.27

L’elenco dei reati “depenalizzati” (dal sito www.laleggepertutti.it)

Articolo

Reato

Pena edittale

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui Reclusione da 6 mesi a 3 anni
316-bis Malversazione a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 4 anni
316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
318 Corruzione per l’esercizio della funzione Reclusione da 1 a 5
323 Abuso di ufficio Reclusione da 1 a 4
325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516
326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione Reclusione da 6 mesi a 2 anni
331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516
334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516
336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
337 Resistenza a un pubblico ufficiale Reclusione da 6 mesi a 5 anni
340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità
Reclusione fino a 1 anno
341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale Reclusione fino a 3 anni
343 Oltraggio a un magistrato in udienza Reclusione fino a 3 anni
346 Millantato credito Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065
346-bis Traffico di influenze illecite Reclusione da uno a 3 anni
347 Usurpazione di funzioni pubbliche Reclusione fino a 2 anni
348 Abusivo esercizio di una professione Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516
349 Violazione di sigilli Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
351 Violazione della pubblica custodia di cose Reclusione da uno a 5 anni
353 Turbata libertà degli incanti Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
356 Frode nelle pubbliche forniture Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Reclusione fino ad 1 anno
363 Omessa denuncia aggravata Reclusione da 6 mesi a 3 anni
364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
367 Simulazione di reato Reclusione da 1 a 3 anni
369 Autocalunnia Reclusione da 1 a 3 anni
371 Falso giuramento della parte Reclusione da 6 mesi a 3 anni
371-bis False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte
penale internazionale
Reclusione fino a4 anni
371-ter False dichiarazioni al difensore Reclusione fino a4 anni
374 Frode processuale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
378 Favoreggiamento personale Reclusione fino a 4 anni
379 Favoreggiamento reale Reclusione fino a 5 anni
380 Patrocinio o consulenza infedele Reclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516
381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
385 Evasione Reclusione da 1 a 3 anni
386 Procurata evasione Reclusione da 6 mesi a 5 anni
388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
390 Procurata inosservanza di pena Reclusione da 3 mesi a 5 anni
391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive Reclusione fino a 2 anni
392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose Multa fino a euro 516
393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone Reclusione fino a 1 anno
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
414 Istigazione a delinquere Reclusione da 1 a 5 anni
414-bis Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni
415 Istigazione a disobbedire alle leggi Reclusione da 6 mesi a 5 anni
418 c.. 1 Assistenza agli associati Reclusione da 2 a 4 anni
420 Attentato a impianti di pubblica utilità Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
432 Attentati alla sicurezza dei trasporti Reclusione da 1 a 5 anni
433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas
ovvero delle pubbliche comunicazioni
Reclusione da 1 a 5 anni
434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Reclusione da 1 a 5 anni
435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Reclusione da 1 a 5 anni
437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Reclusione da 6 mesi a 5 anni
443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
444 Commercio di sostanze alimentari nocive Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51
445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul
lavoro
Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
454 Alterazione di monete Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516
455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate
Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un
terzo alla metà
457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516
473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell’ingegno o di prodotti industriali
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000
474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000
477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Reclusione da 1 a 4 anni
480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative
Reclusione da 3 mesi a 2 anni
481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità
Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516
482 Falsità materiale commessa dal privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Reclusione fino a 2 anni
484 Falsità in registri e notificazioni Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
485 Falsità in scrittura privata Reclusione

 

Articolo Reato Pena edittale
486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Reclusione da 6 mesi a 3 anni
487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Reclusione da 3 mesi a 2 anni
490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Reclusione da 6 mesi a 3 anni
491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo
494 Sostituzione di persona Reclusione fino a 1 anno
495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull’identità o su qualità personali proprie o di altri
Reclusione fino ad 1 anno
496 False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di
altri
Reclusione da 1 a 5 anni
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Reclusione da 1 a 5 anni
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio
Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
 501-bis Manovre speculative su merci Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822
513 Turbata libertà dell’industria o del commercio Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032
515 Frode nell’esercizio del commercio Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
527 Atti osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni
528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032
 571 c. 1 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Reclusione fino a 6 mesi
573 Sottrazione consensuale di minorenni Reclusione fino a 2 anni
574 Sottrazione di persone incapaci Reclusione da 1 a 3 anni
 574-bis Sottrazione e trattenimento di minori all’estero Reclusione da 1 a 4 anni
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
581 Percosse Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
581 Lesione personale (lieve) Reclusione da 3 mesi a 3 anni
588 c. 1 Rissa Multa fino a euro 309
590 Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime) Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619
591 c. 1 Abbandono di persone minori o incapaci. Reclusione da 6 mesi a 5 anni
593 Omissione di soccorso Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro
594 Ingiuria Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
595 Diffamazione Reclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065
596-bis Diffamazione col mezzo della stampa Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032
600-quater Detenzione di materiale pornografico Reclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di
un terzo]
600-octies Impiego di minori nell’accattonaggio Reclusione fino a 3 anni
610 Violenza privata Reclusione fino a 4 anni
611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato Reclusione fino a 5 anni
612 Minaccia Multa fino a euro 1.032
614 Violazione di domicilio Reclusione da 6 mesi a 3 anni
615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale Reclusione da 1 a 5 anni
615-bis Interferenze illecite nella vita privata Reclusione da 6 mesi a 4 anni
615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Reclusione da 1 a 5 anni
615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro
615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro
617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche
Reclusione da 6 mesi a 4 anni
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
624 Furto (semplice) Reclusione da 6mesi a 3 anni
627 Sottrazione di cose comuni Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro
631 Usurpazione Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro
633 Invasione di terreni o edifici Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032
634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309
635 Danneggiamento Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309
635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Reclusione da 6 mesi a 3 anni
 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Reclusione da 1 a 4 anni
 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Reclusione da1 a 5 anni
 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Reclusione da 1a 4 anni
640 Truffa Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
 640-ter Frode informatica Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032
 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica
Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro
641 Insolvenza fraudolenta Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516
645 Frode in emigrazione Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032
646 Appropriazione indebita Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare)
216 c. 2 Bancarotta preferenziale Reclusione da 1 a 5 anni
217 Bancarotta semplice Reclusione da 6 mesi a 2 anni
218 Ricorso abusivo al credito Reclusione da 6 mesi a 3 anni
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto)
4 Dichiarazione infedele Reclusione da 1 a 3 anni
5 Omessa dichiarazione Reclusione da 1 a 3 anni
10 Occultamento o distruzione di documenti contabili Reclusione da 6 mesi a 5 anni
 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate Reclusione da 6 mesi a 2anni
 10-ter Omesso versamento di IVA Reclusione da 6 mesi a 2anni
 10-quater Indebita compensazione Reclusione da 6 mesi a 2anni
11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Reclusione da 6 mesi a 4 anni
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI )
2621 False comunicazioni sociali Arresto fino a 2 anni
 2622 c. c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Reclusione da 6 mesi a 3 anni
 2634 c.c. Infedeltà patrimoniale Reclusione da 6 mesi a 3 anni
 2638 c. c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza
Reclusione da 1 a 4 anni
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente)
256-bis Combustione illecita di rifiuti Reclusione da 2 a 5 anni
260-bis, c. 6 Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)
Reclusione fino a 2 anni
260-bis c. 8 Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione
fraudolentemente alterata
Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di
un terzo
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada)
 9-bis , c. 1 Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro
 9-bis , c. 4 Effettuare scommesse sulle gare Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro
 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro
 189 c. 6 Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da 6 mesi a 3anni
 189 c. 7 Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone Reclusione da1 anno a3 anni
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti)
73 c, 5 Spaccio di lieve entità Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro
79 c. 1° Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 –
Disciplina armi)
 28 (Tulps) Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita,
importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi
senza licenza del ministro per l’interno
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro
 3 (armi) Alterazione di armi Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro
 10 c. 10 (armi) Collezione di armi comuni da sparo Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro
 24 (armi) Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro
 25 (armi) Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliere Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro
 28 (armi) Responsabilità nell’impiego di esplosivi Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione)
 12 c. 1 Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina Reclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona
 12 c. 5 Favoreggiamento della permanenza illegale Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro
 12 c. 5-bis Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem Reclusione da 6 mesi a 3 anni
 13 c. 13 e 13-bis Divieto di reingresso dopo l’espulsione Reclusione da 1 a 4 anni
 22 c. 12 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di  5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
 24 c. 6 Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di  5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge
376/2000 Doping)
1 Frode in competizioni sportive Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro
9 (Doping) Divieto di doping Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a   516.460 euro

 

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