Novità legislative

La depenalizzazione nella bozza del Codice di sicurezza alimentare. Vendere cibi adulterati non sarà più reato

Il 24 Agosto scorso in Nuova Zelanda sono stati posti sotto sequestro numerosi prodotti provenienti dalla Cina e contenenti sostanze tossiche; lo stesso è avvenuto in Italia  dove sono stati recentemente ritirati diversi giocattoli costruiti o contenenti sostanze tossiche per la salute, venduti da ditte famose.. Nel 2005, grazie al rapporto pubblicato da Greenpeace, i consumatori sono venuti a conoscenza di diversi prodotti di uso quotidiano contenenti sostanze pericolose: diversi beni di consumo, fra cui cosmetici, tessili, giocattoli e prodotti per la pulizia della casa; addirittura era stata rilevata la presenza di sostanze dannose negli abiti per bambini della Disney e in 36 marche di profumi. Due i giocattoli risultati più tossici “Barbie Fashion Fever” e “Spiderman Flip n’Zip”. Pericolose anche le stampe presenti sulle T-shirt sportive per bambini, la “Maglia bielastica Beba Girl collection (5 anni)” e la “K.T.Shirt MC Sport&Stripes”. Diversi prodotti per la detergenza dei bambini contenevano composti potenzialmente pericolosi.
E’ inutile dire che viviamo in una società avvelenata da sostanze tossiche che quotidianamente minano la nostra salute.

Nel campo alimentare il problema è ancora più grande.
Il mercato italiano, negli ultimi anni, è stato letteralmente invaso da prodotti provenienti dall’estero, per la maggior parte cinesi.
Secondo i dati forniti dalla Coldiretti, solo nel primo trimestre del 2007 il nostro Paese ha aumentato del 78% le importazioni agroalimentari dalla Cina (aglio, mele, funghi in scatola, etc)
 creando non pochi problemi ai produttori e ai consumatori italiani, per la concorrenza sleale a livello di prezzi e per la qualità dei prodotti, coltivati spesso con sostanze tossiche, vietate da anni in Europa.
Un esempio per tutti è costituito dai pomodori cinesi, irrigati con liquami umani che per l’assenza di una adeguata normativa possono essere mischiati ai prodotti nazionali e spacciati come Made in Italy sul mercato interno ed estero.
Ma il problema non è costituito solo dalla Cina, esistono altri prodotti provenienti da paesi extraeuropei, coltivati utilizzando sostanze tossiche; si pensi alle arance al mercurio provenienti dal Sudafrica di qualche anno fa, al pollame importato dall’oriente e lavorato in Olanda ed in Inghilterra in stabilimenti con precarie condizioni igieniche, alle banane coltivate in paesi tropicali dove la lotta contro gli insetti viene fatta utilizzando ancora in DDT, etc.
Ma anche nella produzione alimentare del nostro Paese negli ultimi tempi sono stati registrati fatti molto gravi.
Risale ad Aprile 2007 la notizia relativa alle o
tto tonnellate di cozze avariate sequestrate a Napoli nelle quali, oltre alla salmonella,  sono state riscontrate tracce di  sostanze cancerogene come benzopirene, piombo, mercurio e cadmio; è del Giugno 2007 la denuncia fatta addirittura da Beppe Grillo sulla presenza di metalli pesanti, alla lunga cancerogeni, rinvenuti in alimenti  prodotti da marche famose, consumati quotidianamente dagli italiani, etc.
Esistono poi altri tipi di frodi e/o di comportamenti potenzialmente pericolosi perpetrati quotidianamente, a volte in buona fede, anche dal proprio barista o alimentarista di fiducia.
Paste ripiene di crema pasticcera mantenute a temperatura ambiente in piena estate, alimenti con la data di scadenza modificata, bottiglie di acqua minerale accatastate al sole, alimenti scongelati e poi ricongelati, pesce fresco congelato dal pescivendolo, alimenti trasportati con mezzi non idonei, etc
 
Attualmente tali comportamenti sono sanzionati penalmente; la sanzione penale è, ad avviso di chi scrive, l’unico deterrente in grado di tutelare ancora i consumatori. 
   
Per il futuro, tuttavia,  le cose cambieranno.
Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria ha infatti preparato una bozza del Codice di Sicurezza alimentare, già sottoposta all’esame delle regioni  e in attesa di discussione al tavolo Stato-Regioni, che prevede la depenalizzazione dei reati alimentari.
In base a questo nuove Codice, se dovessero ad esempio essere poste in vendita cozze infettate dal virus dell’epatite o, peggio, dal vibrione del colera, questo comportamento potrebbero «costare» solo una multa a chi le alleva, pesca e offre in vendita ai consumatori. Da 10mila a 80mila euro al massimo, una volta provata la buona o cattiva fede del venditore.  Nessun reato penale, nessuna sanzione come il carcere, previsto dalla legge 283 del 1962 attualmente in vigore; solo una sanzione amministrativa. 

Con la depenalizzazione inserita nel Codice  della sicurezza alimentare, verranno abrogate, accorpate e semplificate,  tutte le leggi in materia.

Al Capo VI, quello relativo alle sanzioni, addirittura sparisce l’azione penale.

In base a questo progetto di legge, la magistratura potrà intervenire solo in caso di morte del malcapitato consumatore o di gravi intossicazioni; non potranno più essere fatti, ad esempio, i sequestri preventivi ordinati dal PM per casi come mucca pazza, del pane agli escrementi, degli alimenti al botulino, etc.
Il produttore di “olio extra-vergine” ricavato dalla raffinazione dell’olio dei motori (una truffa di qualche anno fa), non  rischierà più il carcere, ma al massimo una sanzione molto alta (da mille a 100 mila euro in base al tipo d’illecito).
Se il truffatore risultasse nullatenente, in pratica non rischierà più nulla!
Con un velo di ironia possiamo tranquillamente affermare che dopo l’indulto, fatto in alternativa alla costruzione di nuove carceri, ora è in arrivo una legge per risparmiare il lavoro ai magistrati a discapito della salute dei consumatori e per frustrare ulteriormente il personale addetto ai controlli comerciali e igienico annonari!

Nota
Nella metà di Luglio scorso, non appena la notizia relativa ai contenuti del nuovo codice ha iniziato a circolare sulla stampa, suscitando la protesta e le ire di tutte le associazioni dei consumatori, di alcune regioni e di singoli politici anche della maggioranza, il Ministero si è affrettato a fare marcia indietro precisando in una nota, che non esiste alcun provvedimento definitivo e che la materia è all’esame degli uffici a livello tecnico. La bozza che, sempre secondo la nota ministeriale, “è stata sottoposta all’esame delle Regioni e dovrà essere discussa al tavolo Stato-Regioni,” vede comunque, al Capo VI (quello relativo alle sanzioni), la sparizione dell’azione penale.

Altra nota da segnalare (e che ci lascia onestamente esterrefatti) riguarda il punto 3 dell’articolo 64 del Capo VI del Codice, che stabilisce una multa da 10mila a 100mila euro (addirittura la sanzione più alta prevista dal Codice) a carico di chi “ comunica o diffonde anche a mezzo stampa informazioni suscettibili di creare panico o allarmismo tra i consumatori”.
Occorre fare attenzione perchè l’intento del legislatore non è quello di sanzionare chi diffonde notizie false, ma chi pubblica notizie vere, che però possono potenzialmente creare allarmismo.
In pratica viene messo un bavaglio all’informazione e conseguentemente viene impedito ai consumatori di tutelarsi e di fare prevenzione.

Nota
Questa “imposizione” prevista dalla bozza del Codice, è paradossalmente molto simile al “bavaglio” che recentemente il Governo cinese ha imposto ai propri giornalisti vietando loro di diffondere notizie “vere” relative a frodi alimentari e alla commercializzazione di  prodotti tossici

Le norme di riferimento in tema di frode alimentare

Il codice penale punisce l’avvelenamento, l’adulterazione e la contraffazione di acque o di sostanze alimentari, nonchè il commercio di acque o di sostanze alimentari contraffatte, adulterate, se idonee a provocare uno stato di pericolo per la pubblica salute (artt. 439, 440 e 442). Vengono altresì puniti la frode in commercio e la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (artt. 515 e 516). Accanto alle norme del codice penale si colloca la legge 24 novembre 1962, n. 283, inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.  
Occorre tuttavia precisare che il complesso di norme esistenti in tema di repressione della frode alimentare è alquanto variegato e che esiste un’articolazione del nostro sistema sanzionatorio su diversi livelli.
Nel primo livello si colloca la disciplina prevista dagli artt. 439, 440, 442, 444, 515, 516 e 517 del codice penale; nel secondo, la legge n. 283 del 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; nel terzo si collocano le normative specifiche di settore, disciplinanti la composizione e le modalità di conservazione di determinati prodotti alimentari.
Nel primo dei tre livelli si evidenzia il contenuto dell’art. 439 del codice penale che punisce l’avvelenamento di acque o di sostanze destinate all’alimentazione con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la pena è quella dell’ergastolo.
L’ adulterazione/contraffazione di sostanze alimentari se pericolose per la salute pubblica sono sanzionate dall’art. 440, il quale prevede la reclusione da tre a dieci anni.

Nota
Vengono applicate le stesse pene anche nei confronti di chi detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica.
Si evidenzia che il reato si configura anche per il solo fatto di esporre sostanze alimentari pericolose.

Il codice penale punisce, inoltre, coloro che ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. In questo campo si collocano gli artt. 515 e 516 del C.P., che sanzionano la frode nell’esercizio del commercio e sulla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Nota
Si configura la “frode nell’esercizio del commercio”  quando nell’esercizio di un’attività commerciale, si consegna all’acquirente una cosa per un’altra, o diversa per origine, provenienza, qualità e quantità, da quella dichiarata o pattuita.
Pena prevista: reclusione fino a 2 anni ovvero una multa fino a euro 2.065

 

La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine è invece punita con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 1.032.

Nota
La giurisprudenza consolidata ha precisato che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi quella che non contiene le sostanze o i quantitativi previsti ovvero quella che contiene additivi non consentiti.

Accanto alle disposizioni contenute nel codice penale si colloca la legislazione speciale il cui testo più importante è tuttora la legge 24 novembre 1962, n. 283, inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Questa legge, una delle più vecchie d’Europa, sanziona le violazioni concernenti la genuinità, l’integrità e la purezza dei prodotti alimentari.
La “283” assoggetta a vigilanza per la tutela della salute la produzione e il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione, prevede ispezioni e prelievi di campioni per accertarne la rispondenza ai requisiti fissati dalla legge da affidarsi a soggetti che, scelti tra il personale sanitario o tecnico, sono qualificati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (artt. 1, 3, e 4), detta prescrizioni riguardo all’esercizio degli stabilimenti, ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento alimentare, ai depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, etc.
La norma, inoltre, vieta la preparazione, la vendita, la detenzione per vendere, la somministrazione, la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari non genuine, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori a limiti predeterminati, insudiciate, invase da parassiti, arricchite con additivi chimici non autorizzati, contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo (art. 5). Infine, la legge n. 283 disciplina le indicazioni da riportarsi sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari, vietando presentazioni e pubblicità emproprie o ingannevoli, tutelando il consumatore in ogni settore.
Come si ricorderà, nel testo originario della legge, la violazione delle prescrizioni contenute nella legge n. 283 costituiva illecito penale e il contravventore soggiaceva alla pena dell’arresto o dell’ammenda.
Successivamente, con il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, concernente la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, il legislatore ha trasformato, salvo talune eccezioni, le sanzioni penali in sanzioni di natura amministrativa

Nota
Il legislatore del 1999, sicuramente lungimirante, evitò di depenalizzare l’articolo 5 della L. 283/62; tale articolo, che oggi si vorrebbe abrogare, è ancora un formidabile deterrente contro le frodi alimentari visto che prevede, in caso di condanna, sanzioni abbastanza pesanti.

In conclusione possiamo augurarci che le minacciose dichiarazioni fatte dalle associazioni dei consumatori, dalle Regioni, dai vari politici contro questa nuova depenalizzazione dei reati alimentari, contribuiscano a fare in modo che la stesura del Codice della Sicurezza Alimentare sia dettata più dal buon senso e dal desiderio di tutelare maggiormente i consumatori che dallo scopo, peraltro fin troppo evidente, di alleggerire esclusivamente il lavoro della Magistratura.

                                                                                                       Piero Nuciari

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