La disciplina sanzionatoria sull’etichettatura delle carni di pollame
Il 7 Dicembre 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 202/2011, pubblicato sulla G.U. n. 284, del 6 dicembre 2011, relativo alla disciplina sanzionatoria delle violazioni ai regolamenti CE 1234/2007 e 543/2008, sulla commercializzazione e sul sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.
Il provvedimento è importante perché affronta i temi delle sanzioni in materia di etichettatura (art. 3), degli organismi di controllo (art. 4) e dei controlli (art. 5); dell’accertamento, dell’irrogazione (art. 6) e dell’individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa (art. 7); della diffida e dell’esclusione dal sistema di etichettatura volontaria (art. 8).
Come si ricorderà, l’Italia è stato uno dei primi Paesi europei a dotarsi di una legge sull’etichettatura delle carni avicole, per consentire la rintracciabilità completa dei prodotti e per contrastare le frodi commerciali più frequenti che tutti conosciamo.
Risale infatti al 26/08/2005 la prima Ordinanza del Ministro della Salute che disciplinava la materia, successivamente modificata con altra ordinanza del 17/12/2007 e prorogata fino al 31/12/2010, con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/12/2008.
La frode in commercio al giorno d’oggi è sempre in agguato e ormai non fa più effetto sentire al telegiornale delle truffe sventate dai Nas relative alla vendita di carni provenienti da animali ingrassati con sostanze non consentite (ormoni, tireostatici, stilbenici, beta-agonisti), oppure contenenti residui di medicinali il cui trattamento non è stato dichiarato e senza l’osservanza di sospensione tra il trattamento stesso e l’avvio alla macellazione o della vendita di carni della stessa specie ma di qualità diversa.
Siamo purtroppo abituati se non addirittura rassegnati!
Con questa nuova norma il legislatore italiano ha voluto porre un freno a questo malcostume che oltre al commercio danneggia anche la salute dei consumatori.
Il D.Lgs. n. 202/2011 è infatti una norma chiara, ben articolata, che prevede anche sanzioni pesanti per i contravventori.
Per prima cosa è da evidenziare che la legge prevede sanzioni per tutti coloro commercializzano carni di pollame etichettate con una o più informazioni, circa l’alimentazione, l’allevamento e altre indicazioni correlate agli animali e relative carni, in assenza di un disciplinare.
Non saranno quindi più consentiti cartelli “fai da te”, studiati magari da esperti di marketing, con il solo scopo di “convincere” il cliente sulla bontà o genuinità del prodotto, ma sarà obbligatorio rispettare gli appositi disciplinari che costringeranno tutti a fornire le stesse indicazioni.
Per questa violazione sono previste sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro; alle stesse sanzioni soggiaceranno tutti coloro che forniranno informazioni commerciali non rispondenti al vero e che porranno in vendita carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l’origine e la provenienza, l’alimentazione o l’allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalità diverse da quelle indicate nell’allegato 1 della legge.
La nuova norma fissa, con l’allegato 2, le modalità di presentazione delle carni al consumatore, prevedendo in capo agli inadempienti sanzioni amministrative da 2.000 a 12.000 euro.
E’ previsto che le carni di pollame siano presentate al consumatore nelle seguenti forme:
a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;
b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita;
c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile riportante il numero di lotto e la denominazione dell’organizzazione;
d) al taglio.
Da evidenziare è il contenuto del punto 5, dell’allegato 2, che prevede le modalità di esposizione dei prodotti sul banco di vendita.
E’ previsto, infatti, che il punto vendita dovrà assicurare che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.
Riguardo all’accertamento delle violazioni amministrative, l’articolo 6 della norma prevede che venga applicata la legge 24/11/81 n. 689.
Degno di nota è anche il contenuto dell’articolo 8, comma 1, che per certi versi tende a tutelare i contravventori “in buona fede”.
E’ infatti stabilito che: “nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all’articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell’identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni, diffida il contravventore con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarità, senza comminare la sanzione.
Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio.
Nel caso in cui l’operatore o l’organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell’arco dei cinque anni precedenti all’accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida”.
Per la sua corretta applicazione, la norma prevede l’adozione di un disciplinare di etichettatura rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011, del 26 giugno 1989, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, la cui applicazione dovrà essere controllata da un “organismo indipendente” designato dalla “organizzazione”, ovvero da un soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, responsabile della tracciabilità, in possesso di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari.
L’organismo indipendente, designato dall’organizzazione ed autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008, avrà anche il compito di segnalare, entro quarantotto ore, all’organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio, ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonchè eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.
Piero Nuciari
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